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venerdì 5 ottobre 2012

LAVORATORI SALVAGUARDATI: CHI SONO


Il 24 luglio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 171) il Dm 01/06/2012 che attua l'art. 24.14-15°comma l. 214/2011 (come modificato dall'art. 06 e 06bis DL 216/2012 conv. in l. 14/2012), il quale dispone:
 
a) I requisiti per la qualifica di salvaguardati;
b) Il numero dei Lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio (pari a 65.000).
 
Con Msg 13343/2012, l'INPS ha provveduto ad impartire le necessarie istruzioni operative e una sintesi della normativa vigente al 05/12/2011, cui fare riferimento per i requisiti a pensione dei potenziali salvaguardati inseriti nella lista SICO.
 
A) Mobilità ordinaria ex. art. 04-24 l.223/91 e s.m.i.:
Per poter rientrare tra i potenziali derogati, si dovrà fare riferimento a:
 
a) Accordi sindacali stipulati entro il 03/12/2011;
b) Cessazione dell'attività lavorativa entro il 04/12/2011;
c) Perfezionamento requisiti a pensione di vecchiaia/anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Nel novero dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria, rientrano anche i 10.000 alvaguardati dalla disciplina in materia di decorrenza del trattamento pensionistico introdotta dalla legge 122/2010: per questi lavoratori, gli accordi sindacali dovranno essere stati stipulati entro il 304/04/2010, e anche per loro il perfezionamento dei requisiti a pensione di vecchiaia/anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Nella graduatoria del 10.000 sono stati elencati solo quei lavoratori che abbiano cessato l'attività entro il 30/10/2008 con requisito alla pensione verificato al 31/05/2010, data di entrata in vigore del DL 78/2010 (conv. in l. 122/2010). Pertanto, sospensioni intervenute successivamente non saranno ritenute utili al prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

NOTA BENE: Ai titolari di mobilità che maturino il requisito a pensione dopo il 31/12/2010, ma entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, se non rientranti nel novero dei 10.000 salvaguardati, si applica la disciplina della finestra cd mobile. Se questa matura oltre la scadenza della durata della mobilità, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto 63655/2012 ha concesso, per l'anno 2011, il prolungamento dell'indennità di mobilità per un numero massimo di 677 Lavoratori, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 01/01/2011 e comunque entro il periodo di fruizione della mobilità.
Il suddetto prolungamento non dà luogo all'accredito figurativo, è riconosciuto per un numero mensilità non superiore a al periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza secondo la previgente normativa e quella prevista dal DL 78/2010 conv. in l. 122/2010.
Pertanto, chi matura la finestra ante l. 122/2010 entro la fruizione della mobilità avrà la continuazione del pagamento dell'indennità di mobilità fino nuova decorrenza a pensione; chi, invece, matura la finestra ante l. 122/2010 dopo la durata dell'indennità di mobilità potrà conseguire il prolungamento, solo per il periodo intercorrente tra la vecchia e la nuova finestra.

Per essere destinatari del prolungamento, i Lavoratori dovranno:

a) Aver cessato l'attività dopo il 30/10/2008;
b) Maturare il requisito a pensione di vecchiaia o di anzianità durante la percezione della mobilità;
c) La decorrenza della pensione, in base alla normativa previgente la l. 122/2010, deve essere entro il 31/12/2010;
d) Presentare domanda di pensione chiedendo l'applicazione della norma di salvaguardia prevista dalla l. 122/2010.

Per accordi successivi al 30/04/2010 e stipulati entro il 03/12/2011, l'INPS ha stabilito che il requisito di anzianità contributivaè verificato alla data del 24/07/2012, data di pubblicazione del Dm  01/06/2012. Eventuali sospensioni dell'indennità di mobilità, per intervenuta attività lavorativa successiva al 24/07/2012, non saranno considerate utili per il prolungamento del periodo di utilizzo della mobilità entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

B) Mobilità lunga (art. 02.01°comma lett.c):
Questi i requisiti:

a) Accordi Collettivi stipulati entro il 04/12/2011;
b) Cessazione attività prevista al 04/12/2011;
c) Decorrenza pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

La mobilità lunga è concessa tramite decreti ministeriali che definiscono quale tipo di prestazione pensionistica deve essere raggiunta.
L'indennità si prolunga oltre il termine previsto per la mobilità ordinaria e le sedi INPS, in questo caso, dovrebbero, finito il periodo temporale dell'indennità di mobilità ordinaria, verificare il requisito per la continuazione del pagamento dell'indennità ai fini della mobilità lunga.
Le leggi 176/1998, 81/2003 e l'art. 01.1180°comma l. 296/2006 sono le norme cui fare riferimento per la collocazione dei soggetti destinatari della mobilità lunga; a sua volta, i requisiti a pensione di anzianità e vecchiaia sono riassunti nel Msg INPS  029405/2007 che in sintesi qui di seguito si riportano:

2008                            57 anni di età/35 di servizio            40 anz. ctr
2008                            58 anni di età/35 di servizio            40 anz. ctr.

