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martedì 22 gennaio 2013

L'AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013 AI NASTRI DI PARTENZA



La Fondazione Studi CDL è uscita con una nuova Guida per l'Auto-liquidazione INAIL per quest'anno.
Qui di seguito, si riporta un estratto dei punti principali.
Per accedere al testo integrale, si vada al link

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:
• calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente(regolazione)
• conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e dellaregolazione
• pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” oil “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”

Entro il 16 marzo il datore di lavoro deve:

• presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventualecomunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99)nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006) inpresenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o“AL.P.I. online”.

L’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazionedell'attività assicurata nel corso dell'anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entroil giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando ilmodulo cartaceo.

Se il termine del 16 scade di sabato o di giorno festivo l’adempimento deve essere effettuato il primogiorno lavorativo successivo (art. 18, comma 1, decreto legislativo 241/1997).
Per l’autoliquidazione 2012/2013 il termine del 16 febbraio è posticipato al 18 febbraio 2013 e iltermine del 16 marzo al 18 marzo 2013.

INFORMAZIONI GENERALI

Dichiarazione delle retribuzioni
Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hannooccupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualificadi apprendista.La violazione dell’obbligo di comunicare all'INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamentecorrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di€.770,00 (misura ridotta: €.250,00; misura minima: €.125,00), se la mancata o tardatacomunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 delD.P.R. n. 1124/65).

Dichiarazione delle retribuzioni - casi particolari

1. Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premiorisulta una rata anticipata 2012, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti,nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente,devono indicare il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive” del modulo telematico dainviare all’INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio “ALPI online”) oppure nellospecifico campo del tracciato record (servizio “Invio Telematico Dichiarazione Salari”).

2. Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali non sussiste l’obbligo dicomunicazione delle retribuzioni effettive, devono comunque presentare la dichiarazione delleretribuzioni telematica nei casi in cui intendono:

• pagare il premio in quattro rate per la prima volta, barrando la casella SI relativa allarateazione prevista dalla legge n. 449/97 e legge n. 144/99
• chiedere la riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, che saràapplicata nella misura stabilita dai decreti ministeriali.

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati possono presentare la dichiarazione delleretribuzioni anche attraverso i servizi dispositivi del Contact Center Multicanale (v. relativoparagrafo) al numero verde gratuito 803164. Il numero verde 803164 è gratuito da rete fissa, mentredal 21 gennaio 2013 per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164. Il servizio è apagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.

Regime imponibile ai fini fiscali e contributivi
La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativaai redditi di lavoro dipendente (Testo Unico delle Imposte sui Redditi ex d.p.r. n.917/1986). Sonoesclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall’articolo 29, commi 4e 6, T.U. n. 1124/1965.

Lavoratori con contratto part-time
La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time è laretribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzioneconvenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodoassicurativo (vedi circolari INAIL n. 16/2012 e n. 42/2012).

Primo pagamento del premio di autoliquidazione
In caso di attività iniziata nel corso dell’anno precedente, il premio anticipato dovuto per l’anno incorso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte, riportate nella sezione “RATA ANNO2013”, colonna “PRESUNTO” delle basi di calcolo del premio.

Rateazione del premio da autoliquidazione (art. 59, comma 19, legge 449/97 e art. 55, comma 5,legge 144/99)
Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato inquattro rate trimestrali, previa comunicazione:

• Se si intende usufruire del beneficio per la prima volta, o comunque la volontà di pagare inquattro rate non è stata comunicata con la precedente autoliquidazione, la comunicazione deveessere effettuata esclusivamente con modalità telematiche utilizzando il servizio “ALPI online”oppure “Invio telematico dichiarazione salari”, come descritto al paragrafo successivo.
• Se non si intende più usufruire del pagamento in quattro rate, occorre comunque comunicare talevolontà con le stesse modalità sopra descritte.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 18 febbraio 20131 versando il 25%dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL. Le rate successivealla prima devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 20 agosto2 e 18 novembre 20133 edevono essere maggiorate degli interessi.Il tasso di interesse da applicare alla 2°, 3° e 4° rata è stato fissato dal Ministero dell’Economia edelle Finanze nella misura del 3,11% (Anno 2012 - Tasso medio di interesse dei titoli di Stato -disponibile su www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/ ).

SERVIZI TELEMATICI PER L’AUTOLIQUIDAZIONE
Accesso ai serviziL’accesso dei servizi telematici è riservato agli utenti (aziende, altri soggetti assicuranti e lorointermediari) in possesso delle relative credenziali. Ulteriori informazioni sono pubblicate suwww.inail.it.

Nella sezione PUNTO CLIENTE del portale www.inail.it sono disponibili i seguenti servizi:
• Alpi online
• Invio Telematico Dichiarazione Salari
• Riduzione Presunto
• Visualizza Basi di Calcolo
• Richiesta Basi di Calcolo

ALPI online
Il servizio ALPI online permette la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni ecalcola il premio dovuto. L’INAIL rilascia per posta elettronica una ricevuta completa diriproduzione delle dichiarazioni trasmesse.La procedura acquisisce automaticamente dagli archivi INAIL le basi di calcolo della singola ditta,limitando la possibilità di errori.

