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giovedì 10 maggio 2012

ASSICURAZIONI PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DI AZIENDA: OMBRE SULLA FONDAZIONE STUDI CDL


Il Parere nr. 14/2012 della Fondazione Studi CDL relativamente al trattamento fiscale delle Assicurazioni stipulate "in occasione" del rapporto di lavoro dipendente è una diligente ricapitolazione della normativa fiscale applicabile, ma non risolve alcune casistiche di assicurazione di speciale frequenza nelle prassi aziendali, specie per le figure apicali dell'Alta Dirigenza e degli Amministratori.

a) Il caso in cui l'Amministratore, Dipendente sia condannato al pagamento per dolo e colpa grave e l'Azienda integri comunque la perdita economica subita da costoro per effetto della condanna;
b) Il caso in cui l'Assicurazione, a prescindere da dolo e colpa grave, preveda una franchigia nel premio/pagamento integrabile dall' Amministratore, Dipendente, pur in un contratto avente identico schema e causa assicurativa, con reintegro economico successivo del Datore.

Ora, la Ris. Agenzia delle Entrate 178/2003 (pure menzionato dalla Fondazione Studi) tratta come "costo aziendale" interamente deducibile (e non fringe benefit, ossia reddito di lavoro dipendente) il rimborso versato dal Datore di Lavoro (per il tramite dell'assicurazione) all' Amministratore, Dipendente per la reintegrazione patrimoniale derivante da addebito di responsabilità civile verso terzi (ossia per errore professionale e simili). La Fondazione si allinea su questo parere, ma non considera i due casi sopra citati.
Con riguardo al caso sub-a), la risposta è abbastanza agevole: l'erogazione pecuniaria de qua costituisce senza possibilità di equivoci fringe benefit, proprio perchè determina un "arricchimento" a favore del Dipendente/Amministratore, non diversamente motivato.
Molto più complesso e sfuggente, invece, il caso sub-b), il quale presuppone un approfondito riesame della materia, anche eventualmente nella sede dell'Interpello.
Ad esempio, se il Datore reintegra il premio/somma versato dal Dipendente "in franchigia" (a prescindere da dolo e colpa grave) questa somma costituisce "arricchimento" (quindi benefit imponibile) in capo al Dipendente? E come imputare il costo fiscalmente deducibile: al costo contrattualmente dovuto (esclusa la franchigia) o a quello effettivamente versato (comprendente l'importo in franchigia)?
Le soluzioni in parte qua possono cambiare, a seconda di dove si metta l'accento: se si mette, infatti, l'accento (ai fini interpretativi) sulla "funzione" del contratto assicurativo, dovremmo concludere (in ipotesi) per la neutralità fiscale sia in capo al Datore sia in capo al Lavoratore. Ma la bilancia può agevolmente pendere dalla parte della imponibilità, solo che si pensi che un simile "pagamento in franchigia" attiene al "netto" del Dipendente, ossia ad una sfera patrimoniale di per sè slegata da ogni attinenza aziendale o lavorativa. Quindi, il rimborso datorile, a queste condizioni, sarebbe "reintegrazione sul netto" e sarebbe difficile (se non impossibile) negarne la valenza di "arricchimento" e, quindi, di benefit imponibile.
Come ognuno può capire, c'è molta più varietà nel mondo assicurativo di quanto sia stato compendiato dalla Fondazione Studi.
Ecco perchè occorre che la Fondazione Studi chiarisca questi aspetti con specifico responso.


Studio CDL Francesco Landi, Ferrara
Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

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