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martedì 7 agosto 2012

FERRARA NEL CRATERE DEL SISMA: LA SHARADA DELLE SOSPENSIONI FISCALI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI


Forse che nella “lotteria” delle sospensioni fiscali disposte dal DL Sviluppo a favore del Comune di Ferrara (innovando la versione originale del DL 74/2012) sono comprese anche l’IVA, l’IRES, l’IRAP? Per dire alcune delle imposte con cui i contribuenti specie imprese e lavoratori autonomi. E’ questo un dilemma sul quale i Commercialisti ferraresi si stanno dibattendo in questa vigilia di Ferragosto, accesa dalle novità del DL Sviluppo che hanno portato all’inserimento del Comune di Ferrara nel “cratere” del sisma.
La domanda è fondamentale e non può essere elusa.
Innanzitutto, è necessaria una premessa: siamo in presenza di una piccola “faglia” tra i vari strati legislativi del post-terremoto, che, specie nella materia fiscale, sta generando negli Operatori e Professionisti molti dubbi e incertezze. Da cosa nasce questa … “faglia”? Dalla speciale (e complessa) architettura normativa che si è volta per volta dipanata sul sisma Emiliano. Una costruzione day by day, pezzo per pezzo, costruita alluvionalmente (come gran parte della cd “legislazione d’emergenza”), prima con un dm di marca l. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) che ha anticipato le sospensioni fiscali, poi al DL 74/2012 che ha ripreso il dm per farne il “calco” su cui modellare le altre scadenze (INPS, INAIL, mutui, locazioni etc.). Come succede frequentemente, questi interventi “alluvionali” e frammentari lasciano sul campo sfasature, disposizioni frammentarie e disallineate che diventa davvero arduo coordinare. Per dare un’idea di queste sfasature, il dm trattava delle sospensioni automatiche (e non), riferendola a tutte le pratiche tributarie in scadenza per i Comuni Terremotati (compresa la sospensione dei titoli esecutivi di Equitalia!); viceversa, l’art. 08, in apertura, si limitava (molto cripticamente) a richiamare il dm e a trattare solo en passant delle “ritenute” fiscali, tacendo degli altri adempimenti. Poco male, quando i destinatari del DL 74 erano gli stessi del Dm; molto male, invece, quando il DL Sviluppo ha incluso Mantova e Ferrara nei Comuni terremotati, non originariamente inclusi. Sul senso della loro inclusione ai fini delle sospensioni fiscali, il dibattito in Ferrara si sta accendendo vibratamente.
Nel precedente post http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/dl-sviluppo-ferrara-tra-i-comuni.html, ci siamo diffusi sulla posizione prudente e un po’ scettica di CNA di Ferrara portata a credere che il legislatore, nell’art. 67-septies DL 83/2012, abbia sì uniformato il Comune di Ferrara alla disciplina del DL 74, ma si sia dimenticato di inserire una norma ad hoc per il differimento delle scadenze fiscali di Ferrara; cosìcchè per essa (secondo CNA) varrebbe ancora la scadenza al 30/09 (propria dell’originario Dm MEF del 01/06/2012) e non la nuova scadenza del 30/11.
Se possibile, però, in questi giorni, non manca anche un’altra interpretazione: siccome l’articolo 08 DL 74/2012 (modificato in sede di conversione dalla legge 122/2012 ed esteso in via generalizzata al Comune di Ferrara dall’art. 67-septies DL 83/2012), riferisce la scadenza del 30/11 alle sole “ritenute fiscali”, non è possibile estendere la scadenza a ogni altro adempimento tributario (IVA, IRAP, IRES etc.). L’argomento è lo stesso su cui Noi del resto ci siamo lungamente dilungati venerdì scorso (http://costidellavoro.blogspot.it/2012/08/dl-742012-in-via-di-conversione-ferrara.html): le norme agevolative del DL sisma sono “norme eccezionali”, insuscettibili di applicazione analogica ex. art. 14 Disp.Prel.
In questo post, impiegheremo un po’ di spazio (e della pazienza dei lettori) per dipanare una risposta più articolata e approfondita: senza avere la pretesa di fornire a Imprese, Professionisti e lavoratori autonomi la risposta definitiva su quella che allo stato attuale appare un’autentica sharada legislativa, ma tentando, quantomeno, di impostare una mappatura credibile per impostare una risposta credibile.
Chiediamo anticipatamente scusa ai lettori se questo testo potrà apparire pensante e complesso; ma è anche la materia complessa e l’incastro legislativo tra DL 74 e DL 83 realizzato dall’art. 67-septies molto problematico e macchinoso.
Al momento, queste appaiono le osservazioni più plausibili da farsi sull'art. 67-septies DL 83/2012 che ha incluso Ferrara nelle disposizioni pro-terremoto ex DL 74/2012.
Innanzitutto, chiariamoci un dato: il fatto che l’art. 67-septies nomini il DL 74/2012 e non il dm  MEF 01/06/2012 non è argomento sufficiente per escludere Ferrara (e Mantova) dalle estensioni dai benefici fiscali pro-terremotati. E questo, nonostante fosse proprio il dm MEF l’atto preordinato a disporre tali sospensioni fiscali[1].
A questo fine, infatti, non ci vuole molto per capire come l'art. 67-septies DL 83/2012 quando rinvia al DL 74 per estenderne le disposizioni anche ai Comuni di Ferrara e Mantova, va inteso come riferito alla legge 122/2012, nella quale il DL è stato trasformato in sede di conversione. Il rinvio al DL 74 da parte dell'art. 67-septiesdeve intendersi come "rinvio formale": in altre parole, nulla specificando, l'art. 67-septies deve intendersi come rinvio ad un atto legislativo-fonte del diritto, quindi comprensivo delle modifiche frattanto prodotte (quindi, anche della l. 122/2012 che ha convertito in legge il DL).
