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lunedì 28 maggio 2012

NUOVO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ALIMENTARI ARTIGIANI


Chiuso il periodo transitorio di vigenza della precedente legislazione sull'apprendistato, è entrato in vigore il TU sull'apprendistato (D.lgs. 167/2011) con l'accordo interconfederale del settore Artigianato del 26/04/2012. Pertanto, è essenziale riepilogare la disciplina di contrattualistica disponibile e vigente.
Come in altri comparti del settore Artigiano, attesa la macchinosa tecnica compositiva che ha presieduto la redazione dell'intesa sindacale di recepimento del TU, la disciplina applicabile per il settore Artigianato dell'Alimentazione si ricava da un complesso incastro "tagli e cuci" tra norme contenute nell'intesa e norme già preconfezionate con l'art.58 CCNL Alimentari Artigiani del 27/04/2010.
Questi i passaggi fondamentali.
Durata e retribuzione, per esempio, sono esplicitamente regolati, con riferimento al previgente CCNL 27/04/2010, la cui efficacia, limitatamente all'apprendistato, è cessata al 25/04 us.
La durata dei rapporti è quella definita in allegato. In forza dell'intesa, gli apprendistati aventi le durate superiori a 05 anni sono tutte allineate alla durata massima dei 05 anni. Una disposizione questa, comunque, destinata a non trovare applicazione per il settore Alimentari in quanto in nessun caso è prevista una durata superiore a 05 anni.
Per l'individuazione dei "profili formativi", non è più dirimente il riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche (per l'intervenuta abrogazione della l.r. 17/2005): pertanto, per i profili formativi, occorre fare riferimento solo all'apposito allegato del medesimo CCNL citato.
Altra criticità è il part time.
Nel settore Alimentari Artigianato non si dichiara alcun orario minimo contrattuale per la stipula dell'apprendistato. Se l'intesa tace, la stessa ne permette comunque l'individuazione in via indiretta. E' previsto, infatti, l'obbligo di un minimo di 80 ore di formazione totale, comprensive della formazione nella normativa della Sicurezza; è quindi credibile che ciò obblighi alla programmazione di un orario compatibile, ad esempio 24 h minime settimanali. Si noti, però, che la medesima intesa nulla dice (a differenza dell'apprendistato negli Studi Prof.) circa la sussistenza di eventuali step intermedi di documentazione della formazione (obblighi di verifica periodica, anticipazioni, posticipazioni di formazione), limitandosi a permettere che della formazione il Datore possa dare attestazione  tramite apposita auto-dichiarazione.
Prima che siano gli organi ispettivi a entrare nel merito e a dare disposizione ai sensi del nuovo potere ex. art. 14 D.lgs. 124/2004 (con conseguenze imprevedibili), è bene che questi step si affermino come "buona prassi negoziale", per incrementare ulteriormente la solidità e la credibilità del rapporto di apprendistato.
Sul Tutor, con la copertura comunque dell'art. 07.07°comma seconda parte, è possibile ritenere traslate nel nuovo rapporto di apprendistato (almeno per il settore Metalmeccanica Artigiani) le disposizioni del Dm 28/02/2000 (nella versione vigente al 25/04/2012). Non può, pertanto, aversi valida stipula dell'apprendistato senza previa individuazione del tutor, nominato (ora ai soli effetti contrattuali) secondo le previgenti disposizioni del dm 2000 cit. Resta comunque consentito nelle imprese con meno di 15 Dipendenti che tutor possa essere anche il Titolare o un familiare coadiuvante: circostanza comunque evidenziata nella bozza di PFI allegata all'intesa.
A margine, si ricorda che la disciplina dell'apprendistato prevista dall'intesa perderà di efficacia al 31/12/2012, se frattanto non sarà stata recepita nei CCNL di settore.

Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara

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