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venerdì 19 ottobre 2012

LE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE: ALCUNI CASI PARTICOLARI, MATRIMONIO E MATERNITA'


AGGIORNAMENTO (18/2/2016): 
-DIMISSIONI IN COSTANZA DI MATRIMONIO (DOPO IL JOBS ACT): http://costidellavoro.blogspot.it/2016/02/dimissioni-della-lavoratrice-in.html
ERRATA CORRIGE-LA NASPI SPETTA ALLA LAVORATRICE MADRE ANCHE DOPO IL JOBS ACT: Si conferma che, pur dopo le modifiche del Jobs Act, l'indennità di disoccupazione NASPI continua a spettare alla Lavoratrice madre in automatico (stando, almeno, al tenore della legge). Si corregge, pertanto, la precedente indicazione data a titolo di aggiornamento post Jobs Act. Scusateci per il refuso. Grazie.

AGGIORNAMENTO (14/03/2013):  L'Interpello Min. Lav. 06/2013, su istanza del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha disposto specifici chiarimenti sulla fruizione ASPI, in linea con quanto valutato in questo post. Per una lettura del testo integrale dell'Interpello, vai alla ns. Pagina FB al link:https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/laspi-della-lavoratrice-dimissionaria-in-maternita-le-conferme-del-ministero-del/492679367459643

Un breve sfoggio di alcune rilevanti criticità delle dimissioni presentate dalla Lavoratrice, in relazione a due circostanze rispetto a cui opera più intensamente la tutela della donna: i divieti di licenziamento per matrimonio, contemplati da leggi speciali, ma non debitamente coordinati dalla legge Monti-Fornero.
La legge Monti-Fornero (art. 04.16 l. 92/2012) disciplina un caso speciale di dimissioni per la "lavoratrice durante il periodo di gravidanza", ovvero "durante i primi tre anni di vita del bambino", o "nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento", o, in caso di adozione internazionale, nei primi 03 mesi decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento. Tali dimissioni, secondo una previsione speciale e ad hoc, della stessa legge Monti-Fornero devono essere rilasciate dalla Dipendente interessata avanti la DPL e non tramite sottoscrizione dell'UNILAV.
Erano sorti dubbi in relazione (BONATI, Guida al Lavoro 34/2012) al coordinamento tra la disposizione de qua e gli artt. 54-55 D.lgs. 165/2001 che, come noto, per le dimissioni della Lavoratrice Madre, presentano rilevanti profili di deroga nel trattamento economico della cessazione del rapporto, riconoscendo l'indennità sostitutiva del preavviso (se evidentemente le dimissioni sono presentate "in tronco"), e la stessa indennità di disoccupazione (dal 01/01/2013 ASPI), usualmente non riconoscibile ai lavoratori dimissionari. Tali disposizioni, di stretta interpretazione, in quanto "eccezionali" (art. 14 preleggi) non sono contemplate nella nuova disciplina Monti-Fornero. Quindi, tale trattamento economico varrà solo per le dimissioni coperte dal periodo di conservazione del posto di lavoro della Lavoratrice Madre (art. 54: dalla certificazione dello stato di gravidanza a un anno di vita del bambino) e non oltre!
Con riguardo, poi, al caso che la conoscenza dello stato di gravidanza sopravvenga alle dimissioni, eventualmente convalidate dalla Lavoratrice tramite sottoscrizione dell'UNILAV, in assenza di disposizioni di chiarimento ministeriale, sembra potersi dire quanto segue. Nessun problema se la data di attestazione dello stato di gravidanza è successiva alle dimissioni; in questo periodo, la Lavoratrice sarà da considerarsi estranea alle tutele di conservazione del posto di lavoro. Nel caso in cui, invece, il certificato riporti una data di gravidanza comunque antecedente alle dimissioni, si ritiene di non poter aderire all'orientamento (sia pure informalmente emesso) di chi (dr. MASSI) ritiene che le dimissioni presentate tramite sottoscrizione del SARE siano invalide (perchè fuori dalla procedura prescritta dalla Monti-Fornero per le Lavoratrici Madri: art. 04.16°comma) e che le dimissioni debbano essere confermate avanti la DPL. Ci pare abnorme concepire una "convalida della convalida"! Anche perchè le nuove procedure, non più dettate per le Lavoratrici madri, devono essere intese come disposizioni che innalzano il livello di tutela dei Lavoratori, accrescendo il giudizio comune di credibilità "negoziale" delle dimissioni del Lavoratore. Quindi, per questi casi dubbi deve prevalere un canone operativo ed interpretativo consono a "buona fede" e alla salvaguardia dell'aspettativa delle parti alla conservazione dei rapporti giuridici (art. 1367 Codice Civile) e deve ritenersi davvero "utile" la procedura di dimissioni emessa dal Datore nell'ignoranza dello stato di gravidanza della Lavoratrice.
Ma se la legge Monti Fornero può/deve intervenire nel consolidare gli "effetti negoziali" delle dimissioni della Lavoratrice, anche se "madre", ciò non determina esonero dalle altre tutele (economiche) previste per la Lavoratrice Madre dimissionaria: indennità sostitutiva del preavviso (se spettante), indennità di disoccupazione.
Stessa ratio deve presiedere al caso in cui il Datore si accorga che, prima delle dimissioni, la Lavoratrice abbia provveduto alle pubblicazioni di matrimonio, facendo cioè decorrere un periodo in cui ex lege è interdetto il licenziamento (l. 07/1963).
Anche qui, cioè, si deve partire dal presupposto che le dimissioni condotte secondo la Monti-Fornero sono ex lege genuine; coerenza esige che tali atti non possano essere contestati come "discriminatori", "fraudolenti" o "estorti" (salvo prova contraria da offrirsi come tutte le altre in sede negoziale). Si consideri che, in questo caso, la legge Monti-Fornero non ha contemplato nulla di speciale per questo caso, lasciando chiaramente intendere che questa vicenda va regolata al pari di tutte le altre dimissioni: convalida avanti la DPL o certificazione del SARE.
Questo, in attesa di chiarimenti ministeriali definitivi, ci pare l'assetto più credibile e consolidato di queste indubbiamente complesse fattispecie.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

2 commenti:

  1. In caso di dimissioni dopo le pubblicazioni di matrimonio, la lavoratrice ha diritto all'indennità di disoccupazione?

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  2. Gent. Sig.ra, Le comunico di aver provveduto ad aggiornare il post da Lei commentato con le ultime novità legislative del Jobs Act, in materia di dimissioni e NASPI. Troverà il link di rinvio ad un post di approfondimento (http://costidellavoro.blogspot.it/2016/02/dimissioni-della-lavoratrice-in.html). Ovviamente, per gli aspetti più specifici della disamina del caso da Lei sottoposto (qui, solo trattato in via teorica, di studio), La rimando ad un Professionista o Patronato a Lei vicino o di fiducia. Buona giornata.

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