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martedì 22 gennaio 2013

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER), LA CIRCOLARE 04/2013, PRIMI COMMENTI E PRIME PREVISIONI SULLA PRASSI ISPETTIVA 2aPARTE

La Circolare 04/2013, molto perentoria nel definire le conseguenze "qualificatorie" delle irregolari acquisizioni di voucher, appare lacunosa e non del tutto tagliata per la realtà dei rapporti costituiti con voucher.
La Circolare, secondo Noi, ha provveduto a ritagliare per gli organi di vigilanza una tecnica ispettiva troppo ottusa.
Non può non colpire innanzitutto l'analogia con le disposizioni ministeriali sul "lavoro sommerso".
Se leggiamo, infatti, le disposizioni ministeriali sul lavoro sommerso (già Circolare Min. Lav. 29/2006 e Circ. 38/2010), Noi troviamo frequentemente l'ingiunzione del Ministero agli Ispettori di trasformare il rapporto di lavoro "nero" in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Questo può andare bene per la realtà dei Cantieri edili, che hanno stimolato questa prassi ispettiva, ma siamo sicuri possa valere per Pubblici Esercizi, e per altri settori che frequentemente ricorrono al voucher?
Settori in cui i lavoratori sono tipicamente impiegati a spezzoni?
Abbiamo più di una perplessità al riguardo.
Innanzitutto, ci sono dubbi tecnici per ritenere, in parte qua, l'analogia con il "lavoro sommerso": il voucher, che sia attivato legittimamente o illegittimamente, infatti, non può ritenersi "sommerso". Si noti il passaggio parallelo della Circ. Min. Lav. 38/2010, dove per i lavoratori autonomi attenzionati dalle ispezioni per "lavoro sommerso" (tipicamente da Cantiere Edile), si declina la subordinazione tout court solo se manchi "ogni documentazione utile alla verifica dell'autonomia del rapporto (Iscrizione Camera di Commercio, possesso di Partita IVA, documentazione fiscale precedente l'accertamento)". Come negare che tale non è l'ipotesi del voucher attivato per esempio per limiti reddituali superiori o contra legem?
In quest'ipotesi, il "lavoro subordinato" non dovrà essere dato per scontato dagli organi ispettivi, solo al verificarsi della minima illegittimità dell'attivazione del voucher nei limiti reddituali e altri ex. l. 92/2012! P.e. l'accertamento può basarsi sulla verifica del fatturato che può rilevare un'incidenza oraria incompatibile con l'articolazione "saltuaria" del voucher e con l'ipotesi di un conseguimento da parte del lavoratore di un reddito ininfluente ai fini della propria situazione economica (vedi apertura Circolare 04/2013 al riguardo).
Ma diversamente, la tecnica accertativa indicata dal Ministero è troppo stretta.
Se il voucher è cioè attivato irregolarmente, ma appare comunque compatibile con un'articolazione saltuaria, in che cosa potrà convertirsi il rapporto di collaborazione? Anzitutto, quale articolazione oraria potrà avere, se parrà chiaro che il rapporto non potrà qualificarsi a tempo pieno? Difficilmente l'indicazione "forfettaria" delle 20 ore settimanali ingiunte per l'accertamento di rapporti irregolari part time dalla Circolare 38/2010 ...  E come potrebbe agire l'Ispettore in questi casi? Non si capisce!
Potrebbe il rapporto essere trasformato in "chiamata"? Potrebbe, ma allora rischieremmo di moltiplicare le sanzioni, dovendosi senz'altro sanzionare tutte le volte in cui il rapporto a voucher è stato attivato senza predisporre la nuova comunicazione amministrativa. Ma siamo sicuri che questo modo di procedere sia conforme ad una sana prassi ispettiva? Personalmente, abbiamo i Ns. seri dubbi.
A Ns. modesto avviso, nonostante la Circolare 04/2013, la prova del lavoro subordinato "irregolare", a fronte di voucher irregolare, deve essere fornita dall'Ispettore e non può essere dedotta dalla violazione delle disposizioni sui voucher (limiti economici etc.), anche per l'insignificanza e la non utilità di questi elementi per qualsivoglia ricostruzione indiziaria in termini di lavoro subordinato (vedi art. 2729 Codice Civile).
