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mercoledì 9 marzo 2016

IL "JOBS ACT AUTONOMI" COMMENTATO: VERSO LA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO AUTONOMO-1a PARTE



AVVERTENZA:  
In collaborazione con il sito web "Propostalavoro" (http://www.propostalavoro.com/), proponiamo un commento, in due parti, agli articoli del cd Jobs Act-Autonomi, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri a inizio febbraio. 
Avvertiamo i lettori che le norme qui descritte non sono in vigore, ma sono in attesa di approvazione parlamentare.
Ringrazio pubblicamente il dr. Simone Caroli per l'opportunità di collaborazione che mi ha molto gentilmente offerto.
 

PRIMA PARTE: LE NUOVE TUTELE PER IL LAVORO AUTONOMO
I TESTI DI RIFERIMENTO: Per leggere il testo del disegno di legge, articolo per articolo, rinviamo al link:  http://ita.calameo.com/read/0021766369d7be21162fcper gentile concessione dello Studio Cataldi (http://www.studiocataldi.it/)
Il citato testo di legge è stato confermato in Consiglio dei Ministri, con alcune rettifiche, specie agli artt. 8,9, 11 (Welfare). Questo testo di legge è accessibile al link: http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2016/01/collegato_lavoro_28.1.16.pdf 


ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Quali tipologie di "lavoratori autonomi" sono interessate dal disegno di legge? Il cd "Jobs Act" autonomi riguarda, per esempio, anche i cococo?
Purtroppo, la norma non è formulata in modo chiaro; questa scarsa chiarezza rende, allo stato attuale, incerta la comprensione del "campo di applicazione" del Jobs Act-Autonomi, in particolare, la sua applicabilità anche alle cococo.
Il comma 1 rinvia al Titolo III del Libro V del Codice Civile (art. 2222 ss.), non all'art. 409.1°comma cpc.
Se intendiamo tale riferimento testuale a stretto rigore di termini, la cococo dovrebbe essere esclusa: lo stesso D.lgs. 81/2015, all'art. 52, ha riferito la disciplina delle cococo all'art. 409 cpc, non all'art. 2222 C.C. L'opinione tradizionale dei giuslavoristi considera, del resto, la cococo non  una semplice "species" del "genus" del "contratto d'opera" ex. art. 2222 C.C., ma un contratto atipico, pur appartenente, in senso lato, alla famiglia del "lavoro autonomo": di qui, la dottrina tradizionale esclude che si possa dedurre in via automatica e immediata l'estensione alla cococo delle disposizioni ex. art.  2222 Codice Civile (su questa opinione, tradizionale, era attestato ad esempio, GHERA).
Questa interpretazione letterale, certamente restrittiva, è stata in qualche modo ripresa nei primi commenti, sia pure informali, usciti nella pubblicistica specializzata ("Sole 24 Ore", ad es.).
Non possiamo, però, escludere, allo stato attuale, una diversa ricostruzione del "campo di applicazione" della norma, per esempio, possiamo diversamente focalizzarci sull'interpretazione del comma 2 "a contrariis" (come si dice in gergo giuridico). Facendo leva, infatti, sull'inciso del comma 2 "sono esclusi", si può notare che questo esclude solo i soggetti qualificabili come "imprenditori" (tipicamente, i titolari di contratti di appalto, agenzia, trasporto etc.); circa i soggetti esclusi non si parla di "co.co.co"...
Questa interpretazione apre ulteriori problemi definitori che, in questa sede, non si possono affrontare (cosa sono gli "Imprenditori"? Bisogna far riferimento all'art. 2082 C.C.? Ovvero al D.lgs. 231/2002? Serve l'iscrizione al Registro delle Imprese? etc.).
Ma quest'ultima interpretazione, nonostante tutto, si lascia preferire.
Allo stato attuale, infatti, escludere le cococo dal DDL in esame (come pure suggerirebbe una certa interpretazione letterale) determinerebbe vuoti inaccettabili di tutela per questi lavoratori: ad esempio, non ci sarebbe l'obbligo della forma scritta, non ci sarebbe tutela contro modifiche arbitrarie del contratto,come da art. 3; e questo, determinerebbe un netto peggioramento (addirittura) del livello di tutele a suo tempo offerto dal D.lgs. 276/2003.
Occorre, quindi, una "interpretazione costituzionalmente orientata" di questa norma che scongiuri questo inaccettabile (e incostituzionale) vuoto di tutela.
Il punto dovrà essere maggiormente approfondito in sede parlamentare.


Art. 2 ESTENSIONE DLGS 321 2001 CREDITO COMMERCIALE
L’articolo introduce un interessante forma di tutela del credito da compenso per prestazione professionale sia del lavoro autonomo ex. art. 2222 Codice Civile, sia per la cococo.
Per la precisazione degli esatti termini di pagamento delle cococo, occorre chiedersi a partire da quando comincia a decorrere il credito del cococo, siccome il cococo non presta fattura.
In primo luogo, occorre coordinare tale norma del Jobs Act Autonomi con  l'art. 4 D-lgs. 231/2002, che consente il pagamento a 30 gg. dalla prestazione (le parti dovranno specificarlo nel contratto). In seguito, pare di capire, potranno decorrere gli interessi e tutele ex D.lgs. 231 citato.
Per le cococo, inoltre, è l'art. 3.1°comma successivo ad aggiungere qualcosa di molto importante: tale ultimo articolo, infatti, precisa che si considerano abusive (e prive di effetto) le clausole contrattuali che consentono termini di pagamento superiori a 60 gg. (il che significa che non è vietato alle parti accordarsi per scadenze superiori a 30 gg, ma inferiori a 60).
NOTA BENE: Occorrerà verificare, magari già in sede di dibattito parlamentare, se tale norma vale per superare o abrogare le attuali norme che consentono la "cessione del quinto" del compenso del cococo (art.52.3°comma DPR 180/1950, art. 13bis DL 35/2005 conv. in l. 80/2005), nonchè l'applicabilità dei limiti generali ex. art. 545 cpc alla sequestrabilità e pignorabilità degli stessi compensi.

Art. 3 CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE
La norma dichiara prive di effetto (come non apposte) cioè talune clausole dei contratti per  "i lavoratori autonomi" ex. art. 2222 Codice Civile che vengono legislativamente qualificate come “clausole abusive”. In questo senso sono abusive le clausole che consentono al Committente di modificare arbitrariamente il contenuto della professione professionale del Collaboratore. Con speciale riguardo alle cococo (vedi il riferimento contenuto nel primo comma, alla "contratto avente per oggetto una prestazione continuativa") vengono dichiarate “abusive”, quindi inefficaci, le clausole che consentono il recesso del Committente senza preavviso: pensiamo, ad esempio, ai casi di incarico libero-professionale per Direttore Sanitario di una Casa di Cura privata, che può prolungarsi anche per 3-5 anni: questa norma è ritagliata su misura! Si rinvia all’articolo precedente la trattazione della clausola della cococo che prevede un termine di pagamento del Committente superiore a 60 gg.: questa clausola viene anch’essa dichiarata “abusiva”. Su questa materia, però, non si escludono sorprese, anche sfavorevoli: ricordiamo che, nella versione iniziale del DDL, non si escludeva la dilazione dei termini di pagamento anche fino a 90 gg. Decisiva sarà, pertanto, l’evoluzione parlamentare di questa delicata, ma strategica norma per la tutela del lavoro autonomo.

