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giovedì 11 ottobre 2012

SISMA EMILIA: NUOVI DIFFERIMENTI FISCALI AL 16/12 (DL "COSTI DELLA POLITICA")

Novità in vista per i contribuenti residenti nelle zone terremotate dell'Emilia del maggio 2012.
Per questi contribuenti,il DL 174/2012 appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale precisa che il differimento delle scadenze è ammesso fino al 16/12 pv, ma solo per i tributi (oltrechè per contributi etc.) "sospesi" per effetto dei decreti ministeriali 01/06/2012 e 24/08/2011 (già rinviati al 30/11/2012).
Ci si chiede che ne è degli acconti di novembre, se anch'essi trovino una scadenza differita al 16/12.
La norma parla di "tributi, contributi etc. sospesi".

Al momento la lettura più prudente dal punto di vista esegetico parrebbe escludere da tale ulteriore differimento gli acconti (che pure scadono in un periodo già compreso nella nuova sospensione), anche considerata la netta diversità di espressioni utilizzate nel DL 174 cit. che non si limita a riprendere quanto scritto nel dm "gli adempimenti tributari dei contribuenti residenti nelle zone terremotate ... sono sospesi per tutto il periodo dal 20/05 al 16/12". Se nel DL fosse stata usata questa dizione, effettivamente si avrebbe avuto motivo di ritenere compresi anche gli acconti di novembre.
Le espressioni utilizzate nel DL 174, infatti, sono affatto diverse.
Non si dice "da .... a ... i tributi sono sospesi", ma al "16/12" devono effettuarsi i pagamenti"! (E già questa costruzione fraseologica è qualitativamente diversa dalle precedenti). Inoltre, quando si specifica "quali" tributi devono essere "pagati" (evidentemente tassativamente!) al "16/12" si dice "i tributi sospesi dai precedenti Dm" (per la cronaca, il dm 01/06/2012 e il dm 24/08/2012). Certamente, gli acconti di novembre non erano stati contemplati nei differimenti per la semplice e ovvia considerazione che l'ultimo differimento al 30/11 era allineato alla scadenza degli acconti che, come tali, non si sarebbero potuti considerare "sospesi". Quindi, ad intendere il rinvio "materiale" dell'ultima sospensione al 16/12 al Dm 01/06/2012 e al dm 24/08/2012 parrebbe doversi escludere da tale ulteriore differimento anche gli acconti (che pure scadono in un periodo già compreso nella nuova sospensione).
Da rimarcare la "sanatoria" anche per i Sostituti d'Imposta: formalmente non ammessi al differimento, ma su cui erano insorte controversie e incertezze per i casi di residenza sdoppiata tra Sostituto e Sostituito (es Sostituto era in Comune terremotato e non Sostituito, ovvero viceversa). Il DL (nella sua attuale formulazione) "tomba" qualunque controversia, fissando tassativamente anche per questi soggetti la scadenza per i pagamenti eventualmente sospesi al 16/12, senza interessi e ravvedimento.
Questo allo stato attuale del DL; vedremo se la conversione in legge riserverà sorprese.

Studio Francesco Landi
Consulente del Lavoro in Ferrara

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