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sabato 21 aprile 2012

INDENNITA' MANCATO AVVIAMENTO AL LAVORO PER I LAVORATORI PORTUALI: IL PARERE DELL'INPS

Msg INPS 935/2012
Il comma 23 dell'articolo 33 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) ha prorogato l'intervento di cui all'art. 19, comma 12 del D.L. 29.11.2008 n.185, convertito con modificazioni dalla L. 28.01.2009 n.2, destinando 15 milioni di euro alla concessione, per l'anno 2012, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonchè per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Inps è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
In conformità con quanto stabilito nella Conferenza dei servizi tenutasi il 5 marzo 2009 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'autorizzazione, sarà data con riferimento a comunicazioni mensili, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di dati relativi alle giornate non lavorate per singola società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.
Nella procedura di autorizzazione in attuazione del decreto in oggetto deve essere utilizzato il codice d'intervento 625, utile ai fini dell'imputazione contabile. Non basandosi in tal caso la concessione del trattamento su un decreto ministeriale bensì direttamente sulla norma di legge (L. 2/09), dovrà essere utilizzato come numero decreto: 11012, e come data dello stesso: 05/01/2012.
Si ricorda che ai lavoratori beneficiari della prestazione in oggetto va riconosciuto, come esplicitamente affermato dalla norma, il trattamento massimo mensile di integrazione salariale. In caso di pagamento diretto gli operatori, dopo aver imputato la retribuzione di riferimento nel campo "retribuzione teorica"dovranno pertanto inserire la lettera "S" nel campo "Retribuzione Mensile Superiore ex art. 1 Comma 5 L. 451/94 (S/N)".
Ai fini del conguaglio e della imputazione contabile si richiamano le istruzioni già fornite con circolare n. 113 del 20 giugno 2002, con messaggio n. 16209 del 16 lugio 2008 e richiamate con messaggio n. 006361 del 3 marzo 2010 e messaggio n. 001030 del 17 gennaio 2011.

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