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mercoledì 23 maggio 2012

E' TEMPO DI IRAP- QUANDO L'ATTIVITA' E' ORGANIZZATA?



Anche quest'anno si avvicina la scadenza del pagamento dell'IRAP 2012 (per il 2011).
Tassa discussa, deprecata da piccole imprese e piccoli professionisti, come inutile balzello e doppione dell'IRPEF, specie in quel discusso passaggio normativo che subordina l'applicazione dell'imposta alla sussistenza nell'attività di impresa e di lavoro autonomo di profili di "autonoma organizzazione".
Ma cosa vuol dire "autonoma organizzazione"?
Non è che l'Agenzia delle Entrate si sia sbilanciata più di tanto.
Nel 2002 precisò solo (cosa per altro risaputa) che il regime di "parasubordinazione" dell'attività libero professionale escludeva con certezza l'IRAP. Il che è come dire di aver scoperto la benemerita "acqua calda", essendo noto e non discusso che il lavoratore parasubordinato opera in un contesto organizzativo predeterminato dal Committente.
Maggiori chiarimenti sono arrivati (prima che dalla giurisprudenza di Cassazione) dalla fondamentale Circolare 45/2008 dell'Agenzia delle Entrate, quando ricalcò i casi di esenzione IRAP sui requisiti dei cd "contribuenti minimi" (art. 01 comma 96 ss. l. 244/2007): spese inferiori a E. 15.000 nel triennio, assenza di dipendenti, di partecipazioni societarie etc.
Un contributo di chiarezza da ritenersi ancora valido oggi, e aggiornato al regime dei cd "contribuenti residuali" ex. art. 27 DL 98/2011, anche se non precisamente perfetto. Ad esempio, nessuno ha chiarito se, ai fini IRAP, l'assimilazione con i contribuenti minimi valga solo nei requisiti di spesa o non anche nel "volume dei compensi". Qualche illazione potrebbe farsi di non congruenza tra alti ricavi lordi e basse spese: in questo senso, un ausilio per l'organo di accertamento potrebbe venire dagli Studi di Settore, da cui può trarsi una facile "presunzione di normalità economica", certamente utile per ritenere configurato il delicato requisito dell' "autonoma organizzazione" come tale imponibile IRAP.
Senza poter entrare nella complessa e variegata casistica, una cosa i Contribuenti devono tenerla presente con certezza.
Siccome l'IRAP (imposta reale, non personale) è destinata a incidere il valore della produzione netto al lordo dei costi per il personale e degli oneri di natura finanziaria, pare logico ritenere che il requisito legale dell' "autonoma organizzazione" sia indice non tanto di organizzazione, quanto di "immobilizzazione", in questo sicuramente rilevante dal punto di vista "finanziario" in senso lato nel disegnare un volume della produzione congruente con il quadro IRAP (ossia un quadro produttivo caratterizzato da una certa quale "marginalità".
Detto questo, però, in linea generalissima, è essenziale scendere nella casistica specifica per esprimere un parere circostanziato sull'imponibilità IRAP nel caso concreto.

Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

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