Ma soprattutto il rinvio al DL 74/2012 contiene in sé il rinvio al contenuto del dm 01/06 cit. che deve ritenersi inglobato nel DL stesso. Cosìcchè qualunque atto di legge (come il DL 83) oggi disponga l’estensione a questo o a quel Comune del DL 74, automaticamente dispone l’estensione a quel Comune anche delle sospensioni fiscali del dm 01/06!
DL 74/2012 e dm erano divenuti sostanzialmente "la stessa cosa"! Uno stesso complesso normativo, assemblato e cucito insieme!
Dopo cioè che i differimenti fiscali e previdenziali avevano avuto due avvii differenti (uno con dm MEF 01/06/2012, l'altro con il DL 74/2012), Con l'entrata in vigore del DL, il legislatore aveva cucito le disposizioni: da un lato, introducendo l'art. 01 che, confermando la stessa elencazione contenuta nell'Allegato I del dm 01/06/2012, allineava per gli stessi Comuni "terremotati" la disciplina dei differimenti fiscali, quelli contributivi e altri. (in questo modo, l'Allegato I del dm diventava parte integrante del DL!). Ma era lo stesso DL nell’art. 08 a concepire le varie sospensioni causa sisma (INPS, INAIL etc.) come "ampliamento" del dm, e non più solo del campo di applicazione "soggettivo" (l'individuazione dei Comuni terremotati). In questi termini, la sospensiva fiscale già disposta dal dm si sarebbe potuta interpretare (già prima della conversione in legge) come "recepita" nel corpus del DL. 
A questo punto, si comprende agevolmente perché le interpretazioni più restrittive, tese a circoscrivere la spettanza delle sospensioni fiscali al 30/11 ai neo-inseriti Comuni di Ferrara e Mantova siano interpretazioni prive di fondamento logico, esegetico … e politico!
Le parole, inanzitutto!
Se davvero il DL avesse sposato uno spettro così ristretto dell’area dei beneficiari delle sospensioni fiscali avrebbe usato queste parole:"ai Comuni già destinatari dei differimenti fiscali del dm 01/06/2012, si applicano le sospensioni x,y,z". Invece, nel testo del DL si trova scritto: "ai Comuni già destinatari dei differimenti fiscali del dm 01/06/2012, si applicano in aggiunta (sott.alle sospensioni fiscali del dm MEF) le sospensioni x,y,z". Le parole, in questo caso, fanno la differenza! L'uso della parola "in aggiunta" non può, pertanto, a questi fini, considerarsi neutrale, di mero richiamo al dm MEF per l’evidente interpretatio abrogans che altrimenti si realizzerebbe (diverse altrimenti sarebbero state le disposizioni richiamate).
In questo senso, l'art. 08.01° comma DL 74/2012 (non mutato in sede di conversione) va inteso come vera e propria disposizione di "sutura" tra tali due corpi normativi. Evidentemente, il "pacchetto" dei differimenti fiscali (tutti gli "adempimenti tributari" del dm 01/06/2012, non solo le "ritenute") è inteso dal legislatore come uno degli ... addendi di questa "addizione"; e questo ci obbliga a presupporre che questo corpus normativo sia stato "recepito" nel corpo del DL: altrimenti, questa "aggiunta" non avrebbe alcun senso giuridico e politico!
Di qui, cadono automaticamente a Ns. avviso le riserve di chi ritiene che il DL abbia disposto per i Comuni di Ferrara e Mantova solo il differimento per le ritenute fiscali (al 30/11/12). A parte l’evidente mancanza di senso di una simile operazione dal punto di vista formale e contabile (perché sospendere versamenti che il Datore non effettua su se stesso, ma sul Lavoratore, in qualità di Sostituto d’imposta? Una macchinosità infinita!), se si coglie correttamente la portata della prima parte dell’art. 08, diventa logico e coerente ritenere che le nuove scadenze dei differimenti al 30/11/2012 si debbano riferire non solo alle "ritenute", ma "in aggiunta", anche agli adempimenti tributari di cui al dm. Di qui, anche per gli adempimenti tributari diversi dalle ritenute fiscali, e già oggetto di disciplina del dm, le scadenze possono intendersi tutte spostate dal 30/09 al 30/11, senza quelle sfasature e disallineamenti rilevati da CNA Ferrara[2]
Nell'economia complessiva emergente dal testo di conversione, la seconda parte dell'art. 08 riferita alle "ritenute" deve, a questo punto, intendersi come destinata specialmente ai Sostituti d'imposta (non per i contribuenti in generale per cui valgono "in aggiunta" le sospensioni fiscali recepite nel DL). Una speciale indicazione che forse appariva più chiara nell'originaria versione del DL, dove la scadenza delle ritenute era allineata al 30/09, tradizionale scadenza delle Dichiarazioni 770: cosìcchè la scadenza assumeva in sè un significato gestionale molto più penetrante di adesso!
In altre parole, dal 06/06/2012 (data di entrata in vigore del DL 74), dm 01/06/2012 e DL 74/2012 si considerano un unico "organismo" ai fini normativi. Pertanto, pochi dubbi, al momento possono residuare sulla circostanza che una disposizione così ampia e onnicomprensiva come quella dell'art. 67-septies DL 83/2012 che ha esteso a Ferrara "tutta" la disciplina del DL, senza nulla specificare, possa intendersi come riferita a tutto il ... "pacchetto pro-terremotati": quindi, anche al dm e ai differimenti tributari ivi previsti. Quindi, anche a IVA, IRES, IRAP e anche alle Cartelle di Equitalia.

