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venerdì 5 ottobre 2012

LAVORO A CHIAMATA IN EDILIZIA


Una breve nota relativamente all'eventuale utilizzo di lavoratori a chiamata nel settore edile. 
Massimamente, e fino a diversa disposizione di CCNL (come da l. 92/2012), si deve assumere come riferimento il RD 2657/1923.
Pertanto, il lavoro a chiamata in Edilizia può essere stipulato per:
 
1) Fattorini/Inservienti;
2) Sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
3) Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati;
4) Personale addetto alle gru.
 
Non si tratta di fattispecie trascurabili; e ciò impone una riflessione.
Sulle "mansioni discontinue" è tradizionalmente presente una disciplina a parte del CCNL Edilizia (art. 06) che riferisce requisiti orari speciali (es. massimo di impiego su 48 ore settimanale medie su base annua), le cui connessioni con la disciplina del rapporto part time e del lavoro a chiamata non sono state immediatamente chiarite.  La disposizione infatti pare più concepita per quelle prestazioni tipicamente "lasse" sotto il profilo orario, la cui ricorrenza nell'arco della giornata è sostanzialmente indefinibile e dipendente dagli "imprevedibili" del lavoro di costruzione. Non di lavoro a chiamata si tratta, dove, bene o male, la fascia oraria è prefissata contrattualmente per iscritto. Per quanto riguarda, il lavoro a chiamata, però, l'impressione più attendibile è che la disposizione di CCNL (con i suoi limiti orari) debba prevalere.
Essenziale, poi, risulta comprendere se e come tale contrattualistica a chiamata sia assimilabile al lavoro a tempo parziale e alle restrizioni previste dall'art. 78 CCNL Edili Industria ai part time in Edilizia.
Senza procedere a sottigliezze giuridiche, riteniamo l'assimilazione pacifica (pure in assenza di Circolari in questo senso): nessuno, infatti, può negare le indubbie affinità strutturali e funzionali tra le fattispecie. Dal punto di vista strutturale, analoga è la destrutturazione temporale cui la prestazione del Dipendente viene sottoposta; dal punto di vista funzionale, anche il lavoro a chiamata deve ritenersi interessato da queste disposizioni, dato che anch'esso (come il part time normale) è pur sempre una contrattualistica che incide sul rapporto "ora lavorata" (di cui l'istituto aspira ad una riconduzione a congruità).
Ciò significa che i rapporti a chiamata possono essere sì stipulati, ma entro gli stessi requisiti dimensionali del part time e, ove stipulati fuori da dette limitazioni, vadano convertiti in rapporti a tempo pieno ed indeterminato.
Ai fini poi della procedura di "contribuzione virtuale" ex DL 244/1995, qualche dubbio potrebbe sorgere per le mansioni di cui al numero 03), che effettivamente denotano mansioni di Lavoratori che possono svolgere nel Cantiere mansioni "a parte" (impianti di condizionamento etc.) rispetto al ciclo produttivo e che di per sè appaiono meglio inquadrabili nel settore Metalmeccanico-Impiantistico. Per essi, è da verificare se possa ricorrere quella condizione di "eccezionalità" (individuata dalla Circolare INPS del 1995) al ciclo produttivo tale da escludere il rapporto dalle penalizzazioni del part time connesse alla "retribuzione virtuale".

Studio Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara

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