AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 26 giugno 2012

EBIPRO NEL PARERE DELLA FONDAZIONE STUDI CDL


Con riguardo al parere della Fondazione Studi CDL nr. 07/2012, relativo all'Ente Bilaterale EBIPRO siamo a precisare quanto segue.
La succitata Fondazione esclude ogni obbligo di versamento da parte degli Studi Professionali, argomentando che l'Ente non ha ancora "messo a regime" alcuna prestazione a sostegno del reddito e che ha solo assunto un generico impegno in questo senso. Tale posizione è argomentata a partire dalla Circolare 43/2010 del Ministero del Lavoro.
Le argomentazioni della Fondazione Studi possono essere anche pregevoli nel merito, ma ai fini dell'attività dello Scrivente Studio, è opportuno considerare la prassi che fin qui si è seguita, onde evitare parzialità e trattamenti differenziati verso i Clienti. Se i Clienti sentono che abbiamo fatto "figli e figliastri" se ne hanno a male!
Come noto, per settori come Commercio, Pubblici Esercizi etc. il principio della semi-automaticità dell'iscrizione all'Ente Bilaterale è passato; per quale motivo dovremmo escludere questa regola per gli Studi Professionali?
Una differenziazione che non appare giustificata, solo se si considera che in punto di norme collettive sugli Enti Bilaterali, la norma del CCNL Studi Prof. è sostanzialmente similare: anzitutto nel prevedere dispositivi di attuazione, che ne rendono praticamente automatica l'erogazione. Come noto, se il Datore non contribuisce scatta una trattenuta "forzosa": come escluderne la rilevanza ai fini del trattamento fisso retributivo?
Certo, la Fondazione è persuasiva quando rileva che l'Ente non pare garantire in modo effettivo (come richiede la Circolare 43/2010) le prestazioni a sostegno del reddito. E certo anche lo Scrivente ebbe ad esprimere dubbi e perplessità sull'applicabilità di altre contribuzioni verso altri Enti Bilaterali (ASTER etc.), adducendo obiezioni similari. Ciononostante, per una serie combinata di pressioni (problematiche DURC etc.) prevalse prudenzialmente l'orientamento di applicare tali ritenute. Nè allora ci perdemmo più di tanto ad approfondire (come fa la Fondazione nel parere EBIPRO) la capacità degli Enti di coprire i propri servizi (cosa che ripetiamo resta dubbia).
L'indicazione più prudente è quindi quella di attenersi all'interpretazione del CCNL Studi Prof. la più possibile armonica con quelle di altri comparti che hanno previsto similiari obblighi contributivi a favore di similari Enti Bilaterali. In questo senso, può comunque valutarsi di "scaricare" sul Cliente Professionista l'onere di eccepire la non debenza dell'iscrizione: è in effetti questi ad essere maggiormente "contro-interessato" all'iscrizione, non il Consulente del lavoro che lo assiste.
Restiamo comunque a disposizione per aggiornamenti.

Studio Landi CDL Francesco, Consulente del Lavoro in Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento