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sabato 21 aprile 2012

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI, NON UTILIZZO DEL MODELLO DL 86/88 bis


Msg INPS 4368/2012:
Facendo seguito al messaggio n. 966 del 17 gennaio 2012, avente per oggetto la liquidazione dell’indennità  di disoccupazione con requisiti ridotti mediante il prelievo dei dati contributivi direttamente dalla procedura  UNIEMENS opportunamente implementata, si comunica  che sono state risolte alcune problematiche  tecniche collegate alla fase di avvio di utilizzo di detto prelievo di dati con particolare riguardo:
- al ripristino dei dati riferiti ai giorni già coperti da DS ordinaria;
- agli automatismi di attribuzione del sesto giorno lavorativo nei casi di c.d. settimana corta;
- all’adeguamento del criterio di determinazione della retribuzione di riferimento necessaria alla liquidazione della prestazione con specifico riguardo anche ai mesi di inizio e fine attività qualora non siano lavorati per intero;
- all’adeguamentodel criterio di determinazione della retribuzione di riferimento necessaria alla liquidazione
della prestazione con specifico riguardo ai lavoratori intermittenti;
- all’attivazione di un alert – che segnali i casi in cui la retribuzione teorica superi la retribuzione imponibile che impone l’intervento dell’operatore affinché, se  necessario, inserisca i dati manualmente dopo avere
effettuato i necessari controlli;
- alla esposizione in Uniemens dei dati della sezione riferita alle giornate di attività lavorativa per consentire  un confronto con quanto precaricato in procedura DS WEB.
Si comunica, inoltre, che è stata risolta l’anomalia,  verificatasi per una parte delle denunce UNIEMENS  2011, rappresentata dal mancato prelievo dei dati relativi ai primi dieci giorni di lavoro di ogni mese.  Ciò premesso, si rappresenta che continuano a pervenire segnalazioni di richiesta sistematica – da parte di  molte strutture INPS del territorio – dei modelli DL 86/88 bis ai lavoratori e di reiezione della domanda di  prestazione nei casi di mancata presentazione di questi modelli da parte dei lavoratori.  Si ribadisce, a tal proposito, che per la trasmissione dei dati necessari per il calcolo della prestazione non deve essere più richiesto il modello DL 86/88 bis. Laddove i dati risultino incompleti o comunque necessitino di approfondimenti, dovranno essere contattati – in primo luogo e tramite e-mail – l’azienda o il consulente  affinché la comunicazione UNIEMENS sia tempestivamente integrata, garantendo il sistematico utilizzo del  canale UNIEMENS per la liquidazione della prestazione in oggetto.  Si ribadisce, altresì, che, qualora non sia possibile procedere alla liquidazione attraverso i dati ricavabili da UNIEMENS, si farà riferimento alle buste paga già in possesso del lavoratore al fine di procedere all’erogazione della prestazione di sostegno al reddito in tempi adeguatamente contenuti. In tal senso si assumerà la retribuzione complessiva mensile derivante dalla busta paga escludendo:
- la retribuzione per indennità sostitutiva di preavviso;
- la retribuzione per ferie godute;
- la retribuzione per ferie non godute;
- la retribuzione ad integrazione di prestazioni previdenziali (CIG-CIGS, Malattia, Maternità);
- l’eventuale trattamento di fine rapporto.
In nessun caso comunque la temporanea indisponibilità dei dati può dare luogo alla reiezione della domanda di prestazione che va, in questa ipotesi, tenuta in evidenza e definita tempestivamente al momento della ricezione dei dati secondo le corrette modalità sopraesposte. Tale data di ricezione sarà inserita nell’apposito campo della procedura riservato all’indicazione del dato “domanda completa dal”.
Si informa, infine, che, in considerazione delle problematiche emerse nella fase di avvio della nuova  funzionalità di precarica di cui trattasi e dei ritardi legati ai problemi tecnici insorti nel corso delle elaborazioni dei pagamenti, le pratiche pervenute alle Strutture territoriali entro il 29 febbraio 2012 saranno comunque considerate definite in tempo utile anche quando risultino elaborate entro sessanta giorni anziché entro i trenta previsti in via ordinaria.

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