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lunedì 6 agosto 2012

DL SVILUPPO: FERRARA, TRA I COMUNI TERREMOTATI. PRIMI COMMENTI SUI DIFFERIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI


AVVERTENZA: Il presente contributo integra e aggiorna il post di venerdì scorso dedicato al primo commento delle misure tese ad inglobare anche il Comune di Ferrara (e il suo territorio provinciale) nelle provvidenze pro-terremoto ex. DL 74/2012.

Tanto tuonò che piovve: detto in altre parole, dopo i forti auspici del Sindaco Tagliani e dei deputati ferraresi, l’inclusione dei Comuni di Ferrara e (in diversa misura) di Argenta (del ferrarese), è avvenuta ad opera di una disposizione ad hoc (art. 67-septies)[1] contenuta nella legge di conversione del DL Sviluppo (DL 83/2012) approvato in via definitiva venerdì scorso: principalmente, l’estensione (per i fini che più possono interessare cittadini, lavoratori dipendenti, autonomi e imprese) dell’art. 08 DL contenente disposizioni di differimento dei versamenti IRPEF, INPS e INAIL, in forza dell' (nonché dei mutui e dei canoni di locazioni e di molto altro).
Incominciamo subito col dire che l’emendamento pro-Ferrara segna uno dei punti più bassi raggiunti dalla tecnica legislativa degli ultimi anni, vero e proprio capolavoro di confusione, sciatteria. Non aveva il legislatore dedicato una prima sede legislativa al capitolo DL 74 nell’art. 10, dove aveva introdotto alcune “novelle” all’art. 01 su aspetti marginali e minori? E dato che c’era non poteva approfittare di quell’articolo per inserire un nuovo comma inclusivo di Ferrara e degli altri Comuni? Anche visto e considerato che l’art. 01 era proprio l’articolo dedicato al campo di applicazione delle misure pro-terremotati e che difficilmente avrebbe potuto trovarsi sede migliore? Per altro più facilmente accessibile? Invece no, il Ns. ineffabile legislatore sceglie di collocare l’articolo “in capo al mondo” si direbbe, verso la fine! Senza contare che l’emendamento pro-Emilia si fatica a trovare nel dossier di accompagnamento, per altro molto ben fatto contenente le varie “novelle” apportate dal legislatore, con i testi a confronto prima e dopo DL Sviluppo.
Tralasciamo considerazioni ulteriori, che potrebbero sollecitare dubbi di legittimità di queste operazioni, quantomeno sul versante dei regolamenti parlamentari: ma perché inserire tale specifica nel DL Sviluppo, quando in contemporanea c’era la discussione sul DL 74? E poi, perché promulgare un testo di legge, quello di conversione del DL 74 (l. 122/2012), quando di lì a poco sarebbe stato modificato dal DL Sviluppo? Se c’è un modo di aggiungere caos al caos e di rendere quanto mai problematica la lettura combinata delle norme, appena entrate in vigore, subito da aggiornare, questo è stato trovato! Con l’aggravante per di più che, nonostante l’emendamento pro-Ferrara fosse stato approvato in concomitanza con l’ultima lettura al Senato del DL 74, la modifica dell’art. 67-septies del DL Sviluppo non riceveva una sufficiente attenzione ed evidenza nelle stesse Schede di lettura della legge di conversione al DL 74 (una volta si diceva “lavori preparatori”) approntate dal Senato per la definitiva approvazione!
Ma come sempre succede, il disordine non è solo questione di forma, ma si ripercuote sul contenuto: il coordinamento creato tra il DL 74/2012 e l’art. 67-septies è, infatti, quanto di più maldestro e approssimativo ci sia. Nella totale ignoranza dell’architettura complessa e delicata in cui si articolano le disposizioni pro-terremotati, frutto come visto nel post di venerdì, di una non poco articolata stratificazione di atti (dal dm MEF 01/06/2012 al DL 74/2012), il DL Sviluppo interviene con una disposizione che appare veramente arduo inserire e contestualizzare.
Ma cosa contiene questo art. 67-septies?
In primo luogo, modifica direttamente (ex autori tate si direbbe) l’Allegato I del dm MEF 01/06/2012, inserendo nell’elenco dei Comuni terremotati i capoluoghi Mantova e Ferrara. In secondo luogo, dispone l’integrale applicazione a questa nuova nomenclatura di “Comuni terremotati” l’estensione integrale del DL 74.
Una disposizione chiara, ma probabilmente solo in apparenza se è vero che da parti autorevoli (vedi CNA Ferrara[2])  si viene denunciando l’inopinato disallineamento del termine ultimo dei differimenti fiscali al 30/09, anziché al 30/11 come annunciato per le sospensioni previdenziali, per i mutui, per le locazioni. Disallineamento che non è di poco conto: considerato che la disposizione interessa non pochi autonomi che, anche complice la crisi, sogliono ripartire in rate l’adempimento fiscale e che di fatto non disporrebbero di alcun significativo beneficio, visto che usualmente i loro debiti tributari scadrebbero comunque in corrispondenza a fine settembre-inizio ottobre. Il beneficio della dilazione a queste condizioni sarebbe meramente platonico ed è certo poco incoraggiante che CNA di Ferrara metta le mani avanti in questo senso.
Certo, il deficit di coordinamento legislativo c’è: l’emendamento, infatti, non tiene conto dei diversi livelli di espressione della normativa pro-terremotati, che si è formata in tempi diversi e con differenziazioni e specializzazioni. Come noto, infatti, il DL è sgorgato per “gemmazione”, a poco a poco, col progredire dell’emergenza: prima è intervenuta la Dichiarazione dello Stato d’emergenza (22 maggio); poi il DM MEF 01/06/2012 che ha stabilito il differimento delle scadenze degli obblighi tributari (in via autonoma ex. l. 212/2000); poi il DL 74/2012. Cosìcchè la disciplina dei differimenti si trova così articolata: i differimenti fiscali sono disciplinati nel Dm, quelli previdenziali e ulteriori nell’art. 08 del DL 74. A questo punto, le obiezioni di CNA sono più che giustificate sul versante tecnico-giuridico, perché in effetti il DL Sviluppo, mentre include Ferrara tra i Comuni beneficiari delle misure pro-terremoto, nulla dice sugli adempimenti fiscali, cosìcchè nel silenzio parrebbero valere le stesse scadenze inizialmente previste per gli altri Comuni, ovvero al 30/09.