Per la pensione di vecchiaia, l'età pensionabile per le donne è 35 anni e per gli uomini 60.

C) Lavoratori titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito:
Sono potenziali derogati:

-I soggetti titolari al 04/12/2011di assegno straordinario di sostegno al reddito;
-I titolari di assegno in data successiva al 04/12/2011, ma con accordi stipulati entro la medesima data, autorizzati dall'INPS a rimanere nel fondo fino al compimento del 62mo anno di età (nel limite massimo previsto dal Fondo stesso), ancorchè maturi il requisito a pensione.
I titolari di assegno straordinario alla data del 04/12/2011, che per effetto dell'adeguamento ai requisiti pensionistici legati all'aspettativa di vita, maturano il requisito oltre il periodo massimo previsto dal Fondo di appartenenza, la prosecuzione dell'assegno straordinario sarà a carico dei fondi stessi.
Nel novero dei 10.000 derogati dalla cd "finestra mobile" rientrano anche questi lavoratori e per quelli non compresi che hanno maturato il requisito a pensione entro il 31/12/2011, si applica il criterio del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito previsto dal dm 63556/2012 alle seguenti condizioni:

-Titolari di assegno straordinario dal 01/11/2008;
-Decorrenza della pensione in base alla normativa previgente la l. 122/2010 entro il 31/12/2010;
- Non devono aver intrapreso attività lavorativa;
- Abbiano prestato domanda di pensione chiedendo l'applicazione della norma di salvaguardia prevista dalla l. 122/2010.

D) Autorizzazione ai versamenti volontari:
E' confermato, così come lo è stato per le normative precedenti, che l'autorizzazione, ai fini dell'integrazione per periodi di lavoro part time, per integrazione lavoro agricolo, per sospensione di rapporti di lavoro, non dà diritto alla qualifica di salvaguardati.
Viceversa, per essere potenziali salvaguardati è necessario:

- Essere autorizzati ai versamenti volontari alla data del 03/12/2011;
-Possedere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 06/12/2011;
- La data di decorrenza della pensione deve collocarsi entro il 01/12/2013 (per pensioni a carico INPDAP entro il 06/12/2013);
-Dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari, assenza di attività lavorativa.

N.B.  La qualifica di salvaguardato è mantenuta anche se dopo aver ottenuto l'autorizzazione ai versamnti volontari si presta attività socialmente utile.
Nel caso di ricongiunzione presso altri Enti, la contribuzione derivante da versamenti volontari è equiparata ai fini pensionistici, a quella obbligatoria versata nella gestione accentrante, perdendo così l'originaria natura e, pertanto, non utile ai fini delle deroghe in materia pensionistica.
Per gli autorizzati ai versamenti volontari, si deve presentare entro il 21/11/2012, richiesta alla DTL per l'inserimento nelle liste SICO.

E) Congedo straordinario:
I genitori che:

a) Hanno in corso il congedo straordinario biennale alla data del 31/01/2011, per assistere figli con disabilità grave;
b) Maturano entro 24 mesi dall'inizio del congedo 40 anni di contributi

potranno essere considerati come potenziali derogati.
Anche per questa tipologia di lavoratori si dovrà procedere alla richiesta di inserimento in lista SICO, per il tramite della DPT ai fini della verifica dei requisiti.

F) Lavoratori in esonero ex. art. 72.01°comma DL 112/2008 (conv. in l. 133/2008):
L'esonero deve essere in corso alla data del 04/12/2011, ovvero il provvedimento di concessione emesso in data anteriore il 04/12/2011.
Destinatari, il Personale Dipendente Statale, prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo dal 2009 al 2011, con esclusione del personale della Scuola.
Può presentare richiesta di esonero dal servizio, entro il 01° marzo di ciascun anno nel quinquennio precedente la maturazione della massima anzianità contributiva pari a 40 anni, a condizione che entro l'anno solare dalla richiesta raggiungano i 35 anni di contributi.
Per il periodo di sospensione, il Lavoratore ha diritto a percepire un trattamento economico pari al 50% di quello che percepiva durante il servizio, cumulabile con reddito da lavoro autonomo, per collaborazioni e consulenze (purchè non rese alla PA!).
Il trattamento può raggiungere il 70%, se il Lavoratore si impegna esclusivamente nel volontariato.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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