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martedì 29 gennaio 2013

IL "LAVORO ACCESSORIO" NELLE COOPERATIVE SOCIALI

Caso:
Sono un'Impiegata di un'Associazione di Categoria che seguo una Cooperativa Sociale ONLUS di tipo A, che gestisce varie attività (anche di ristorazione etc.).
Il Presidente della Cooperativa mi ha chiesto di attivare un voucher per instaurare un rapporto di lavoro accessorio con un soggetto "problematico", per adibirlo a mansioni di Cameriere nella Pizzeria gestita dalla Cooperativa.
Mi chiedo se in questo caso la Cooperativa non possa considerarsi, ai fini dei limiti dei voucher "Impresa" e, quindi, tenuta a rispettare il vincolo degli € 2.000.
Cosa sa dirmi al riguardo?

Risposta:
Il caso da Lei esaminato è stato del tutto ignorato dalla recente Circolare Min. Lav. 04/2013.
A mio modesto giudizio, non è possibile stabilire, normativa attuale alla mano, che le Cooperative Sociali siano "in assoluto" qualificabili come Imprese o no, in relazione alla disciplina del lavoro accessorio.
L'impressione è che la parola "Impresa" nel corpo della Monti-Fornero sia una "nozione propria", dettata da una specifica intentio anti-elusiva della normativa lavoristica e non sovrapponibile con le consuete categorie commercialistiche e fiscali consuete.
Se si scorrono, infatti, sia la Circolare 18/2012, sia la Circolare 04/2013 del Ministero del Lavoro, l'elemento qualificante dell'espressione "Impresa" nella Monti-Fornero è assunto nella "proiezione dell'attività economica al mercato": proiezione che, di per sè, parrebbe ritagliata sia nel caso in cui l'attività economica sia organizzata e preordinata a produrre lucro oggettivo e soggettivo, sia solo lucro oggettivo, come nel caso della Cooperativa Sociale, che svolga ad esempio attività di ristorazione, come nel Suo caso.
A questa conclusione, a mio avviso (la più prudente, anche se dovranno intervenire chiarimenti da parte del Ministero), si arriva considerando la finalità specificamente "anti-elusiva" del nuovo limite degli € 2.000 dettato per le Imprese che, in relazione ai nuovi limiti orari-giornalieri dei voucher, vanno concepiti nei termini di ancorare l'uso dei voucher a "valori-ora-lavorata" davvero marginali. Limiti che postulano un regime di maggior rigore per l'uso dei voucher nelle Imprese, in conformità alle finalità conclamatamente antielusive della normativa, riprese dalla stessa Circolare (che richiama la necessità che il voucher non si presti ad operazione di "destrutturazione" dei processi produttivi e della forza lavoro).
Al momento, questa è l'interpretazione più prudente.
Attendiamo chiarimenti dal Ministero.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
Collaboratore Studio Francesco Landi, Ferrara, Consulenza del Lavoro
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