Ma forse le paure di CNA Ferrara in parte qua sono eccessive: ci sono, infatti, diversi elementi che palesano l’intenzione legislativa (anche se male espressa) di allineare Ferrara anche per le scadenze fiscali al nuovo termine di differimento del 30/11: innanzitutto, il primo comma dell’art. 08 novellato già dalla legge 122/2012 aveva esteso al 30/11 la scadenza del termine di differimento anche per gli adempimenti fiscali; modificato, quindi, l’elenco ex dm includendovi Ferrara, l’estensione alla città estense della nuova scadenza fiscale è logica e automatica!
Se possibile, però, c’è di peggio.
Nell’economia del DL 74 come modificato dall’art. 67-septies dispongono che i differimenti ex. art. 08 per i Comuni diversi da Ferrara e Mantova sono subordinati alla dimostrazione di un "nesso causale" tra i danni riportati e gli eventi sismici: questo è il caso del Comune di Argenta.
La disposizione è quanto di più ermetico ci sia.
Prima facie, la norma pare modellata su quella analoga del dm, che prevedeva la dilazione dei versamenti tributari per gli abitanti dei Comuni capoluogo (Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo) che dimostrassero di aver riportato lesioni tali da rendere le abitazioni inagibili, su declaratoria degli organi competenti. Eppure, qualcosa non torna nell’insieme. Il Dm sul punto era chiaro: da un lato, c’era un canale di ammissione automatica alle sospensioni del dm (poi ex art. 08 DL 74) cui accedevano (“d’ufficio” si direbbe) i residenti dei Comuni inclusi nell’Allegato I; dall’altro, c’era un canale di ammissione su domanda, di singoli abitanti di Capoluoghi i quali avrebbero potuto essere ammessi a tali benefici su richiesta e ad personam. L’art. 67-septies introduce un tertium genus: ossia che Comuni (si badi “enti esponenziali/collettivi”) siano ammessi “su domanda” ai benefici del DL 74/2012 se dimostrano di essere stati danneggiati.
Ma che significa tutto questo?
Si noti che il DL non specifica nulla sui requisiti di accesso a questo regime fiscale e amministrativo privilegiato: forse che al Comune, per essere ammesso, occorre provare di essere stato colpito dal sisma per intero? O per parti? E le parti come si misurano? In densità di popolazione? Nel grado di vetustà degli immobili? Come si vede, simili valutazioni esigono un’istruttoria complessa, i cui confini sono però completamente negletti nell’art. 67-septies. Né nel testo si trova un rinvio a verosimili disposizioni attuative.
Evidentemente, per le Aziende aventi sede per questi Comuni ed eventualmente interessate alla pratica di differimento, la tempistica è destinata a dilatarsi, al momento, senza chiarezza alcuna su scadenze e modalità: è cioè verosimile che, ove i tempi si allunghino, siano più funzionali altri strumenti: il credito d'imposta o il solve et repete (ma sul punto, molto lacunoso, dovranno dire la loro gli organi ministeriali competenti).
L’incertezza è tale comunque da far presagire che delle nuove opportunità del DL 74/2012 si avvantaggeranno certamente più Ferrara e Mantova. A fare "la parte del leone" sarà la città a scapito della Provincia. Non è che per caso l’intervento pro-terremoto è più di facciata che di sostanza? O forse l’intervento rivela intenzioni di ampliamento della discrezionalità amministrativa in disposizioni “di privilegio” secondo una purtroppo nota prassi clientelare?
Tralasciando di rispondere a questi poco confortanti quesiti, crediamo che su un punto la normativa mantenga certezza.
Che ne è di quegli imprenditori che hanno sede legale a Ferrara, ma svolgono attività d’impresa altrove? Ad esempio in un Comune assolutamente non terremotato (es. Codigoro)? Potrà accedere ai benefici di differimento fiscale e contributivo? Ebbene, dalla normativa attuale si evince piuttosto chiaramente che queste speculazioni non sono ammissibili.
Vari sono i segnali in questa direzione.
Innanzitutto, l’art. 08.04°comma, come modellato dalla l. 122/2012 di conversione del DL 74/2012, che codifica, come criterio valido per le “stabili organizzazioni” al confine tra Comuni terremotati e non, il criterio secondo cui se la Società è composta da un Socio che detiene più del 50% in un Comune classificato come terremotato questa Società è classificata come “terremotata” ai fini dei benefici fiscali etc. anche se detiene la sede legale in un Comune non terremotato.
Non servono “pandette” e ragionamenti giuridici molto articolati per ritenere questa la ratio legis per decidere se applicare o meno i benefici pro-terremoto per Società “al confine” (tra zone tutelate e non): attinge la Società le sue risorse patrimoniali in maggioranza da fonti di ricchezza presenti nel Comuni “terremotato”? Ovvero produce una percentuale significativa di ricavi di gestione caratteristica nel Comune “terremotato”? Allora, deve ritenersi ammessa ai benefici pro-terremoto, altrimenti no.
Ma anche a ritenere forzato il riferimento all’art. 08.04° comma ed ad una presunta ratio comune, non si può fare a meno di notare come (in netto parallelismo e corrispondenza) il dm MEF 01/06/2012 subordini i benefici del differimento dei versamenti fiscali alla circostanza che il soggetto interessato disponga di “sede legale” o “effettiva” nei Comuni ex. All. I. Espressioni sintetiche, ma che chiaramente sottolineano la circostanza che la fruizione dei benefici pro-terremotati è subordinata ad un legame territoriale significativo con il “Comune terremotato” e non solo formale. Ci vuol poco per ritenere che in parte qua, il Dm abbia recepito i ben noti orientamenti del Fisco sul “domicilio fiscale” e le varie tecniche di accertamento/definizione, per contrastare pratiche elusive (anche se va dato atto che forse tale criterio, non potrà essere pianamente applicato, come pare, a tutti i termini sospesi: quelli per il pagamento di mutui, locazioni etc: di qui ne esce un quadro dell’art. 08 molto sbilanciato tra il “civile” e il “fiscale”).

