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giovedì 26 aprile 2012

LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI- UN QUADRO (GESTIONALE) DI MASSIMA


Il tempo ha sedimentato una fitta rete di interpelli con i quali, specie negli ultimi tempi, il Ministero del Lavoro si è pronunciato su alcuni caratteristici "punti grigi" della normativa sulle trasferte (specie Interpello nr. 13/2010, nr. 14/2010, nr. 15/2010), rivelando un'attenzione e un approfondimento straordinarie, tali da profilare (almeno tendenzialmente) dpiù facili e mirati controlli sulla materia.
Al momento, ed in assenza di altre specifiche indicazioni ministeriali, riteniamo necessario ed opportuno raccomandare una profonda revisione delle fattispecie in gestione presso le Aziende per considerare:

A) Se gli esborsi finanziari legati alle trasferte nelle Aziende Clienti non siano manifestamente disallineati con gli esborsi che ci si attenderebbe in via normale nel settore di appartenenza;
B) Se la metodica di rimborso (piè di lista/forfettario) scelta dall'impresa sia coerente con il tipo di trasferta in uso presso l'Azienda: ad es., le trasferte "abituali" (es. Operatori di Punto Vendita e affini) rivelano un coefficiente di gravosità maggiore per il Lavoratore ed è normale e coerente aspettarsi una metodica di rimborso à forfait (indennità di trasferta: Cass. 5701/2004; ma ve. anche Int. 15/2010), piuttosto che una metodica di rimborso a piè di lista;
C) Se la trasferta (indipendentemente dalla metodica di rimborso adottata) sia coerente con l'impegno orario richiesto al Lavoratore; ad esempio, non è molto coerente stipulare un contratto part time in un contesto produttivo caratterizzato da abituali trasferte: diversamente un simile quadro organizzativo sarebbe più coerente un impegno a tempo pieno del lavoratore;
D) Se l'Azienda, una volta iniziato a gestire le trasferte con una certa metodica, si sia poi mantenuta costante e coerente, senza realizzare trattamenti ingiustificatamente differenziati;
E) Se la rappresentazione delle trasferte non da luogo a criticità nella rappresentazione dell'orario di lavoro e dei riposi: se per le trasferte brevi, può essere facilmente adottato il criterio di massima previsto dai CCNL di sovrapposizione tra orario di lavoro normale e periodo di trasferta, maggiori problemi si pongono per le trasferte lunghe consistenti in più giorni. Precisiamo, altresì, che questi criteri vanno integrati con i criteri disposti dai vari CCNL e che entrano più dettagliatamente nel merito dei criteri di gestione dell'orario e delle retribuzioni del periodo di trasferta.

Evidentemente, in questa opera di monitoraggio si dovrà prestare maggiore attenzione a quelle trasferte ricorrenti e consolidate in veri e propri "regimi organizzativi", essenzialmente del settore Agricoltura (conteterzismo), Edilizia, Autotrasporto, Operatori di Punto Vendita e affini, Impiegati Tecnici di Studi Professionali (tipicamente Ingegneri, Agrotecnici ...): avendo riguardo, per questi ultimi, ai Dipendenti che esplichino le loro mansioni in cantieri esterni allo Studio.Come insegna il Vademecum sul LUL, dovranno comunque tralasciarsi quelle trasferte caratterizzate da esborsi marginali e non ricorrenti.
Studio CDL Francesco Landi
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