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martedì 16 ottobre 2012

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: COME COMPORTARSI DOPO LA RIFORMA MONTI-FORNERO


Una breve nota per ricordare che, a seguito dell'approvazione della l. 92/2012, questi sono i requisiti di validità dei contratti di Associazione in partecipazione (art. 01.28°comma):
 
a) Non è possibile associare contemporaneamente più di 03 associati: la l.92/2012 va comunque assestando il regime di co-associazione (non più di tre associati salvo che per le imprese familiari);
b) La partecipazione agli utili deve essere effettiva: Non è del tutto chiara la previsione del Ddl, certamente è probabile che le Circolari che usciranno intendano rendere più rigorosi controlli di congruità della quota di associazione, la quale deve essere coerente dal punto di vista contabile.
c) La capacità dell'Associato di visionare il rendiconto deve essere effettiva.
Si consiglia, al riguardo, la stesura e la sottoscrizione di appositi verbali relativi alla visione/valutazione del rendiconto periodico/annuale.
 
Trattasi di linee di contrattualistica da sempre indicate dallo Scrivente Studio e già largamente comprese nei testi contrattuali a Vs. disposizione.
Devesi precisare che, salvo il caso che si superino i limiti di coassociazione (la conversione in rapporto a tempo indeterminato è automatica), tali vizi normalente non discendono dai testi contrattuali (e infatti i Ns.testi sono conformi), ma dal modo con cui il rapporto è gestito: quindi, difettando in concreto la partecipazione dell'Associato al rendiconto etc., il contratto potrebbe essere disconosciuto.
Cogliamo l'occasione di precisare comunque che al momento non pare che la legge Monti-Fornero imponga come necessaria la partecipazione alle perdite.
Con queste premesse, però, occorre anche precisare che la legge tende ad invertire sull'organo di vigilanza (e del Lavoratore) l'onere della prova (quanto al possibile lavoro subordinato) nel caso in cui l'Associazione abbia ad oggetto "elevate capacità tecnico-pratiche acquisite nell'esercizio dell'attività", in analogia con la disposizione delle cd "finte Partite IVA".
Ove l'Associato presenti questi requisiti, perchè rivela una sicura padronanza di professionalità (es. artigiana), il rapporto si considera di lavoro autonomo: naturalmente, in caso di accertamento o contenzioso, si porrà il problema di riqualificarlo: vuoi come contratto d'opera professionale ex. art. 2222 Codice Civile, vuoi come rapporto societario, vuoi come "collaborazione a progetto" (anche se quest'ultimo punto è più problematico). 

Studio Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara

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