ART. 4 INVENZIONI
La norma riconosce il diritto del lavoratore autonomo alla tutela del diritto d’Autore per le “invenzioni” sviluppate nell’esecuzione del rapporto di lavoro. Questa norma, per le ragioni esposte nell'art. 1, deve intendersi riferita non solo ai "lavoratori autonomi" ex. art. 2222 C.C., ma anche ai cococo. Se questa norma fosse riferita al solo "lavoratore autonomo", e non alla "cococo", sarebbe passibile di giudizio di illegittimità costituzionale. Del resto, la possibilità di "invenzione" è un tratto tipico del "lavoro della conoscenza"; e siccome il cococo lavora tipicamente in questi ambiti, è logico e necessario che la tutela del "diritto di invenzioni" spetti anche a lui!
Questa norma colma, per i cococo, il vuoto lasciato dall'abrogazione (da parte dell'art. 52 D-lgs. 81/2015) dell'art. 65 D.lgs. 276/03.
La norma, però, pare subordinare la tutela del diritto d’Autore dell’autonomo alla circostanza che l’attività “inventiva” sia dedotta nell’oggetto del contratto e a tale scopo compensati. La norma, evidentemente, merita ulteriori approfondimenti, specie nel corso del dibattito parlamentare.
ART. 5 DEDUCIBILITA’ SPESE FORMAZIONE
E' una norma fiscale molto importante per la promozione del lavoro autonomo.
Il rinvio alla norma fiscale, molto puntuale e precisa nel suo riferimento al "lavoro autonomo" ex. art. 53-54 TUIR (esercenti arti, professioni), impedisce, al momento, qualsiasi estensione della citata norma, in sede interpretativa, ai cococo (qualificati fiscalmente ex.art. 50.1°comma lett. c-bis) TUIR quali "assimilati a lavoro dipendente").

ART. 7 ACCESSO A FONDI STRUTTURALI

Anche i lavoratori autonomi possono accedere ai fondi strutturali UE. A questi fini, sono equiparati ad imprese. La norma pare presupporre  che questa possibilità riguardi solo i "lavoratori autonomi" con Partita IVA, non avendo altrimenti alcun senso tale norma per i cococo: i primi, bene o male, subiscono un rischio economico (e per essi si può giustificare l'accesso ai finanziamenti UE delle PMI), i secondi no. Ma questa norma conferma, ancora una volta, le difficoltà e le criticità nella definizione del campo di applicazione (ovvero dei destintari) della legge di tutela/promozione del lavoro autonomo.

*Gli articoli che seguono (8,9,11) sono stati fortemente modificati nel passaggio avanti il Consiglio dei Ministri. Per maggiore informazione, riportiamo le versioni antecedenti e successive alla modifica. Ci riserviamo ulteriori commenti, non appena possibile.

ART. 8 INDENNITA’ DI MATERNITA’
Questo articolo (art. 8) e il prossimo (art.9) sembrano riferirsi ad una tipologia di lavoratori autonomi non compresi tra quelli soggetti ad obbligo di iscrizione a Gestione Separata INPS (quindi, non cococo).
La sezione degli articoli da 66 a 69 del D.lgs. 151/2001 si riferisce, infatti, a:

"lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ..."

Tra questi si escludono le Lavoratrici iscritti alla Gestione Separata INPS ex. art. 2.26°comma l. 335/95.
La norma lavora "di cesello" sul previgente testo dell'art. 66 TU maternità, permettendo la fruizione dell'indennità di maternità, indipendentemente dall'astensione da lavoro.

N.B: Nell'ultimo passaggio al Consiglio dei Ministri (fonte ADAPT), il testo dell'articolo è stato così modificato: 
All’articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole “lavoro dipendente” sono inserite le seguenti: “a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa”.

ART. 9 CONGEDO PARENTALE
Nell'edizione portata all'attenzione del Consiglio dei Ministri, la norma ha lo stesso campo di applicazione del precedente art. 8 (non riguarda la Gestione Separata INPS). Si tratta di un semplice "cesello" al precedente art. 69 TU maternità. Il congedo viene esteso ai lavoratori autonomi padri e viene quantificato in 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.
Successivamente, la norma è stata modificata prevedendo quanto segue:

Il trattamento economico di cui all’articolo 1, comma 788, sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino

La norma, evidentemente, va coordinata con il testo dell'articolo 1, comma 788, sesto periodo della l. 296/2006:
Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1 gennaio 2007. 

ART. 10 TUTELA CONTRATTUALE GRAVIDANZA, MALATTIA, INFORTUNIO

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.
2. In caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.


La norma è sufficientemente chiara nel garantire una tutela "contrattuale" (conservazione del posto) alla cococo. Non abbisogna di particolari commenti. Si fa solo notare che, con l'abrogazione degli artt. 61 ss D.lgs. 276/2003 ad opera dell'art. 52 D.lgs. 81/2015, erano venute meno le garanzie di sospensione in continuità del rapporto. Questo DDL ripristina quello che, allo stato attuale, costituisce un inaccettabile vuoto di tutela.

ART. 11 DISPOSIZIONI PER LAVORATORI AUTONOMI IN GESTIONE SEPARATA (MATERNITA’, MALATTIA)

Nella edizione presentata al Cdm, la norma era formulata, come rinvio a favore dei lavoratori autonomi cococo iscritti alla Gestione Separata INPS, a tutte le prestazioni di malattia già riconosciute, in vigenza dell'art. 59.16°comma l. 449/97 ed emanate in forza del dm 12/1/2001 (malattia per degenza ospedaliera). Il titolo dell'articolo si riferiva solo all'indennità di malattia; per logica e coerenza, comunque, la disciplina contenuta nell'articolo avrebbe dovuto inendersi anche riferita all'indennità (pur non nominata) di maternità per autonomi e cococo, frutto del dm 4/4/2002 (ricordiamo che questa è la fonte normativa dell'indennità di maternità, non il D.lgs. 151/2001). Diversamente argomentando, si creerebbero ingiustificati e inaccettabili vuoti e peggioramenti di tutela.
La norma, però, per come è attualmente formulata, lascia aperti dubbi.
Il testo, nel salvaguardare le tutele di autonomi/cococo iscritti alla Gestione Separata INPS, se, da un lato, come visto, rinvia alla l. 449/97, nulla dice su un'altra importante norma, l'art. 1.788 comma l. 296/06  sulla cd "indennità giornaliera di malattia".
Tale norma non rientra tra quelle citate in questo articolo: deve ritenersi confermata o abrogata? Ancora non è chiaro. In sede di approvazione del Cdm, si è ripristinato un riferimento a tale articolo, ma solo con riguardo all'indennità di maternità: i dubbi, in materia, restano.
Per quanto riguarda l'indennità di maternità, essa pare salvaguardata secondo la disciplina già prevista dall'art. 64 D.lgs. 151/2001, in quanto frutto delle leggi 449/97 e, a seguire, 388/00.
Mi sembra si sia comunque persa l'occasione di consolidare in un testo unico discipline di tutele welfare assai importanti, oggi ancora stratificate in modo piuttosto disordinato in vari testi di legge.
Il secondo comma dell'articolo estendeva la tutela di cui al dm 12/1/2001 del lavoratore autonomo in Gestione Separata e del cococo per degenza ospedaliera è riconosciuta anche per i malati oncologici.
N.B.: Nell'ultima edizione, passata al vaglio del Consiglio dei Ministri (fonte ADAPT), il testo cambia e resta solo il secondo comma:

 Per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.

ART. 12 MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
COMMA 1:
Questa norma interviene sul "campo di applicazione" dell'art. 2 D.lgs. 81/15 che codifica (con effetti 1/1/2016) una presunzione di "finto lavoro autonomo" (con obbligo di riconduzione al lavoro subordinato) per tutti i casi in cui il personale ispettivo accerti che la "collaborazione" è "etero-organizzata" dal Committente, con riguardo all'orario di lavoro e luogo di lavoro.
Tale presunzione, però, è disapplicata dal DDL Autonomi qui commentato, laddove tempo e luogo di lavoro sono sì fissi, ma in forza di specifici accordi definiti in tal senso tra Committente e Coordinatore. Non  si ricadrebbe, quindi, nel "lavoro subordinato", in questi casi, in quanto tali prescrizioni esecutive di spazio-tempo non sono frutto di determinazioni unilaterali del Committente, ma di accordo ("coordinamento") con il Collaboratore.
Tale norma può servire a salvare le collaborazioni genuine, in alcuni casi dubbi, ma è chiaro che potrà essere usata dal Committente come "foglia di fico" per coprire collaborazioni fittizie e sperare di "farla franca" con gli Ispettori. Paradossalmente, per questi casi, il Jobs Act-Autonomi, nato per tutelare e promuovere il vero lavoro autonomo, rischia di promuovere, con singolare “eterogenesi dei fini” il lavoro autonomo "finto" e ricacciare nel precariato il  finto cococo! Tutto questo, con buona pace degli intenti della l. 183/2014 e del D.lgs. 81/2015 di fare finalmente chiarezza e giustizia.
In concreto, la norma non risolve in modo decisivo l'annoso problema della "autodeterminazione" dei tempi di lavoro, in sè stesso elemento incerto o, comunque, insufficiente per stabilire il confine tra "collaborazione genuina" e "collaborazione spuria" (da trasformare in lavoro dipendente).
Come ben chiaro nell'art. 17-5°comma D.lgs. 66/2003 (disciplina orario di lavoro) l’autodeterminazione dei tempi di lavoro non è prerogativa dei soli lavoratori autonomi, ma anche dei dipendenti (è il caso classico dei Dirigenti). Senza dimenticare che questa parziale possibilità di "autodeterminazione" del tempo di lavoro può caratterizzare anche la prestazione del "lavoratore agile" (e del telelavoratore attuale!). Ecco perchè la "definizione autonoma dei tempi di lavoro", ricorrendo anche nel lavoro dipendente, può essere sì un indice di autentica autonomia, ma in sè non sempre decisivo.
Per avere un'indicazione più chiara di come il "fattore tempo", in quanto "eterodeterminato/organizzato", possa incidere sull'accertamento della reale autonomia o subordinazione del lavoratore, credo sia molto più pertinente richiamare la Circolare Min. Lav. 16/2012. Dettata per istruire gli ispettori sui caratteri del "finto lavoro autonomo" in edilizia, e riepilogando una prassi ispettiva pluricedennale, la Circolare detta un criterio, a mio modesto avviso, decisivo per capire come il "fattore tempo" della prestazione del lavoratore autonomo possa valere come leva per la trasformazione in lavoro subordinato.
La Circolare sta parlando di certi lavori di costruzione. Ecco come argomenta:

(…) meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo (cfr. c.c.n.l. edilizia).
Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti, connotato dall'utilizzo di un apposito "cronoprogramma" destinato non solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell'opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto coordinamento tra lavoratori che assicuri un'attuazione unitaria ed organica delle attività, difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a "tempi e modalità di esecuzione" dei lavori.

Cosa significa? Significa che l'ispettore deve verificare se il Collaboratore lavori o meno con il "cronoprogramma". Es. se la collaborazione di Studio Professionale consiste nella consegna a produrre 20 Certificazioni Uniche in 2h, lì è evidente che il rapporto di collaborazione è fasullo. Ma se alla stessa Collaboratrice fossero richieste valutazioni di analisi della normativa fiscale ... allora lì il discorso sarebbe diverso, non essendo tale attività legata ad una tempistica, ma ad un "risultato utile" (conforme al regime di "obbligazione di risultato" dell'art. 2222 Codice Civile).
Ma sul punto, anche il Ministero dovrà chiarire.

COMMA 2:
Nella prospettiva di rafforzare la tutela del credito del lavoratore autonomo, come nel disegno dell’art. 2 di questo DDL, tale comma accresce la tutela del lavoratore autonomo (e del cococo?) in sede di decreto ingiuntivo. Ma la disposizione, evidentemente, esige anche approfondimenti di diritto processuale civile.

PER UNA SINTESI DEI CONTENUTI DEL "JOBS ACT-AUTONOMI", VAI AL SITO WEB "PROPOSTA LAVORO":
http://www.propostalavoro.com/benessere-e-lavoro/strumenti-autopromozione/co-co-co-e-lavoro-agile-due-facce-dello-stesso-lavoro

(FINE PRIMA PARTE-CONTINUA)

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