AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




sabato 7 luglio 2012

DOSSIER MONTI-FORNERO: L'APPRENDISTATO (02)


L'entrata in vigore della legge 92/2012 (ddl Monti-Fornero) apporta all'apprendistato alcuni aggiustamenti parziali che, però, non stravolgono le linee della revisione alla contrattualistica impressa massicciamente dal Testo Unico di settembre scorso (D.lgs. 167/2011).
Minime, infatti, sono le modifiche all'art. 02 TU che è in fondo la "norma-cardine" contenente i principi e i criteri direttivi cui la contrattazione collettiva deve ispirarsi nella disciplina dell'apprendistato: una prima modifica investe la reintroduzione della durata minima dell'apprendistato fissata in sei mesi (comma "aa)" della l. 92/2012 (che però era deducibile anche prima dal generale "potere di disposizione" riconosciuto all'organo ispettivo in caso di lacune o mancanze del Piano Formativo Individuale). Come minima è la disposizione che chiarisce il ruolo del preavviso dell'apprendistato, decorso il "termine formativo" risolvendo il dubbio (in chiave di interpretazione autentica) che era stato sollevato in sede interpretativa e cui Noi dedicammo il post dedicato alle COT nell'apprendistato riformato.
Complessità possono comunque sorgere per quanto riguarda il periodo transitorio.
A partire dal 18/07/2012, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma in servizio del 30% nei 36 mesi precedenti l'assunzione; tale percentuale è elevata al 50% dal 18/07/2015 (non si contano ovviamente gli apprendisti. In mancanza l'assunzione si trasforma in lavoro subordinato "comune", ossia a tempo indeterminato. Disposizione inutile e macchinosa, che per altro si presta a facilissimi aggiramenti, perchè completamente priva di garanzie sulla serietà e non strumentalità delle conferme (come già avveniva con i vecchi contratti di formazione lavoro).
In nessun caso, comunque, tali disposizioni si applicano ai Datori di lavoro che occupino meno di 10 Dipendenti.
A partire dal 01/01/2013, si osservano i nuovi limiti dimensionali per l'assunzione degli apprendisti. In questo senso, le Aziende potranno assumere apprendisti, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ma senza superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo` assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Fino ad allora, continueranno a trovare applicazione le vigenti norme: pertanto, i contratti di apprendistato che saranno conclusi tra il 18/07/2012 e il 31/12/2012 potranno seguire i limiti dimensionali della vecchia normativa.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara

Nessun commento:

Posta un commento