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giovedì 6 settembre 2012

APPRENDISTATO CCNL STUDI PROFESSIONALI: LA CAPACITA' FORMATIVA DEL PROFESSIONISTA


La riforma dell'apprendistato (inaugurata dal TU di settembre e successivamente recepita nel rinnovo del CCNL Studi Professionali) apre rilevanti problemi applicativi, in relazione alle disposizioni relative all'esercizio delle funzioni di tutorda parte del Professionista.
L'art. 27 lett. D CCNL Consilp sibillinamente dispone:
 
Le parti riconoscono che qualora tutor dell'apprendista sia il professionista questo è già in possesso delle necessarie competenze professionali, poiché soggetto abilitato per legge all'esercizio di una Professione ed obbligato alla formazione professionale continua.

La disposizione è invero lacunosa.
In primo luogo, essa esclude chiaramente che il Professionista Ordinistico, investito delle funzioni di tutor, debba attenersi ad obblighi di attestazione di capacità formativa con conseguente esonero dallo svolgimento di corsi di formazione appositi. Disposizione discutibile, perchè il possesso di conoscenze tecniche, per quanto garantite e tutelate dalla legge in uno specifico settore professionale, non garantisce automaticamente l'idoneità del Professionista all'insegnamento ...
Ma aldilà di queste considerazioni, il CCNL lascia scoperta la fattispecie che il Titolare dello Studio non sia "ordinato". Cosa succede in questo caso?
Non è chiaro, visto e considerato che le previgenti disposizioni sugli obblighi formativi del tutor (Dm 28/02/2000) devono considerarsi abrogate con l'entrata in vigore del CCNL Studi Prof., in forza dello specialissimo meccanismo abrogativo istituito dall'art. 07 TU apprendistato. Un problema ancora più evidente in relazione all'ancor più lacunosa previsione delle nuove sanzioni amministrative previste dal TU che sorvegliano anche le inadempienze nell'investitura del tutor. Come valutare tali inadempienze, in assenza di disposizioni di riferimento chiare?
Lo Scrivente ritiene che a questa autentica svista e dimenticanza della contrattazione collettiva possa ovviarsi in sede di "buona pratica contrattuale" in due modi:

a) Conformandosi a disposizioni UNI-ISO sulle metodiche e tecniche formative e di apprendimento nel luogo di lavoro (se disponibili). Oppure:
b)  Rivolgendosi ai soggetti regionali etc. che, nella disciplina previgente, gestivano la formazione.

Studio Francesco Landi
Consulente del lavoro in Ferrara

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