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venerdì 20 luglio 2012

RIFORMA MONTI-FORNERO: MARCIA INDIETRO SUL "LAVORO A CHIAMATA" (MOMENTANEA...)


La Circolare 18/2012 del Ministero del Lavoro relativamente alla disciplina del lavoro a chiamata segna una parziale "marcia indietro" rispetto agli intendimenti della riforma Monti-Fornero, nel chiaro intento di sopperire a livello operativo alle critiche e alle carenze della nuova normativa già accusate dalle imprese e parti sociali specialmente con riguardo alla contrattualistica flessibile, di cui fa le spese soprattutto il settore del Turismo, settore già appesantito oltremodo dalla recentissima abrogazione (dopo anni di desuetudine) del cd "lavoro extra". 
Architrave di questa specie di "politica del diritto" è la presa di posizione ministeriale circa la sopravvivenza del RD 2657/1923, dichiarato "compatibile" con la nuova normativa: RD che, ammettendo il lavoro a chiamata in mansioni "discontinue" salverebbe molte collaborazioni a chiamata nel settore Turismo anche dopo il 18/07, data di entrata in vigore della Fornero.
Tale contrattualistica, quindi, per i periodi di punta di ferragosto etc. potrà essere utilizzata.
Con questa posizione, il Ministero fa propria l'esegesi più ortodossa della lettera della l. 92/2012, sollevata da quei Commentatori (STERN in particolare) che avevano già rilevato questa possibilità, facendo leva sull'argomento testuale della mancata abrogazione dell'art. 40 del D.lgs. 276/2003 che tale possibilità escludeva (in questo senso, la Circolare supera le opinioni di chi, come il Sottoscritto riteneva tale riferimento normativo implicitamente abrogato dal nuovo "sistema delle fonti" disegnato dalla legge 92/2012 del rapporto a chiamata incentrato sulla "contrattazione collettiva").
Ma attenzione: se la legge 92/2012 (contrariamente al disposto del DDL governativo di aprile) non dispone l'abrogazione diretta del RD e del "vecchio" lavoro a chiamata da parte della legge, lo stesso testo di legge  ne favorisce l'abrogazione indiretta: tramite l'opera ispettiva (tesa a scoraggiare il contratto); tramite la contrattazione collettiva.
L'opera ispettiva.
Il principale fattore che rende oltremodo precaria la contrattualistica a chiamata è la circostanza che ogni "chiamata" (ovvero ogni "ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30 gg.: aspetto non chiarito nella Circolare) deve essere preceduta da una comunicazione supplementare alla DPL via fax, sms, la cui inadempienza è sanzionata  con una sanzione amministrativa (non diffidabile) da € 400 a € 2.400. Non possiamo dilungarci su questa procedura, non ancora oggetto di specifiche ministeriali, specie per gli aspetti sanzionatori, ma è certo che essa determina un monitoraggio molto incisivo degli organi di vigilanza, favorendone un'Ispezione alla minima anomalia. Anomalie ravvisabili non solo nelle tempistiche (o mancate tempistiche) di comunicazione o di orario, ma anche delle mansioni (es. possibile l'utilizzazione a chiamata di un'Autotrasportatore? Il Rd lo prevede, ma l'onere della prova si inverte sull'Azienda), ovvero nella tipologia di articolazione (la "chiamata" a tempo indeterminato resta formalmente possibile, ma è evidente che una contrattualistica simile sarà oggetto di preminente interesse ispettivo della DPL!). Quindi, la presenza di tali obblighi di comunicazione rende la possibilità di stipula dei rapporti a chiamata (anche nella residua possibilità dell'art. 40) estremamente precaria, soggetta a mille forme di intrusione degli organi ispettivi, favorite anche dall'estrema direzione "elusiva" delle molteplici garanzie introdotte dalla legge Monti-Fornero sul tempo determinato (addirittura tale comunicazione è ammessa per i contratti eventualmente certificati! E ciò la dice lunga sulla disponibilità che potrà trovarsi presso la DPL per ammettere il rapporto a chiamata a questo "scudo").
La contrattazione collettiva.
Come la Circolare fa chiaramente intendere, la legge ha disegnato un'altra gerarchia delle fonti, assegnando un ruolo regolatore più incisivo alla contrattazione collettiva: solo questa potrà generare, nel disegno legislativo, la "presunzione di legittimità" del rapporto a chiamata. Ma questo nuovo ruolo assegnato alla contrattazione collettiva comporta che la contrattazione collettiva avrà "carta bianca" in ordine alla disciplina del lavoro a chiamata, potendo decidere di vietalo in barba alle stesse disposizioni del RD 1923 (recepito nel DM 24/10/2004), anche se a norma dello stesso RD ricorrono i requisiti di "discontinuità" della prestazione (con ciò, invertendo l'assetto delle fonti disegnato dall'Interpello nr. 37/2008). 
Al momento, le previsioni della Circolare sulla residua vigenza del RD 1923 devono essere intese come un aiuto (di cui non approfittare) e un rimedio specie al settore Turistico per gli irrigidimenti più intollerabili della contrattualistica (specie a tempo determinato). 
Ma tale "aiuto" ministeriale che è solo un piccolo "tampone": innanzitutto, tale "politica del diritto" pare subordinata all'assenza di coevi rimedi flessibilizzanti nel Settore Turismo: aiuto che verosimilmente cadrà, se nel frattempo la contrattualistica a tempo determinato sia stata adeguatamente flessibilizzata (come è in programma negli emendamenti al DL Spending Review). E soprattutto è un aiuto che non vale a salvare e a coprire gli usi più "anomali" della chiamata.
Nel disegno legislativo e ministeriale, l'ipotesi del lavoro a chiamata sarà sempre più residuale e marginale. Come dire, la legge formalmente salva il "vecchio" lavoro a chiamata, ma la "storia" lo porrà inesorabilmente in sonno.
Ecco perchè da parte delle Aziende urge non confidare nella permanenza dello status quo, ma attrezzarsi per diverse e più consolidate soluzioni di contrattualistica "compatibili" con il nuovo assetto legislativo. Su queste ipotesi alternative di contrattualistica, si consideri il mio post: http://costidellavoro.blogspot.it/2012/07/dossier-monti-fornero-dopo-il-lavoro.html.

Dr. Giorgio Frabetti, 
Consulente d'Azienda in Ferrara

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