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giovedì 28 giugno 2012

CONTRIBUENTI RESIDUALI, EX MINIMI (art. 27.03-05°comma DL 98/2011; Provv. Ag. Entr. 185825/2011)


La presente accompagna alcune note per specificare che, per i Contribuenti che non possano più fruire del regime fiscale agevolato dei cd “contribuenti minimi” (o non possano a priori aderirvi perché si trovano a svolgere in Partita IVA un’attività di lavoro autonomo costituente “mera prosecuzione” di quella svolta come Dipendenti o Collaboratori), è prevista la possibilità di aderire ad un regime semplificato come descritto dall’art. 27 DL citato, che comporta:

a)       Esonero IRAP;
b)       Esonero dai versamenti periodici dell’IVA, compreso l’acconto annuale 27/02;
c)        Liquidazione e versamento dell’IVA in un’unica soluzione al 16/03 (con possibilità di detrazione dell’IVA versata sui beni strumentali);
d)       Esonero dalla registrazione e tenuta delle Scritture Contabili, rilevanti ai fini IRPEF, IVA e IRAP;
e)       Esonero dal Registro dei beni ammortizzabili, qualora si forniscano, se richiesti, i dati in forma sistemica.

L’accesso a tale regime semplificato è subordinato alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

a)                             Possesso di ricavi lordi per lavoratori autonomi non superiori a € 30.000 (da ragguagliarsi a 365 giorni, in caso di apertura di Partita IVA in corso d’anno);
b)                             Mancata effettuazione nel corso del triennio solare precedente di acquisti di beni strumentali (anche per il tramite di contratti di locazione e di leasing) non superiori a € 15.000;
c)                              Non aver effettuato “cessioni all’esportazione” (operazioni assimilate alle prestazioni di servizi internazionali) con Paesi Esteri, compresi San Marino e Vaticano;
d)                             Non avere rapporti di lavoro Dipendente, collaboratori non occasionali o associati in partecipazione;
e)                             Non essere titolari di rapporti di partecipazione e di società (di persone, capitali, cooperativa etc.).


Tali Contribuenti “residuali” dovranno in ogni caso:

a)       Numerare e conservare le fatture emesse e quelle di acquisto;
b)       Provvedere alla comunicazione annuale IVA dei dati rilevanti (28/02), se il volume d’affari annuo è stato superiore a € 25.822,94;
c)        Presentare Dichiarazione dei Redditi, IVA, 770 sostituti d’imposta, e Studi di Settore;
d)       Presentare lo spesometro per le operazioni IVA non superiori a € 3.000;
e)       Presentare eventuali elenchi INTRASTAT;
f)        Comunicare eventuali dati relativi alle operazioni intracomunitarie (VIES), il tutto non contraddicendo quanto ivi esposto sulle caratteristiche del “contribuente residuale”.

Resta fermo che i contributi delle Casse di Previdenza Professionale sono deducibili IRPEF.


Dr. Giorgio Frabetti, Consulente Aziendale in Ferrara

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