AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 16 maggio 2012

APPRENDISTATO D.LGS. 167/2011-PROBLEMATICHE NELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA TELEMATICA (COT)


Una specifica problematica applicativa dei nuovi apprendistati ex. D.lgs. 167/2011, discende dalle istruzioni tecniche che creano dubbi e incertezze interpretative nelle comunicazioni obbligatorie telematiche (COT).
Tali istruzioni, nel dar seguito alla disposizione secondo la quale l'apprendistato non deve più intendersi come uno speciale "rapporto a termine", quanto un "rapporto a tempo determinato", hanno disposto che, nel rigo "fine rapporto", vada inserito il giorno in cui finisce la formazione, non il rapporto.
Come già segnalato, con questa equivoca scrittura resta fuori il periodo di preavviso (variamente fissato dai CCNL, in un fascio di giornate successive alla scadenza del periodo formativo), con ciò generando molti dubbi e problematiche, relativamente alla spettanza delle agevolazioni INPS e altre.
A questo fine, è stato anche consigliato, in sede autorevolissima (Dr. MASSI), di non far svolgere il preavviso all'apprendista, pagandolo direttamente, per evitare di vedersi disapplicate le agevolazioni durante il suddetto periodo di preavviso.
In realtà, questa cautela, che determina per altro aggravi di costi in capo alle Aziende, pare non essere indispensabile.
Per quanto, infatti, ci è dato di capire, questa fascia di giorni dovrebbe ritenersi comunque "tracciata" come preavviso e, in analogia con quanto a suo tempo disposto dall'art. 19 l. 25/1955, non dovrebbe generare problematiche, nè in punto di agevolazione, nè in punto di mancata corrispondenza tra rapporto di lavoro e COT (in forza delle disposizioni del Collegato Lavoro, che tendono a "semplificare" le COT). Il periodo di preavviso, conforme ai CCNL, non è "prestazione di lavoro di fatto" (soggetta alle maggiorazioni ex. D.lgs. 368/2001), nè periodo di "qualificazione" (convertito in lavoro subordinato tout court come nella vecchia previsione ex. art. 19 l. 25/55), ma periodo di apprendistato a tutti gli effetti.
Nessun problema sorge, invece, per gli apprendistati stagionali.
Questa speciale tipologia di rapporti di lavoro, equiparati a tutti gli effetti a rapporti di lavoro a termine, incorporano nella data di chiusura dell'UNILAV, contemporaneamente un'indicazione di "fine rapporto" e di "fine formazione".
E' raccomandabile comunque (in continuità con la prassi di preavviso di fine apprendistato previgente) di inoltrare la lettera di preavviso, contestualmente alla fine della formazione: ove il Datore evidentemente ritenga di non continuare l'apprendistato.


Studio Francesco Landi, Consulente del lavoro in Ferrara
(con la collaborazione del Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara)

Nessun commento:

Posta un commento