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giovedì 20 settembre 2012

FINTE PARTITE IVA: NIENTE PRESUNZIONE PER PENSIONATI


CASO: 
Dipendente pensionata che ha aperto Partita IVA nel 2011 nel regime dei minimi, con un contratto d'opera con un'Associazione di 01 anno, per seguire amministrazione e informatica.
Nel 2012 ha intrattenuto un rapporto di consulenza con una Ditta per la durata di 04 mesi.
E' coinvolta dalle disposizioni sulle Partite IVA cd "monocommittenti"?
(L'Esperto Risponde, nr. 53/2012-17/09)
 
RISPOSTA (Ns.)
Per prima cosa, occorre precisare che per le Partite IVA in corso al 18/07/2012, le disposizioni iniziano ad applicarsi a partire dal 18/07/2013, per consentirne medio tempore un adattamento.
La Ns. modesta impressione è che le probabilità della suddetta Lavoratrice di invertire efficacemente l'onere della prova siano abbastanza alte. Ma iniziamo con ordine.
Un accurato checklist dell'applicabilità della cd "presunzione di subordinazione" (pur in assenza di criteri definiti in sede ministeriale) deve procedere nei termini che seguono: innanzitutto, occorre verificare il volume di compensi e le competenze spese dalla Collaboratrice: se il volume di compensi ammonta a più di € 18.669 nel 2011 e comporta la spendita di competenze "teoriche" o il possesso di "rilevanti cognizioni-teorico pratiche" anche apprese (queste ultime) con rilevante pratica professionale.
A ns. giudizio, l'esame del requisito reddituale deve ritenersi del tutto superfluo: si consideri, infatti, la ratiodell'esclusione della presunzione di lavoro subordinato risiede nella conclamata volontà legislativa di escludere l'ispezione laddove non sussiste manifestamente alcun elemento per ritenere configurato il "danno retributivo/previdenziale" del Lavoratore in Partita IVA (con ciò legittimando, indirettamente, un uso della contrattualistica "a Partita IVA" di carattere "commutativo" per migliorare la posizione retributiva e contributiva del Lavoratore). In questi termini, pare evidente frusto il requisito degli € 18.669 (1.25 minimale Commercianti INPS), visto e considerato che la sua funzione di stabilire una soglia del possibile "danno previdenziale" è resa assolutamente inutile dalla circostanza che tale Dipendente è pensionata.
Visto e considerato che tale requisito NON PUO' APPLICARSI alla Lavoratrice pensionata, è congruo ritenere che ilcheck list per escludere la presunzione di lavoro subordinato possa consistere nella circostanza che la Dipendente possieda "rilevanti cognizioni teorico-pratiche" acquisite nella pregressa esperienza lavorativa. Circostanza per i pensionati da ritenersi configurata senza possibilità di dubbio, laddove il rapporto di Consulenza inerisca a cognizioni spese dalla Lavoratrice in modo continuativo ed abituale nella carriera lavorativa. Certo, non diremmo la stessa cosa se la Dipendente, andata in pensione come Operaia, abbia iniziato a lavorare come Impiegata (ma anche questo caso è di complessa soluzione), mancandole un tale retroterra: ma nella circostanza descritta da L'Esperto Risponde riteniamo non possano sussistere dubbi (questa conclusione porta acqua al mulino di chi ritiene che i requisiti per escludere la presunzione di subordinazione della Partita IVA -volume di compensi etc.- possano concorrere anche disgiuntamente).
A questo punto, il check della "monocommittenza" perde rilievo.
In ogni caso, per completare l'esame della fattispecie, riteniamo che, anche non aderendo alla soluzione di cui sopra, la probabilità di superare positivamente l'Ispezione sul rapporto libero-professionale sia comunque alta, visto e considerato che il rapporto, almeno per il 2012 ha generato una pluricommittenza. A questo riguardo, non daremmo eccessiva importanza alla partizione 80% (compensi Committente prevalente) e 20% (altro Committente) nei due anni. Si consideri che la legge chiede che i compensi siano riferiti a "centri di imputazioni di interessi" differenti; ed è questo l'elemento dirimente per valutare la non genuinità delle Partite IVA. Ratio della legge è colpire le pluricommittenze fasulle, espresse tramite fatturazioni di comodo, a soggetti apparentemente differenti, in realtà riconducibili allo stesso Datore di lavoro. E' la simulazione la ratio di queste restrizioni ed è evidente che gli importi numerici debbano essere intesi cum granu salis, con occhio attento ad adattarne la ricaduta nei casi concreti. Sennò diventerebbe troppo facile per i Datori di Lavoro in mala fede aggirare la norma con fatturazioni sì nelle soglie della legge, ma di comodo! E la normativa è concepita per constare gli abusi non per favorirli!
Con ciò arriviamo alla conclusione che qualunque diversa Committenza, purchè sia riferibile ad un centro di imputazioni di interessi del tutto estraneo alla volontà del Committente "dominante", renda genuina la Partita IVA e determini l'inversione dell'onere della prova a favore della Partita IVA in caso di ispezione.
Certo, può darsi il caso che la seconda Committenza non sia prolungata nel tempo: come comportarsi?
Non è chiaro: al momento parrebbe potersi dire che, secondo il DL Sviluppo, se nei due anni successivi interviene un'altra Committenza, la Partita IVA può continuare ad essere utilizzata, sennò scatta la presunzione.
De jure condendo, il caso rivela l'ennesima grave carenza della disciplina delle cd "finte Partite IVA".
La ratio della disciplina anti-abusi è la tutela della posizione previdenziale del lavoratore (specie giovane), garantendogli un adeguato montante contributivo. Finalità che non è assolutamente congruente con lo status di lavoratore pensionato che tali problematiche non ha.
Al contrario, visto che in sede di revisione parlamentare della riforma è stato dato rilievo alla "funzione commutativa" della Partita IVA, ossia si è tutelato il rapporto ove appaia vantaggioso dal punto di vista del montante previdenziale, non vi è chi non veda come un elementare canone di giustizia e di equità sostanziale dovrebbe essere osservato per i pensionati, rispetto a cui il lavoro in Partita IVA (anche se monocommittente) può risolversi in un'opportuna occasione di integrazione del "montante previdenziale" (specie in vista della cd pensione supplementare), come noto, decurtato dall'introduzione del contributivo pro rata. Urge un adeguamento: es. abbassando la soglia reddituale di esenzione da controlli, es. specificando per i pensionati i requisiti di "professionalità" (es. prevedendo esenzione dai controlli per mansioni in Partita IVA corrispondenti agli ultimi 15-20 anni di servizio).

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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