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giovedì 17 gennaio 2013

IL PERCETTORE DELL'ASPI PRATICANTE CONSULENTE DEL LAVORO


Quesito:
Un disoccupato che percepisce l’indennità di disoccupazione (oppure la nuova ASPI) se dovesse instaurare un patto formativo, come praticante consulente del lavoro, perde la sopra indicata indennità? 
Il praticante non è assunto in qualità di lavoratore subordinato dal Professionista, quindi senza retribuzione. Gli verrebbe riconosciuto soltanto un compenso di natura indennitaria (in conformità a quanto previsto dall’art. 3, c. 5 lett. c) del D.L. 138/2011 e convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148).
Grazie

Risposta:
Personalmente ti raccomanderei di pensare seriamente ad un'istanza di Interpello al Ministero, da far presentare o all'Ordine dei Consulenti del Lavoro (se vi appartieni) o ad altro soggetto legittimato ai sensi del D.lgs. 124/2004. 
Se ti devo dire la verità, personalmente, riterrei il praticantato ininfluente ai fini dell'indennità di disoccupazione. Purtroppo, non ho certezze da venderti, ma solo una piccola traccia legislativa, l'art. 02 commi 15-17 l. 92/2012 quando trattano della sospensione dell'indennità di disoccupazione la riferiscono sempre al lavoro subordinato/autonomo, mai al "praticantato" che è rapporto obbligatorio costituito ai fini dell'abilitazione professionale e che, come ben evidenziato anche da Te, a sè stante e regolato secondo proprie norme. A quadratura (ma sono solo mie opinioni, purtroppo!) porterei anche l'art. 27.01-02°comma DL 98/2011 (conv. in l. 111/2011) dedicata al "regime fiscale agevolato per le nuove attività" da cui credo possano trarsi indicazioni interpretative molto utile anche sul versante giuslavoristico. Il regime, come Tu ben saprai, non è accessibile a chi apra Partita IVA per "proseguire rapporti di lavoro subordinato". Ora, questa ipotesi è esclusa per i periodi di pratica professionale obbligatoria (leggere lett. b comma 02). Tale norma, dettata ai fini immediatamente fiscali, presuppone chiaramente la non assimilabilità tra lavoro subordinato e pratica professionale obbligatoria: e credo proprio che se ne debba tener conto ai fini giuslavoristici. 
Personalmente, escluderei anche l'attivazione degli oneri di comunicazione all'INPS ex. art. 02 comma 17, per il conguaglio dell'ASpI per lavoro autonomo, anche perchè le somme (piccolissime) ritraibili dalla pratica hanno per lo più carattere di indennità. 
Ma, come dico, è opportuno che sul punto si pronunci il Ministero del Lavoro con apposito Interpello.
Buona giornata.

Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara

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