AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




venerdì 3 agosto 2012

DL 74/2012 IN VIA DI CONVERSIONE: FERRARA NELLE PROVVIDENZE PRO-TERREMOTATI. PRIME CONSIDERAZIONI


AVVERTENZA: Questo post va letto in combinazione con questo: http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/dl-sviluppo-ferrara-tra-i-comuni.html, in modo da completare la rassegna delle disposizioni del DL 74/2012 applicabile a Ferrara, come aggiornato dall'art. 67-septies DL 83/2012.

Il DL 74/2012 che contiene provvidenze, agevolazioni ed esenzioni varie per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio ultimo scorso si applica anche a Ferrara? Il tema ha suscitato un vasto dibattito e una vasta polemica nella società e nella politica ferrarese e ha trovato eco nella politica locale e nazionale, in Internet, finanche nei Socialnetwork.
Qual è lo stato attuale dell’arte? In questi giorni, ha fatto molto scalpore l’uscita del Sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani che ha rivolto vivissimi complimenti al suo conterraneo e collega di partito Alessandro Bratti che è riuscito a strappare emendamenti favorevoli a Ferrara. Aldilà della cronaca giornalistica e di politica spicciola, e passando all’analisi delle norme, cosa bolle in pentola del DL 74/2012 che è passato al Senato col voto di fiducia? In effetti, alcuni emendamenti importanti sono stati approvati a favore della città di Ferrara specie con riguardo alle provvidenze per gli immobili inagibili (art. 03.07°comma), per i beni del patrimonio culturale lesionati (per i quali è stato introdotto un art. 04-bis), per le sospensioni dei termini e il differimento al 30/11/2012 le pratiche amministrative di “Società di servizi” e “Società di Persone” non aventi sede dalle zone dichiarate “terremotate” dall’Allegato I del Dm 01/06/2012, partecipate da Soci residenti nelle zone dichiarate “sismiche” dall’Allegato citato con partecipazione superiore al 50%
Non è semplice orientarsi e dire qualcosa di definitivo in una materia così in movimento.
Questo breve contributo, pertanto, fungerà da semplice "mappatura" del DL 74/2012 e di primo commento alle disposizioni di conversione, che si presumono essere definitive, allo stato attuale dei lavori parlamentari.
Ad una prima valutazione del DL così come emendato, ci pare comunque che Ferrara sia stata esclusa da quella che era in fondo il “boccone più ghiotto” del Decreto Sisma, il pacchetto delle sospensioni e dei differimenti delle scadenze degli obblighi tributari, previdenziali, assicurativi e amministrativi, che per altro per le zone già interessate vengono differite dalla legge di conversione al 30 novembre.
Molte Aziende ferraresi avranno amaro in bocca, ma devono rassegnarsi.
Né maggior successo potranno avere quelle interpretazioni, che erano fioccate qua e là e che tendevano a prefigurare un’inclusione di Ferrara tra i Comuni sismici soggetti a differimenti IRPEF etc. in forza di un’interpretazione (tanto brillante, ardita, quanto temeraria) dell’art. 08 DL, il quale, accordando valore “aggiuntivo” alle disposizioni dell’articolo medesimo (vedi espressione “in aggiunta al Dm 01/06/2012), aveva ritenuto che tale articolo potesse interpretarsi nel senso di allargare (complice l'espressione "in aggiunta") il campo di applicazione del DL 74/2012 anche a Comuni ulteriori dall'elenco del dm 01/06/2012. Quindi, anche a Ferrara.
Nulla di tutto questo troviamo nel DL, ma nemmeno in sede di conversione; e ciò conferma l’impraticabilità, almeno a Ns. giudizio, di siffatta interpretazione.
Impraticabilità che si deduce, a Ns. giudizio, dall’agevole considerazione che quando l'art. 08 (anche nell’attuale formulazione) dispone … qualcosa e indica i “Comuni colpiti dal sisma”, questo deve leggersi inestricabilmente in combinato disposto con l'art. 01: una norma-specchio che, a sua volta, per individuare i Comuni destinatari di "tutte le misure" anti-sisma (comprese l'art. 08) rinvia all'elenco  contenuto nell'Allegato I del Dm 01/06/2012. Elenco da cui Ferrara è esclusa.
