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lunedì 28 maggio 2012

I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE DOPO LA LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI


Qualche rapido ragguaglio sull'incidenza del DL liberalizzazioni sulla disciplina dei contratti d'opera professionale.
Per comodità, ci rivolgiamo con questa Nota alle Professioni "ordinate".
Come noto, il DL 01/2012 ha imposto l'obbligo di stendere preventivo, l'obbligo di motivare aumenti/scostamenti di tariffa in relazione alla "speciale complessità" dell'incarico professionale conferito, l'obbligo di indicazione degli estremi della polizza professionale nel contratto.
Lungi dal "vivere" questi adempimenti come l'inerzia di un ennesimo adempimento burocratico-scritturale, è opportuno contestualizzarne la portata (operazione che non sempre si ritrova nelle prime pubblicazioni a commento della nuova normativa).
Innanzitutto, l'obbligo di preventivo e di polizza rafforzano gli "obblighi di informazione" Professionista-Cliente, già ricavati in termini molto vincolanti e impegnativi dall'art. 1336 del Codice Civile (responsabilità pre-contrattuale). Di massima, la violazione di tali obblighi determina solo la risarcibilità del danno, non l'invalidità dei contratti.
Stiano comunque all'erta i Professionisti, perchè, per prestazioni particolarmente complesse, dove il rapporto qualità-prezzo può essere sensibile e questo non sia stato fatto oggetto (non diciamo di negoziazione), ma nemmeno di informativa o interlocuzione col Cliente, questi può invocare la nullità dell'accordo come non concluso: non c'è dubbio che il DL liberalizzazioni possa aumentare l'incidenza statistica di tali casistiche.
Da ultimo, si ricorda ai Professionisti "ordinati" di non "prendere sotto gamba" la circostanza che il DL ha eliminato ogni riferimento a sanzioni disciplinari in caso di violazioni delle disposizioni sul preventivo etc. E' evidente, infatti, che con il DL l'obbligo del preventivo, della polizza etc. ha reso gli obblighi di trasparenza e di informazione pre-contrattuale più stringenti, con ciò rendendo oggettivamente più facili le contestazioni in sede disciplinare. Un motivo che Noi riteniamo ovvio e più facile di addebito può essere la mancanza di "decoro": e in effetti, carenze gravi e manifeste negli obblighi informativi incidono gravemente sulla "correttezza etica" che è tanto più stringente e vincolante in un ambito di "contatto sociale" (estraneo ad obblighi contrattuali), quale è la fase di trattativa e di primo approccio. Del resto, se è vero che non è "etico" il "mercato delle vacche" sui servizi professionali, anche la mancanza di "sincerità" non può considerarsi "etica".
Sul compenso del Professionista e l'eliminazione delle tariffe minime e massime, c'è poco da dire (o molto a seconda dei punti di vista).
Il DL accentua la proporzione del compenso al rapporto "qualità-prezzo" (e certo, occorre pensare all'incidenza su questa disposizione degli emendamenti al Ddl Monti-Fornero sui compensi minimi delle "Partite IVA" etc.) ed enuncia la dipendenza del compenso dalla fase della negoziazione Professionista-Cliente, in modo che sia il "mercato" a far scaturire la combinazione economica migliore.
In questo senso, deve cogliersi la (invero un pò demagogica e simbolica) abrogazione dei "massimi" e "minimi" di tariffa professionale, che però non valgono per le Consulenze e le Perizie Giudiziali, dove un Dm specificherà speciali criteri di tariffazione.
Con ciò, però, il DL denuncia una grave carenza, nella misura in cui, per le prestazioni professionali private, non definisce cosa succeda se (in ordine ad una specifica voce del compenso) sia mancata la trattativa. Al momento, stante il parere espresso dal Ministro della Giustizia Avv. Severino nella seduta alla Camera del 02/02/2012, crediamo possano applicarsi (come regola prudenziale) le stesse tariffe già applicate o conformi alle vecchie e abrogate tabelle. Come chiarito anche dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti (Informativa 21/02), le vecchie tariffe e i vecchi parametri possono sempre invocarsi come "usi contrattuali" dispositivi, quindi fonti idonee a supplire la mancata espressione di volontà negoziale delle parti (fino a patto diverso).
Alla stessa conclusione, si deve pervenire ipotizzando la più utile e verosimile linea di condotta da tenere in caso di vertenza giudiziaria, determinata da disposizioni contrattuali carenti. In questo caso, infatti, è coerente l'opinione di chi ritiene ancora applicabile l'art. 2233 del Codice Civile, che riconosce all'Ordine Professionale la prerogativa di essere sentito dal Giudice in questi casi. Un tempo, tale potere verteva sulle "tariffe" (abolite); oggi tale potere non può che residuare per gli "usi tariffari" pur degradati a usi negoziali (e con ciò aggiungiamo un importante caveat: nonostante il DL liberalizzazioni, è in errore chi ritiene finito il potere di "opinamento" delle parcelle degli Ordini Professionali, che evidentemente residua in quanto compatibile con la nuova cornice normativa).
A sua volta, la problematica della polizza assicurativa deve intendersi come un "di cui" della problematica dei "costi negoziali".
Con riguardo alla polizza assicurativa, si ricorda che dal 13/08/2011, è fatto obbligo a tutti i Professionisti possederne una, secondo specifiche regolamentari dettate ai sensi del DL 138/2011 (Convenzione con gli Ordini Professionali). La disposizione del DL che prevede l'indicazione della polizza non anticipa tale obbligo, semplicemente impone al Professionista di notificare al Cliente se e quale contrattualistica assicurativa il professionista possieda, per un'evidenza vaglio di efficienza e di economicità (è evidente che, mancando la polizza, i costi per errori, sinistri etc. si traslerebbero sul Consumatore con aggravio di costi ...). Sul punto, comunque, avanzeremo chiarimenti, data la conclamata scomodità della disposizione, foriera di usi distorti e di speculazioni da parte dei Promoter assicurativi. Per il momento, raccomandiamo ai Professionisti di specificare nei contratti d'opera l'impegno a conformarsi, appena possibile, alla contrattualistica uniforme che verrà disposta dagli Ordini Professionali (in convenzione con le Assicurazioni), ai sensi del DL 138/2011, con ciò rassicurando il Cliente, da un lato, e non facendosi condizionare oltremodo dagli aspetti assicurativi.
Da ultimo, si ricorda che, con il DL 01/2012, la contrattualistica Professionista-Cliente rientra nella contrattualistica generale di "prestazione di servizi" coperta dalle garanzie a favore del Consumatore dal cd Codice del Consumo. Con ciò, la contrattualistica è messa in discussione da rimedi che ben possono rendere precario e incerto il rapporto professionale. In ogni caso, sul punto aspettiamo le determinazioni ministeriali per avere massima contezza e consapevolezza delle conseguenze applicative.

Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara 

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