Con lo stesso servizio è possibile inoltre effettuare i seguenti adempimenti:

1) Comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensidelle legge n. 449/97, articolo 59, comma 19 e della legge n. 144/99, articolo 55, comma 5.
Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essereeffettuato in quattro rate trimestrali con applicazione di interessi. Il datore di lavoro devemanifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, selezionando SInell’apposito campo presente sulla prima schermata del servizio ALPI online solo se accedeper la prima volta a tale beneficio e comunque se non ha già espresso tale volontà nellaprecedente Autoliquidazione. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda più usufruire delpagamento in quattro rate, deve selezionare NO.
2) Domanda di riduzione dei premi per gli artigiani.
A favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato, dal 1° gennaio 2008, è prevista unariduzione del premio, la cui misura è stabilita da decreti ministeriali. Per richiederel’ammissione al beneficio il datore di lavoro deve selezionare SI nell’apposito campopresente sulla prima schermata del servizio “ALPI online”. La domanda avrà effetto perl’applicazione della riduzione alla regolazione 2013 per l’autoliquidazione 2013/2014,qualora sussistano i requisiti.

Invio Telematico Dichiarazioni Salari
Il servizio Invio Telematico Dichiarazione Salari permette l’invio delle retribuzioni prodotte informato elettronico secondo i tracciati record descritti nel paragrafo “Invio telematico delladichiarazione delle retribuzioni – Descrizione dei tracciati record”.Al momento dell’invio, il file viene sottoposto a controlli formali e sostanziali e vieneimmediatamente rilasciata una ricevuta a video, che viene poi inviata per posta elettronica altrasmittente, insieme alla riproduzione dell’immagine delle dichiarazioni.

Con lo stesso tracciato record è possibile:

• Comunicare il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dellelegge n. 449/97 articolo 59, comma 19 e della legge n. 144/99, articolo 55, comma 5
 Il datore di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio valorizzando l’appositocampo del “Record retributivo (trk 100) – Anagrafica cliente”, solo se accede per la prima volta atale beneficio e comunque se non ha già espresso la volontà nella precedente autoliquidazione. Nelcaso in cui il datore di lavoro non intenda più usufruire del pagamento rateizzato deve valorizzarel’apposito campo del tracciato record.
• Chiedere la riduzione dei premi per gli artigiani ai sensi della legge n. 296/2006, articolo1, commi 780 e 781.
 Per richiedere l’ammissione al beneficio il datore di lavoro deve valorizzare l’apposito campo del“Record retributivo (trk 100) – Anagrafica cliente”.

Riduzione presunto
Il servizio Riduzione presunto permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delleretribuzioni presunte ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del D.P.R. n. 1124/1965, per il calcolo dellarata premio sul minor importo presunto.Il datore di lavoro, che presume di erogare per l’anno di rata un importo di retribuzioni inferiori aquello corrisposto per l’anno precedente, deve inviare all’INAIL entro il 18 febbraio 2013 lacomunicazione motivata esclusivamente con il modulo telematico. Nella comunicazione devonoessere riportate le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio.

Visualizza basi di calcolo
Il servizio Visualizza basi di calcolo permette di visualizzare le basi di calcolo della singola ditta.Gli intermediari devono selezionare il codice ditta per il quale intendono visualizzare le basi dicalcolo.

Richiesta basi di calcolo
Il servizio Richiesta basi di calcolo permette di richiedere le basi di calcolo del premio in formatoelettronico. Il portale Punto Cliente elabora la richiesta e restituisce un file denominato BASI.TXT(in formato compresso WINZIP).

SERVIZI DISPOSITIVI DEL CONTACT CENTER MULTICANALE
Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operanoesclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la volontà diavvalersi del pagamento del premio in quattro rate e presentare la certificazione del possesso deirequisiti per la richiesta di ammissione al beneficio di riduzione del premio artigiani (legge n.296/2006, articolo 1, commi 780 e 781) tramite il Contact Center Multicanale al numero verdegratuito 803164. Il numero verde 803164 è gratuito da rete fissa, mentre dal 21 gennaio 2013 per lechiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164. Il servizio è a pagamento in base al pianotariffario del gestore telefonico del chiamante.Per accedere al servizio l’artigiano deve essere in possesso delle credenziali per la necessariaidentificazione (PIN1 e PIN2) e di un indirizzo e-mail, al quale sarà inviata la ricevuta relativa allacomunicazione effettuata tramite il Contact Center Multicanale.

RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO
Riduzione per il settore edile (D.M. 30.10.2012)
La riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2012 è fissata nella misura dell’11,50% e siapplica alla sola regolazione 2012. La riduzione si applica ai datori di lavoro che occupano operaicon orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i socilavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS eCasse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportatocondanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute neiluoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto
Ai premi speciali unitari dovuti per l’anno 2012 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto dimerci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica la riduzione dell’11,90%alla regolazione 2012 (D.M. 8.7.2012). La riduzione non si applica al momento alla rata 2013,essendo in iter il relativo decreto.