Dedurre, invece, che l’art. 08 possieda una forza propria per allargare il novero dei Comuni terremotati anche oltre l’Allegato e oltre la lettera dell’art. 01 e 08 in combinato disposto significa azzardare un’interpretazione analogica del DL 74/2012, inammissibile ex. art. 14 disp.prel. data la natura “eccezionale” delle disposizioni anti-sisma (dato che il DL 74 sospende e differisce le scadenze di obblighi tributari etc. non c’è bisogno di motivare l’eccezionalità delle disposizioni …).
Come dicevamo, nulla di ciò è mutato di questo nella legge di conversione attualmente all’esame del Parlamento. In sintesi allora, resta fermo l’architrave del DL secondo il quale le disposizioni del DL 74/2012 non sono applicabili oltre ai casi contemplati dalla legge stessa.
Pertanto, in mancanza di criteri alternativi, per definire i Comuni "sismici" occorre far riferimento al solo art. 01, ovvero all'Allegato 1 del dm 01/06/2012 (ovvero, in prospettiva ad altri eventualmente adottati dal MEF ad opera delle disposizioni di legge).
Quindi, non è possibile estendere le sospensioni dell'art. 08 ai Comuni estranei dal Dm 01/06/2012 per le disposizioni di esenzione lì previste.
E Nel silenzio delle disposizioni del DL sisma sui Comuni destinatari delle misure di agevolazione, si fa quindi riferimento (di default) al dm 01/06/2012 (che esclude Ferrara).
Nè a diversa conclusione si giunge considerando l'art. 08.04°comma, quando prevede a favore del CAF, Consulente etc. che operi in zone sismiche, l'estensione delle sospensioni e dei differimenti di adempimenti amministrativi effettuati o a loro carico anche per conto Clienti operanti in zone "non sismiche".
Apparentemente, abbiamo un caso di "deroga" ai benefici anti-sismici, consentendo l'accesso ad altri soggetti non residenti in zone terremotate.
Ma tale è solo un'apparenza. Non ci vuole infatti chissà quale deroga per comprendere che se viene lesionato dal sisma il CAF o CED di una zona terremotata il lavoro si blocca per tutti gli assistiti anche di zone non terremotate connesse col servizio reso dal CAF coinvolto negli eventi sismici: per questi Clienti, il blocco degli adempimenti fiscali etc. è in re ipsa e opera "per connessione", ossia per conclamate circostanze di forza maggiore (come si ricava dal riferimento all'art. 1218 del Codice Civile, da parte dell'art. 08.06°comma DL 74/2012: una norma questa di rilevanza generale, e non certo eccezionale!).
Non ci vuol molto a capire (almeno questa mi pare l’interpretazione più ovvia, se non se ne profila un’altra) che se un CAF di Finale Emilia riporta gravi lesioni alla sede, tali da determinare un blocco nell'erogazione dei servizi, resta bloccata tutta la filiera di clienti, che pure possono risiedere anche molto lontano (es. Venezia, Padova etc), evidentemente "non sismici".
Ma attenzione, la disposizione ex. art. 08.04°comma DL 74/2012 può attualmente anche leggersi a contrario: ben diversa a questo riguardo può essere la situazione del CAF di Comacchio che operi con Clienti di Bondeno, o Finale Emilia.
Qui, la sospensione non può operare e siamo completamente al di fuori della previsione dell'art. 08.04°comma del DL: se, infatti, a favore del Cliente bondenese la pratica di Mod 730 si può agevolmente gestire con flussi telematici etc., la Dichiarazione dei Redditi resta possibile nei termini. Certo, il sisma può aver generato disagi e aver rallentato la raccolta della documentazione (ad esempio per le detrazioni etc.), ma a rigore la Dichiarazione resta possibile (se il sisma crea problemi di documentazione, magari si potrà integrare con Dichiarazione correttiva etc. ove possibile).
In questo caso, la delega alla prestazione di servizi fiscali etc.  (specie negli adempimenti societari e d'impresa) vale a sradicare l'impresa dall'area "sismica" e dai relativi benefici, slegando la gestione amministrativa dall'evento-sisma.
Certo, a queste condizioni, non si può dedurre che questa tipologia di Clienti sia esclusa dalle disposizioni antisisma DL 74/2012: solo riteniamo che, ove il Cliente (terremotato) operi con CAF o Consulente "non terremotato" l'onere della prova dei benefici debba incombere sul richiedente, perchè qui la connessione della posizione fiscale, amministrativa con la location sismica può ritenersi attenuata.
