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mercoledì 20 giugno 2012

IL CONTRATTO DI FORESTERIA PER IL CANTIERE MOBILE- ASPETTI FISCALI/seconda parte

Perchè le Società che organizzano cantieri mobili ricorrono con certo appetito al contratto di foresteria? Perchè intestando la locazione alla Società ambiscono a dedurre fiscalmente il costo: sul punto, c'è molta confusione ed occorre fare chiarezza.

Quanto all'ipotesi di intestare la locazione alla Società (che poi destina i locali ai Dipendenti), si fa presente che, il canone di locazione è sì dichiarato deducibile ai sensi dell'art. 95.02° comma TUIR, ma non come semplice "costo aziendale", bensì come "costo del personale" e parzialmente, ovvero per l'importo che è considerato benefit fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 51.04°comma lett. c) TUIR.
Un simile contratto determina una trasferta, ovvero un semplice mutamento di dimora del Dipendente; se, però, contestualmente alla trasferta, si determina un mutamento di residenza, solo in questo caso, il canone di locazione è integralmente deducibile: ma sempre come costo del personale, e non come mero "costo aziendale".
Ora, se la locazione di Impresa/Società Conduttrice non determini un tale cambio di residenza, la contrattualistica di "foresteria" (con intestazione all'Azienda) non determinerà conseguenze vantaggiose in termini di deducibilità.
A questo punto, se ne sconsiglia vivamente l'adozione, anche considerato che la gestione della contrattualistica di locazione in "dipendenza" da un contratto di lavoro subordinato (mancando di un quadro regolatorio suo abbastanza consolidato) costiuisce macchinosità evidente, da evitarsi secondo noi, anche per le conseguenti incertezze applicative esiziali nel rapporto.
Siamo, pertanto, a ritenere opportuna la formula della "locazione transitoria" tout court intestata ai Dipendenti (anche collettivamente, se possibile: come per gli Studenti Universitari), ma con clausola che addebita il pagamento del canone alla Società Impresa/Società Conduttrice: tanto, nulla muta ai fini della deducibilità fiscale.
Sull'eventuale accollo delle spese per gas... in capo ai Lavoratori beneficiari dell’immobile, siamo a precisare che la presenza di queste spese riduce il valore del benefit. Ma sulla concreta percorribilità di questa ipotesi, non siamo in grado comunque di entrare più direttamente nel merito, perchè non conosciamo il possibile sviluppo economico di questa spesa. 
A margine, specifichiamo che è dovuta la comunicazione anti-terrorismo (art. 07 D.lgs. 268/1998) a nome dei singoli Inquilini.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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