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara



[1] Art. 67-septies. – (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). – 1. Il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l’articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche´, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta".Questa la presentazione dell'articolo nel Dossier del Servizio Studi del Senato: L’articolo 67-septies, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, estende l’applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal decreto-legge n. 74 del 2012  e dall’art. 10 del decreto-legge in esame (cfr. la relativa scheda), al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l’esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici – dei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta (comma 1). Si ricorda che l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 precisa l’ambito di applicazione delle disposizioni del decreto-legge stesso ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, ai sensi del comma 1, le disposizioni del decreto legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti. Nell’allegato 1 al DM sono quindi individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici. Il DM prevede, infine, che con un successivo decreto del MEF vengano stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti previsti e che possano essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, anche altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il decreto.

[2] Nel Comunicato CNA Ferrara pubblicato nel sito Internet istituzionale (anche a Ferrara vale la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti per i comuni terremotati) è acclusa una nota di commento molto eloquente che qui vale la pena di riportare per intero: si sta  lavorando sul piano politico per unificare il termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, fermo al 30 settembre 2012 (cfr D.M 1° giugno 2012), al termine di sospensione per tutti gli altri adempimenti di cui all’articolo 8 del DL n. 74/2012, portando tutto  al30 novembre 2012”.


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