Un piccolo caveat, per Consulenti e Associazioni di Categoria che si trovano a gestire a ridosso del sospirato riposo ferragostano la scomoda partita delle sospensioni previdenziali e fiscali. Con riguardo alle contribuzioni INPS e INAIL dei lavoratori Dipendenti, la sospensione deve intendersi “per cassa” o “per competenza”?
Al riguardo, riteniamo più coerente col tenore della norma (che parla di "versamenti") intendere l'indicazione "30 novembre" come riferita alla "cassa", in quanto indicazione più in linea col vigente sistema di ritenute (ritenendo altresì che, in questi casi, l'indicazione "mese di competenza" avrebbe dovuto essere esplicitata dalla norma).
Per quest'ordine di motivi, nelle lettere di prassi per comunicare ai Dipendenti la sospensione della contribuzione INPS (che sarà poi ripresa dai Dipendenti stessi alla fine della sospensione!) si dovrà specificare che la sospensione opera dal mese di competenza "luglio 2012" fino al mese "ottobre 2012".
Naturalmente, questa indicazione vale fino a diverso chiarimento degli organi amministrativi competenti. 

Dr. Giorgio Frabetti,
Consulente d'Azienda in Ferrara



[1] Il DL ha inserito Ferrara e Mantova (e altri) nel novero dei "Comuni terremotati". Il DL non ha inteso modificare questo o quell'articolo, ma ci vuol poco a comprendere come ad essere maggiormente inciso siano proprio l'art. 01 del DL 74/2012 (Ambito di applicazione soggettivo del Decreto) e lo stesso elenco (cui l'art. 01 rinvia) dei "Comuni terremotati" ex. Allegato I dm 01/06/2012. Per questa via, quindi, la disciplina incide contemporaneamente su DL e dm!

[2]E’ interessante a questi fini scorrere gli emendamenti della legge di conversione del DL dove si dice in modo molto eloquente "sostituire la scadenza del 30/11, ovunque sia previsto il 30/09" senza distinguere significativamente tra DL e dm! Della serie: questo modus operandi ci porta a pensare che il legislatore abbia dato per scontato l'inglobamento nel DL del dm!

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