(A margine, precisiamo per i più dubbiosi che casi di impossibilità, cause di giustificazione all'inadempimento nei termini di obblighi di legge, al di fuori della cornice del DL 74/2012 possono comunque sempre essere invocati, ben inteso, ma facendo riferimento alle circostanze di caso fortuito e forza maggiore che ex. l. 689/1981determinano la non applicazione delle sanzioni amministrative, e non degli interessi, che possono essere valutate-concordate con istanze individualizzate presentate direttamente agli Uffici competenti).
La legge di conversione, pure inducendo qualche allargamento, non muta questo architrave del DL.
In questo senso, la legge di conversione non ha abrogato l’Allegato I per introdurvi una platea più ampia di beneficiari, ma ha confermato questo Allegato I e l’art. 01 DL che rende tale Allegato I riferimento di default per individuare i Comuni terremotati e si è limitato ad ampliare la platea dei beneficiari solo in forza di disposizioni speciali ad hoc e nei limiti di applicazione di questi (quindi, non estensibili in generale).
Le modifiche che hanno comportato anche l’inclusione di Ferrara (non solo) tra i Comuni terremotati hanno così ricalcato la struttura della disposizione dell'art. 03.07°comma che aveva introdotto alcune disposizioni relative all’edilizia e di agibilità, non solo provvedendo ad individuare un diverso elenco allegato (in cui Ferrara era già inclusa), ma anche dall'art. 08.03°comma che aveva previsto speciali esenzioni IRPEF ed IMU, fino alla ricostruzione e comunque (in deroga alle normative vigenti) fino al 31 dicembre 2014 per gli immobili inagibili o soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero (emanate entro il 30/11/2012 secondo la legge di conversione), destinate alle “zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio”. A questi fini, la legge di conversione ha altresì previsto speciali oneri di comunicazione dell'inagibilità del fabbricato all'Agenzia delle Entrate, aumentando, quasi ce ne fosse il caso, i balzelli burocratici.
Una simile espressione “zona” anziché “Comune colpito dal sisma”, alludendo ad un aspetto geografico- ontologico e non giuridico-ordinamentale appariva già idoneo a compendiare anche il Comune e la Provincia Ferrara tra i beneficiari di tali agevolazioni, oltre i confini dell’Allegato I del Dm 01/06/2012).
Questa circostanza contribuisce a rendere poco clamorosa (aldilà dell’enfasi mediatica sulla stampa locale) l’operazione parlamentare che ha introdotto emendamenti ulteriormente estensivi rispetto la platea dei beneficiari, specie delle procedure di agibilità per Aziende, perché già la norma era abbastanza ampia. Più che altro l’emendamento all’art. 03 in questo senso si giustifica come un adeguato correttivo tecnico alla sfasatura (poco accettabile e comprensibile) che è venuta ad esistere tra la nomenklatura di Comuni terremotati del Dl 74/2012 che da un lato ampliava il novero dei Comuni “sismici” beneficiari (es. includendo Ferrara) e dall’altro la restringeva (ad esempio, non comprendendo Molinella). Una politica dei “figli e dei figliastri” poco accettabile e tanto più odiosa con riguardo al sisma che il Parlamento ha corretto in sede di conversione del DL.
Un ulteriore importante intervento estensivo delle provvidenze ai terremotati è giunto dall’inclusione nel corpo del DL di un articolo nuovo “di zecca”, quale l’art. 04-bis, contenente misure specificamente pensate per il recupero e il ripristino del patrimonio culturale.
Una disposizione, in realtà, molto ampia e tale da comprendere non solo Chiese etc., ma qualunque bene, anche adibito ad abitazione privata o Studio Professionale, purchè coperto dal vincolo delle cd “belle arti” secondo il vigente Codice dei Beni Culturali, per i quali vengono individuati speciali fonti di finanziamento pubblico per il ripristino degli edifici "storici" lesionati, da regolarsi con apposita decretazione amministrativa. Per la verità, il campo di applicazione materiale della normativa non è chiarissimo, ma al momento, sembra credibile ipotizzare che tale intervento di agevolazione venga a differenziarsi dalla disposizione relativa agli interventi pro-abitazioni e imprese di cui all'art. 03 (rivolti questi ultimi alla generalità degli "immobili" privati, professionali, aziendali etc.) in relazione alla circostanza che gli immobili de qua costituiscono parte del patrimonio artistico (es. Ex-Conventi, Ex-Seminari, beni comunque protetti dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, parrebbe intendersi la norma), comunque lesionati dal sisma. Inoltre, nel silenzio della disposizione di legge sulla specifica destinazione di tali immobili, è lecito ritenere che tale disposizione inglobi in sè il riferimento ad immobile di qualunque tipo (professionale, aziendale etc.).