Riduzione per il settore della pesca (art. 4, c. 55, legge n. 183/2011 e art. 1, c. 74, legge 228/2012)
La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitanola pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. La riduzione è pari al 60% per laregolazione 2012 e al 63,2% per la rata 2013.

Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006 e art.1, c. 23, legge n. 247/2007)
L’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008 ha previsto,in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsicon decreti ministeriali.

• Regolazione 2012
La riduzione si applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbianoregistrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (vedicircolare n. 16 del 15 febbraio 2011). Il biennio nel quale non devono risultare infortuni denunciati,escluse le franchigie, è il biennio di osservazione 2010-2011. La riduzione si applica alla solaregolazione 2012 nella misura del 6,95% (Determinazione del Presidente dell’INAIL n. 60 del14/9/2012, il relativo D.M. è in corso di pubblicazione).
• Regolazione 2013
 L’applicazione della riduzione in sede di autoliquidazione 2013/2014 è subordinata allapresentazione della domanda di ammissione al beneficio. La domanda si considera presentata sel’impresa artigiana seleziona “SI” nel campo “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege296/2006, art. 1, commi 780 e 781” della prima schermata del servizio “ALPI online” oppurevalorizza l’apposito campo del “Record retributivo (trk 100) – Anagrafica cliente” del file delservizio “Invio telematico dichiarazione salari”.

Riduzione per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia (art. 1-quater della l. 11/1986)
Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d’Italia, per i dipendentiretribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia in regolazione che in rata.

Riduzione del premio per le cooperative e i loro consorzi operanti in zone montane esvantaggiate (art. 1, c. 45, legge 220/2010)
Alle imprese cooperative e loro consorzi, operanti nelle zone montane e svantaggiate, chemanipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicanorispettivamente le riduzioni del 75% (zone montane particolarmente svantaggiate) e del 68% (zoneagricole svantaggiate) sia in regolazione sia in rata.

Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (art. 20, legge n. 266/1997)
La riduzione contributiva è pari al 50% del premio assicurativo dovuto per il dirigente reimpiegato,sia in regolazione che in rata. L’agevolazione si applica alle aziende che occupano meno di 250dipendenti e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigentiprivi di occupazione per un periodo non superiore a dodici mesi. L’agevolazione si applica acondizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unicodi Regolarità Contributiva) ed è concessa dalle Agenzie per l’impiego, a seguito di istanza da partedelle aziende interessate.

Incentivi per l’inserimento lavorativo dei disabili (art. 13, legge n. 68/1999, testo previgenteall’art. 1, c. 37, della legge n. 247/2007)
Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) dei premi, sia in regolazione 2012che in rata 2013, si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31dicembre 2007.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori incongedo (art. 4, d. lgs. n. 151/2001)
Lo sgravio contributivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratoricon contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo permaternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino alcompimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un annodall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2012 che allarata 2013, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC.

Riduzione per i contratti di inserimento (artt. 54-59 del d.lgs. n. 276/2003)
Per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento, le specifiche retribuzioni, daconsiderarsi ai fini del calcolo del premio, sono ridotte del 25%, 40%, 50% e 100%, in presenzadelle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/2003 e dal Regolamento CE n. 800/2008 del6.8.2008.

Come noto, la legge n. 92/20124 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013 i contratti diinserimento di cui agli articoli 54 – 59 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche,fermo restando che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano adapplicarsi le disposizioni abrogate5.Le suddette innovazioni normative non riguardano le dichiarazioni delle retribuzioni 2012 relativeall’autoliquidazione in scadenza al 18 febbraio 2013.

ADDIZIONALE FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO (art. 1, commi da 241 a 246della legge 244/2007, d.m. 30/2011)
La Finanziaria 2008 ha istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, il "Fondo perle vittime dell’amianto”, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato eper un quarto dalle imprese.Con decreto ministeriale n. 30/2011 è stata disciplinata l’organizzazione e il finanziamento, nonchéle modalità di erogazione del beneficio e sono state individuate le voci di tariffa per ciascuna dellequattro gestioni tariffarie al cui premio deve essere applicata l’addizionale (vedi circolare INAIL n.32 del 5/5/2011).Si ricorda che l’addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulleretribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento.

Per l’autoliquidazione 2012/2013 l’addizionale deve essere calcolata nella misura dell’1,08% sia inregolazione 2012, sia in rata 2013 (Determinazione del Presidente dell’INAIL n. 100 del 23.10.2012,il relativo d.m. è in corso di emanazione).Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’Istituto entro il 31.12.2012, l’obbligo di versarel’addizionale è evidenziato nell’apposito campo “Addizionale amianto L. 244/2007” con il valore“SI”.

Per approfondimenti, vai alla Guida della Fondazione Studiche potrete trovare anche al link: https://www.facebook.com/pages/Studio-Landi-cdl-Francesco/323776694349912?fref=ts

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