AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 17 gennaio 2013

IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO, DOPO LA CORTE COSTITUZIONALE

Quesito:
Sono il Titolare di un'Azienda Metalmeccanica emiliana che ha in atto un tirocinio formativo.
Come mi devo comportare con il Tirocinante, dopo che la Corte Costituzionale ha annullato l'art. 11 DL 138/2011 che dettava regole comuni sul tirocinio?
Grazie

Risposta:

A seguito della restrittiva sentenza nr. 287/2012 con la quale la Corte Costituzionale (su impulso, peraltro, tra gli altri, della Regione Emilia-Romagna), è stato invalidato l'art. 11 DL 138/2011 (conv. in l. 148/2011) relativemente alle "norme-quadro" sui tirocini formativi e di orientamento.
La sentenza ha affermato nella regolazione dei tirocini di orientamento  la competenza esclusiva della Regione (ma la Consulta utilizza un frasario equivoco "competenza residuale" che non ha riscontro nel testo Costituzionale).
Va comunque dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha già disciplinato compiutamente i tirocini (per i quali è riconosciuta una competenza legislativa pressocchè esclusiva) con l'art. 24 l.r. 17/2005 (vai al link:http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2005;17) e con una serie di Delibere applicative, che si possono agevolmente consultare al link: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/atti-amministrativi-documentazione/atti_amministrativi).
Pertanto, non possiamo dire che la sentenza, pur tanto severa, determini nella materia un vuoto normativo.
Certo, il testo della Convenzione va "ricontestualizzato": ad esempio, i riferimenti contenuti nel testo di Convenzione alla normativa "invalidata" (art. 18 l. 196/97) devono intendersi automaticamente riferiti alla normativa regionale.
Di massima, quindi, il tirocinio è salvo: uno degli aspetti da valutare è la durata del tirocinio. La legislazione regionale citata non riferisce una durata massima (finora regolata dalla legislazione nazionale) ed è quindi opportuno assestare questo aspetto.
Certo, l'assenza di norme comuni di riferimento apre notevoli problemi: al momento, rischiano di esserci 20 regolamentazioni (quante sono le Regioni) di aspetti tutt'altro che ininfluenti dal punto di vista gestionale: durata, rimborsi spese etc.
Confidiamo che la riforma Fornero, che ha individuato un nuovo più duttile sistema di "normazione negoziata" Stato-Regioni in ordine ai tirocini possa introdurre ordine nella materia, come il D.lgs. 167/2011 ha fatto per l'apprendistato.

Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento