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lunedì 28 maggio 2012

PATOLOGIE ONCOLOGICHE: 30 GIORNI DI CONGEDO RETRIBUITO PER INVALIDITA' CIVILE

Con l'art. 07 D.lgs. 119/2011 è stato aggiornata la disciplina dei congedi per cure per gli invalidi civili.
Disposizione utile di default per consentire ai Dipendenti affetti da patologie continuative (caso classico le patologie oncologiche) di fruire di permessi aggiuntivi rispetto ad altre disposizioni di legge.
L'art. 07, contenuto nel TU dei permessi, costituisce recezione e consolidamento legislativo di tendenze e disposizioni già consolidate quale ius receptum dalla giurisprudenza o dalla prassi amministrativa.
In questi termini, i lavoratori mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 gg.
Il congedo è accordato dal Datore di Lavoro a seguito di domanda del Dipendente, accompagnata:

a) Da richiesta del Medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una Struttura Sanitaria Pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta;
b) Dal Verbale che attesti la percentuale di invalidità superiore al 50%.

Il Lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure.
Nel caso di trattamenti terapeutici continuativi, a giustificare l'assenza può essere prodotta anche una attestazione cumulativa.
Durante l'assenza, è fermo il diritto del Datore di chiedere visite fiscali.
Durante il periodo di congedo, che non rientra nel periodo di comporto, il Dipendente ha diritto di percepire il trattamento economico, calcolato per le assenze di malattia.
Poco chiara la ripartizione degli oneri economici.
Innanzitutto, nonostante l'assimilazione del detto trattamento di invalidità alla malattia, non è previsto alcun intervento a carico dell'INPS; parrebbe quindi il costo gravare tutto sul Datore di Lavoro. Con questo, però, non sono chiaramente specificate le voci, le indennità e le complessive basi di calcolo utili per il computo del trattamento; sul punto, quindi, dovranno intervenire chiarimenti ministeriali.
A margine, comunque, si precisa che tale diritto compete sia a Dipendenti Pubblici sia Privati, indipendentemente dalla recezione della previsione del congedo in sede di contrattazione collettiva.
Il TU conferma la previsione già enucleata dalla Nota-Interpello del Ministero del Lavoro (Prot. 25/I/0006893 del 05/12/2009), secondo cui le assenze per congedi non vanno computate nel periodo di comporto.

Dr. Giorgio Frabetti, Consulente d'Azienda in Ferrara

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