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sabato 22 settembre 2012

LA SICUREZZA DEL LAVORO DOMESTICO IN CONDOMINIO


Una breve nota tesa a fare il punto su una fattispecie di notevole rilevanza pratica nella gestione dei rapporti di lavoro per pulizie etc. nell'ambito del settore Condomini-Proprietari di Fabbricati.
Molto frequente cioè è il caso che il lavoratore domestico cada per essersi sporto da scale dotate di parapetti "non a norma".
La fattispecie è stata oggetto di una recente sentenza della Cassazione Penale (22239/2011), che ha riconosciuto la responsabilità dell'Amministratore del Condominio.
Sia la sentenza, sia il commento (Dr. Dovere, Guida al diritto, num. 40/2011) che ne è stato fatto, però, non appaiono soddisfacienti, perchè di fatto omettono di considerare i peculiari problemi di adattamento tra normativa di Sicurezza e Condominio.
Si badi, i problemi non sono solo e non sono tanti rilevanti in relazione al potere di deliberazione: l'assunzione di un addetto alle pulizie è gestione finanziariamente poco impegnativa, non condiziona i diritti proprietari dei Condomini, e, pur in assenza di delibere, non è complesso, nella generalità dei casi, riconstruirne una "deliberazione implicita", per fatto concludente per l'evidente utilità che il servizio riveste per la conservazione dell'immobile. Per questi motivi, agli effetti pratici, non sussistono gravi motivi per disattendere l'indicazione nascente dalla Circ. Min. Lav. nr. 28/1997, che ravvisa nell'Amministratore pro tempore non solo il Datore di Lavoro sostanziale, ma anche il più naturale depositario degli obblighi di sicurezza.
Tale ricostruzione mostra però visibilmente la corda quando si tratti di disaminare i termini degli obblighi di Sicurezza dell'Amministratore, molto meno definiti di quanto appaia in apparenza. In apparenza, infatti, la questione parrebbe scontata: individuato nell'Amministratore il Datore di Lavoro, parrebbe automatico (e conforme alla Circolare 28 citata) rinvenire in questi il naturale "delegato alla sicurezza" su cui incombono tutti gli obblighi accessori di conformazione del rapporto di lavoro ai criteri di sicurezza stabiliti dalle leggi vigenti (art. 2087 del Codice Civile). Senonchè a questo livello, prendono rilievo le obiezioni della dottrina che ravvisano, stante la speciale ripartizione di compitenze all'interno del Condominio tra Amministratore-Assemblea di Condominio, l'impossibilità di assimilare l'Amministratore ai normali requisiti del Datore-garante della Sicurezza. Questi, solitamente, è colui che non solo è in grado di impartire gli ordini al personale, ma è anche colui che è responsabile della decisione di spesa; colui il quale, cioè, se si ravvisa la necessità di conformare "a norma" un impianto, è in grado di operare materialmente e finanziariamente.
Non così l'Amministratore di Condominio.
Il fatto è che per il caso specifico, la "messa a norma" (art. 26 DPR 547/55) del parapetto delle scale è decisione di "manutenzione" che l'art. 1124 del Codice Civile finanziariamente determina oneri di spesa divisi tra condomini e i proprietari dei pianerottoli e delle porzioni di piani. Queste spese necessitano di delibera, salvi (marginali) casi "d'urgenza" (che comunque non ricorrono nella casistica qui considerata). Quindi, se l'Amministratore assume un lavoratore domestico con delega dei Condomini, ma questi non si siano attivati, ne hanno delegato l'Amministratore a "mettere a norma" i parapetti delle scale, l'Amministratore si troverà nell'impossibilità di garantire questa essenziale condizione di Sicurezza del rapporto di lavoro. Non serve descrivere le complicazioni in merito alle ripartizioni di responsabilità incombenti in caso di infortunio: se non è realistico ritenere esonerato l'Amministratore (il quale deve comunque aver speso tutta la sua diligenza per attivare il Condominio su questo specifico punto e non limitarsi a dire "non era mia competenza"), chi paga in misura maggiore sono i Proprietari. Con ciò, frustrando e non poco la comodità della delega gestoria all'Amministratore, il quale non riesce in questo caso a fungere da "parafulmine", come usualmente ci si aspetta.
E' evidente che quando i Condomini dovessero decidere la stipula di rapporti di lavoro per pulizie etc. devono tenere in mente queste "complessità": al momento, solo la "diligenza gestionale" è il criterio utile per "venire fuori" da simili complicazioni gestionali. Prima di deliberare, quindi, l'assunzione di personale di Pulizia (anche tramite Cooperative, imprese di servizi), è essenziale che il Condominio verifichi se e come è in grado di assumersi i rischi connessi, e se esiste (nelle deliberazioni, nei Verbali) una sufficiente consapevolezza e decisione sulle incombenze che in questi casi competono.
Ricordiamo che la stessa situazione si verificherebbe per infortuni occorsi in caso di rapporti "domestici" ma stipulati per "amicizia" (ad esempio, con un parente dell'Amministratore), quindi per rapporti certamente gratuiti.
In attesa di riforme o altre manutenzioni giuridiche della fattispecie (vedi riforma dei Condomini, approvata dal Senato), questo è lo stato dell'arte.

Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara

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