Ora, per questa tipologia di interventi in sede di conversione è stato introdotto un disposto ad hoc che sicuramente include Ferrara, tra le località beneficiabili. L'emendamento, infatti, destina la disposizione (in evidente "deroga" dall'art. 01.01°comma DL 74/2012) al "patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo" (anche qui adottando un criterio di descrizione “geografica” che collide con l’elencazione chiusa dell’Allegato I del dm 01/06/2012).
Va da sè che se l'immobile, pur vincolato alle belle arti è utilizzato a fini di Studio Professionale e lì si svolga attività di lavoro, il Professionista-Datore di Lavoro sarà tenuto agli stessi adempimenti di agibilità ex. art. 03 DL. In effetti, la dizione "bene immobile storico" di cui a questo art. 04-bis è talmente ampia da sovrapporsi alla nomenklatura di immobili già beneficiari di interventi di ripristino, già disciplinati ex. art. 03. Quindi, è assai scontato che l'immobile beneficiato ex. art. 03, se adibito a luogo di lavoro sia da intendersi soggetto a declaratoria di inagibilità e contemporaneamente  agevolabile ex. art. 04-bis. 
Lo stesso dicasi nel caso di inagibilità dell'immobile storico, anche professionale, trovandosi in uno dei capoluoghi indicati dal Dm MEF 01/06/2012 (Ferrara, Bologna, Modena, Rovigo, Mantova), sarà possibile al Proprietario accedere alle sospensioni tributarie a norma del Dm stesso.
Non può poi farsi a meno di rilevare come tale connessione tra art. 03 e art. 04-bis sia stata rafforzata in sede di conversione dall'ulteriore estensione della portata dell'art. 03 (il settimo comma, la disposizione più importante dedicata alla dichiarazione di agibilità) anche a Comuni ulteriori rispetto alla nomenklatura ex dm 01/06/2012 ed ex. DL 74/2012 (All.I): quindi, è praticamente impossibile che ci siano interventi di agevolazione ex. art. 04-bis per immobili non abitativi che non siano passati anche per l'art. 03 (settimo comma, in particolare) e che non dispongano pertanto (si direbbe per proprietà transitiva) di certificato di inagibilità.
Questa è la modifica pro-Ferrara più consistente ed importante.
Del resto, il DL si limita a introdurre "ceselli" poco rilevanti.
Poco o nulla cambia, in relazione alla già parzialmente illustrata fattispecie dell'art. 08.04°comma che mantiene la destinazione ai "Comuni coinvolti dal sisma" (dizione radicalmente diversa e non sovrapponibile a quella dell'art. 01-bis, che si salda sui Comuni "individuati" ex. art. 01 dal Dm 01/06/2012 e non riguarda i "territori della Province ... coinvolti dal terremoto"). Per il resto, la disposizione resta inalterata, anche se il testo dispone un'equiparazione tra i CAF, Consulenti etc. aventi sede nei territori comunali colpiti dal sisma e quelli non aventi sede, se le "società di servizi e di persone" cui questi afferiscono siano costituiti da soci residenti nei comuni colpiti dal sisma" che "rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale". Quindi, un CED di Comacchio che però sia detenuto in modo maggioritario da Soci di Bondeno o Finale Emilia potrà entrare nell'esenzione.
Queste le prime considerazioni, in attesa che le disposizioni del DL antisisma si assestino in sede parlamentare.
Naturalmente, non abbiamo la pretesa di aver definito esattamente e con la massima precisione lo scibile esistente in materia (materia fluida e quindi fisiologicamente infida a “darsi” all’osservatore). Se qualcuno avrà da rilevare qualcosa, inesattezze, lacune o addirittura errori, sarà gradito il suo contributo e Noi ne terremo conto (ringraziando fin da adesso).

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento