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giovedì 19 aprile 2012

CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI: LE PROSPETTIVE PER L'EDILIZIA


La certificazione dei contratti, da ipotesi negletta e più che marginale, con le recenti innovazioni del TU relativo alla Sicurezza e Igiene sul Lavoro sta divenendo istituto di rilevanza centrale almeno nell'ambito degli appalti.    Con il DPR 177/2011, infatti, viene data attuazione alle disposizioni ex. art. 06.08°comma lett. g) e art. 27 D.lgs. 81/2008 e si dispongono i requisiti di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.    Settori che nell'ambito dell'Edilizia possono essere molto sensibili e rilevanti.    Questi di massima i requisiti:        a) Integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;b) Integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;c) Presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto.d) Avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il Datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del TU Sicurezza, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;e) Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;f) Avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;g) Rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;h) Integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.     La normativa praticamente obbliga le imprese (specie Edili) alla previa certificazione ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.    Senza la certificazione, infatti:     - Non può ritenersi configurato il requisito di qualificazione di cui al punto c);    - Non può stipularsi un sub-appalto.     Non del tutto chiarite appaiono le eventuali sanzioni applicabili in caso di trasgressione.    Sicuramente applicabile la sanzione penale contravvenzionale ex. art. 55.05°comma TU lett. b) (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800), soggetta a prescrizione obbligatoria nelle forme del TU.    Meno chiare le conseguenze sul versante civile. A differenza dell'art. 26 D.lgs. 81/2008 (appalti senza costi di sicurezza), il DPR non dichiara nulli i contratti stipulati con simili imprese. Certo, però, l'Azienda sprovvista di tali requisiti si presta a subìre il recesso dell'appaltante (specie pubblico) ex. art. 1665 del Codice Civile .    Tale nuova previsione va comunque tenuta sotto la massima attenzione e considerazione, in quanto forse la certificazione è l'unico strumento, che, agendo sul piano "premiale" dell'incentivazione delle "buone prassi contrattuali" e della responsabilizzazione dell'Azienda, può rendere giustizia alle gravi carenze e insufficienze delle disposizioni lavoristiche sugli appalti, che troppa incertezza generano nella contrattualistica e nella vita delle imprese.    Crediamo altresì che questa nuova legislazione stia aprendo la strada ad un consolidamento dell'istituto della certificazione proprio nell'universo degli appalti e sub-appalti, specie ove il solco della contrattualistica appaia segnato da una legislazione tecnica (specie di "progettazione" vedi legge 1085/1971 sul cemento armato) che tracci i percorsi di gestione ed organizzazione in modo talmente rigido e standardizzato da non potersi occultare utilmente la forza lavoro disponibile. E' una riflessione che, al punto in cui siamo arrivati, non si può non iniziare a sviluppare.
A cura dello Studio Cdl Francesco Landi, in Ferrara
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