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mercoledì 11 luglio 2012

FINTE PARTITE IVA E PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ORDINI E ALBI


Grande scompiglio, come noto, ha determinato la riforma Monti-Fornero delle cd "finte Partite IVA" per le non chiare ricadute sui Professionisti iscritti ad Ordine Professionale.
Come noto, la polemica tra Professionisti iscritti ad Ordini su possibili "sconfinamenti" sono frequenti e quasi all'ordine del giorno: Notai che accusano i Commercialisti di ingerenza nella consulenza societaria di loro pertinenza, Avvocati che protestano con Commercialisti e Consulenti del Lavoro e così via.
La riforma Monti-Fornero, in coerenza alla vecchia legge Biagi, esclude che le professioni sviluppate dai Professionisti nell'ambito delle loro prerogative "ordinistiche" possano rientrare (anche ricorrendone teoricamente i requisiti) nella disciplina delle "finte Partite IVA"; ma non così per le attività "non riservate".
Come intendere questa non chiara distinzione?
In realtà, ripercorrendo le pur sintetiche opinioni espresse nel Sole 24 Ore del del 04/07 (Gli Ordini, valgono le attività tipiche) da Marina Calderone (Consulenti del Lavoro) e Claudio Siciliotti (Dottori Commercialisti) si può trovare una prima sufficiente "quadra", sempre però facendo riserva di ulteriori chiarimenti ministeriali.
Per quanto riguarda le cd "attività riservate", l'esclusione dalla disciplina delle "finte Partite IVA" è coerente e non merita eccessive delucidazioni. La disciplina delle finte Partite IVA è radicata sulla cd "doppia presunzione": prima, la previsione degli indici di legge determina la trasformazione del rapporto in collaborazione a progetto; poi, l'assenza di "progetto" determina l'automatica trasformazione in lavoro dipendente in forza dell'art. 69 D.lgs. 276/03 (disposto la cui costituzionalità è sempre stata contestata e che potrebbe benissimo essere oggetto di un deferimento alla Corte Costituzionale proprio in riferimento a tale problematica applicazione). In nessun caso, questa "doppia presunzione" può applicarsi alle attività riservate alle Professioni Ordinistiche, escluse dal campo di applicazione delle "collaborazioni a progetto" (art. 69 D.lgs. 276/03). Ad abundantiam deve precisarsi che spesso le leggi professionali speciali interdiscono lo svolgimento di lavoro dipendente (es. Avvocati): con ciò, escludendo alla radice qualsivoglia possibilità di configurare il rapporto dipendente.
Problemi sono sorti per le attività "non riservate" (es. la Consulenza fiscale prestata dal Consulente del Lavoro o dall'Avvocato). Su questi aspetti, deve ritenersi come anticipato in apertura coerente il giudizio di Marina Calderone, che ritiene questi "sconfinamenti" comunque leciti ed esclusi dalla presunzione di "finta Partita IVA", se ricorrono i presupposti che ai sensi di legge escludono la "presunzione". La legge, come noto, esclude la presunzione in presenza di un requisito reddituale (sviluppare un volume di compensi pari al 1.25 del minimale commercianti, ossia € 18.667) e uno tecnico-professionale: possesso di competenze teoriche elevate acquisite in un percorso formativo significativo, ovvero possesso di cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite nello svolgimento della professione. Specie quest'ultimo requisito, secondo Calderone e Siciliotti, appare la coperta di protezione per le "attività collaterali" dei Professionisti: es. consulenza societaria del Commercialista che sconfina in ambiti più classicamente "notarili", consulenza fiscale del Lavorista etc. A questi fini, quindi, conta l'uso e la consuetudine professionale.
Ma la spinosità dell'argomento impedisce di ritenere definitivo questa prima, sommaria valutazione.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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