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mercoledì 23 gennaio 2013

CLICK DAY PER IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE DIRETTE PER L'IRAP SUL COSTO DEL LAVORO (CON ESEMPIO DI CALCOLO)

L'art. 02.01°comma DL 201/2011 dispone che l'IRAP riferibile alla quota imponibile delle spese relative al personale dipendente e assimilato risulta deducibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF e IRAP).
Tale deduzione risulta applicabile a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e, pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2012.
Il comma 01-quater della citata disposizione stabilisce che la predetta deduzione possa essere fatta valere anche in riferimento ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012.
Ciò comporta la possibilità di richiedere il rimborso per le maggiori imposte versate in detti periodi, dal momento che non era stata dedotta la quota IRAP riferibile al costo del lavoro.
In particolare, il rimborso può essere richiesto per le maggiori imposte sui redditi versate, ovvero per le maggiori eccedenze a credito, dal 28 dicembre 2007.

I) Soggetti che possono beneficiare del rimborso:

Possono accedere al rimborso:

a) Società di Capitali ed Enti non Commerciali;
b) Società di Persone;
c) Banche ed altri Enti e Società finanziarie;
d) Persone fisiche, Società Semplici e quelle ad esse equiparate, Esercenti Arti e Professioni.

Le istruzioni ministeriali confermano che la deduzione IRAP in esame spetta anche a soggetti diversi da quelli indicati, a condizione che determinino la base imponibile IRAP secondo la disciplina prevista per le Imprese Commerciali per opzione o per regime naturale: trattasi, ad esempio, di Enti Non Commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata.
Il rimborso è pari, per ciascun annualità, alla minor IRPEF/IRES che si sarebbe dovuta versare considerando in deduzione anche la quota di IRAP riferibile ai costi per lavoro dipendente/assimilato.
Le istruzioni al modello precisano che "per i versamenti in acconto, il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella Risoluzione nr. 459/E/2008". Ciò significa che potranno essere oggetto delle deduzione pure gli acconti 2007, anche se versati anteriormente a tale data.

II) Modalità di trasmissione dell'istanza di rimborso:
Attraverso apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17/12/2012 nr. 140973 è stato approvato il modello per l'istanza di rimborso in questione, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La trasmissione telematica è l'unica modalità possibile per inoltrare l'istanza di rimborso.
Tale istanza telematica può essere presentata a partire dalle date fissate nell'Allegato C del citato Provvedimento, attraverso la ben nota modalità del Click Day.
Si noti che nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate si parla di "date": ciò significa che il canale per gli invii telematici sarà aperto in modo scaglionato a seconda del luogo di domicilio fiscale del Contribuente.
Questo allo scopo di evitare "intasamenti" del sistema di gestione delle pratiche e, quindi, garantire il corretto funzionamento della procedura.
Va comunque precisato che la diversa tempistica di di invio delle pratiche prevista per ciascuna area non inciderà nella determinazione dell'ordine; anche se va puntualizzato che l'invio anticipato della pratica comporta l'assegnazione dell'ultima posizione di invio.

PRIMO ESEMPIO DI CALCOLO:

Caso:
Alfa Srl presenta nel 2009 e nel 2010 sia costo del lavoro sia interessi passivi.

Annualità 2009
a) Base Imponibile IRAP 2009: € 1.400.000
b) Costo del personale:             €  1.000.000
c) Differenza valore-costo prod:€    400.000.
Ipotizziamo deduzioni da cuneo per € 500.000
L'incidenza della base imponibile del costo del lavoro sulla base imponibile totale
è pari a € 500.000-900.000.
PERCENTUALE DI INCIDENZA= 55,55%


Annualità 2010
a) Base Imponibile IRAP 2010: € 1.400.000
b) Costo del personale:             €     800.000
c) Differenza valore-costo prod:€     400.000
Ipotizziamo deduzioni da cuneo €     600.000
L'incidenza della base imponibile del costo del lavoro sulla base imponibile totale
è pari a € 300.000-900.000.
PERCENTUALE DI INCIDENZA= 33,33%

Calcolo della deduzione con saldo giugno 2010 pari a € 8.500 e acconti giugno-novembre 2010 pari a € 55.000

Sul saldo relativo al 2009, ipotizzandolo di € 8.500, si possono applicare entrambe le deduzioni:

- La deduzione forfettaria per € 850 (8.500 x 10%, già beneficiata in dichiarazione ex. DL 185/2008);
- La deduzione sul costo del personale, applicando la percentuale di incidenza dell'IRAP sul personale rispetto l'IRAP di competenza 2009, cioè 55,55%: la deduzione ammonterà a € 4.721.

N.B.: Se non vi fossero stati interessi passivi, il calcolo della deduzione sarebbe solo sul residuo 
(€8.500 - € 850) x  55,55% = € 4.249 invece di € 4.721.

Bisogna poi calcolare la deduzione spettante sugli acconti versati nel 2010.
Per fare questo, determiniamo, come precedentemente, sul saldo, l'incidenza dell'imposta sul costo del lavoro rispetto al totale, pari al 33,33%.
Applichiamo quindi tale percentuale sugli acconti versati (€. 55.000), per ottenere una deduzione di €. 18.331.

TOTALE DEDUZIONE 2010: 4721+18.331= 23.052
ovvero, con sola ipotesi costo del lavoro= 16.702.

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