A mio avviso, il percorso per individuare una corretta tecnica ispettiva sono altri.
E' indispensabile, a mio modesto giudizio,considerare la nuova articolazione delle ispezioni per "lavoro grigio/finto autonomo" disposta dalla Monti-Fornero.
Possiamo articolare il quadro di questa "nuova" tecnica ispettiva in due estremi: dalla Circolare Min. Lav. 16/2012 (finto lavoro autonomo nei cantieri edili), alla Circolare 29/2012 (cocopro) per arrivare alla Circolare 32/2012. E in effetti, è difficile sottrarsi all'impressione che sia questo il quadro più corretto di riferimento per il "lavoro occasionale accessorio" che almeno formalmente appartiene alla famiglia del "lavoro autonomo".
Come noto, dalle Circolari sopra esaminate possono emergere due fondamentali filoni di tecnica ispettiva: a) L'Ispettore accerta che il rapporto sedicente autonomo presenta indici (etero-direzione, coordinamento troppo stretto etc.) che lo rendono patentemente incompatibile con la nozione civilistica di autonomia e procede direttamente a disconoscere il rapporto in lavoro subordinato (vedi Circolare 16/2012, per Cantieri Edili); b) L'Ispettore si accorge che il lavoro autonomo è costituito in modo difforme dallo schema legale, ma è pur sempre recuperabile all'interno di altro schema di lavoro autonomo. E' questo il caso della Circolare 32/2012 in cui la "finta Partita IVA" può essere ritenuta incompatibile con il lavoro autonomo "a Partita IVA", ma non con la cocopro, che è altra forma di lavoro autonomo.
Allo stesso modo, crediamo che in quest'ultimo caso b) debba rientrare l'individuazione della tecnica ispettiva più ortodossa per i voucher irregolari. L'irregolarità in sè del voucher non deve autorizzare l'Ispettore a dichiarare immediatamente il lavoro subordinato sommerso, se non emergono indicazioni che militano verso un più forte e stabile inserimento del lavoratore voucherista nell'organizzazione aziendale (es. orari regolari, fossero anche il sabato-domenica etc. a part time verticale); altrimenti, in mancanza l'Ispettore non potrebbe dedurre il lavoro subordinato senza incorrere in una grave lesione dei principi costituzionali (vedi Corte Cost. 115/1994) che escludono rigide presunzioni di lavoro subordinato/autonomo, del tutto avulse da qualsiasi collegamento con la realtà organizzativa del lavoro (per evidenti problematiche di tutela giurisdizionale e di diritto alla prova che ne discendono ex. art. 24 Cost.).
La Ns. conclusione è che, in mancanza di indici rivelatori di lavoro subordinato, l'Ispettore, per casi di voucher attivati illegittimamente, potrà ritenere la "collaborazione occasionale" (ma con contribuzione differenziale INPS a carico del Collaboratore-Committente). "Occasionalità" che ricordiamo ai fini civilistici e fiscali (art. 67 TUIR) residua, anche se il reddito sviluppato è superiore a €. 5.000 e la prestazione è durata più di 30 gg. (ma solo un pò, oltre c'è il lavoro subordinato!), essendo i requisiti ex. art. 61 dettati ai fini prevalentemente giuslavoristici e previdenziali.
Questo a mio avviso è la ricaduta più "normale" delle possibili ispezioni sul "lavoro occasionale accessorio": che per di più, dovranno essere calibrate con attenzione, per non colpire troppo violentemente quelle fasce deboli (donne, giovani, cassintegrati) che impiegano queste forme di lavoro, per cercare di inserirsi flessibilmente in altre realtà lavorative, come noto, difficili da attingere (sulla difficile "politica del diritto" giuslavoristica intorno a queste figure contrattuali, vai a http://costidellavoro.blogspot.it/2013/01/il-lavoro-per-chi-non-arriva-fine-mese.html).

Fine 2a parte-Fine


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