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lunedì 5 novembre 2012

CONTABILIZZAZIONE COLLABORAZIONE OCCASIONALE-COMUNICAZIONE DI UTILITA'


Alcuni spunti operativi per una più comoda e proficua contabilizzazione delle "collaborazioni occasionali" ex. art. 61 D.Lgs. 276/2003.
Al riguardo, si coglie l'occasione di ricordare che si denominano "occasionali" le attività non abituali di lavoro autonomo (non esercitate, cioè, in regime di Partita IVA) che non superino, quanto a durata, i "30 giorni complessivi" nell'anno solare per lo stesso Committente. Si ricorda, a margine, che le attività occasionali possono generare anche redditi significativi; resta fermo, però, che, solo ove non superino gli € 5.000 lordi complessivi nell'anno solare, dalle collaborazioni in esame non si genera alcun obbligo all'iscrizione alla Gestione Separata INPS. Ove, invece, i citati redditi superino detta soglia, la contribuzione INPS si applica per l'aliquota attuale (26.72%, senza altra iscrizione a previdenza obbligatoria; 17% in concorso di altra previdenza obbligatoria) di cui 1/3 a carico del Collaboratore e 2/3 a carico del Committente, così come succede nelle cocopro.
Il versamento sarà effettuato dal Committente con Modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di incasso del compenso.
In ogni caso, come rilevato dall'INPS (Circ. INPS nr. 103/2004 e Circ. INPS nr. 56/2004), la soglia lorda di € 5.000 individua una soglia di "franchigia": ove venga, cioè, superata la soglia degli € 5.000, cioè, la contribuzione INPS si applica solo sulla fascia reddituale lorda che supera gli € 5.000.
I redditi, sia ai fini contributivi sia ai fini fiscali, concorrono a formare reddito imponibile, ove effettivamente riscossi, secondo il "principio di cassa".
In tutti i casi, sia di redditi inferiori o superiori agli € 5.000, compete la ritenuta IRPEF, dove il Committente rivesta il ruolo di sostituto d'imposta (Società, Studio Professionale etc.). A sua volta, la collaborazione occasionale è indeducibile ai fini IRAP e concorre, nella dichiarazione dei redditi del Contribuente, alla formazione del reddito tra i "redditi diversi" ex. art. 67 TUIR. Se il Committente non è sostituto d'imposta, l'IRPEF sarà addebitata al Collaboratore Occasionale direttamente in Dichiarazione dei Redditi.
Per facilitare una rapida ed efficace contabilizzazione delle collaborazioni in essere presso Ciascun Cliente, si raccomanda di procedere alla compilazione di un foglio progressivo (es. in formato excel) del tutto analogo, come sistema di archiviazione, al sistema di archiviazione/registrazione IVA delle fatture.
Non serve ricordare che un simile schema deve rendere più facile e agevole la compilazione dei prospetti delle ritenute versate 770 (da emettere ogni anno in occasione della Dichiarazione dei Redditi), per la compilazione del relativo Quadro di "redditi diversi" (in sede di dichiarazione dei redditi) e per la compilazione degli Studi di Settore. Tale registrazione "preventiva" deve essere intesa anche a "prevenire" appunto eventuali anomalie che sorgessero (anche a causa dell'interferenza del principio di cassa) per la sopravvenienza di redditi per prestazioni occasionali "riscossi" però in periodi in cui il Contribuente abbia aperto Partita IVA (sulla questione, complessa invero per la non chiara "imputabilità" dei citati cespiti specie ai fini IVA, raccomandiamo la dovuta attenzione e ci riserveremo i dovuti chiarimenti).
Evidentemente, per il proficuo andamento di questa procedura è essenziale e basilare la collaborazione del Cliente, il quale deve farsi protagonista per la ricaduta positiva (per lui) di una corretta gestione delle Collaborazioni.
Con questo riferimento contabile "a monte", il Cliente potrà così informare il proprio Committente (con cognizione di causa) del superamento della soglia degli € 5.000 lordi, che fa scattare (sia pure per il residuo e in "franchigia") l'obbligo di applicare e fare applicare al Committente la ritenuta INPS da Gestione Separata: in questo senso, accludiamo un testo standard e veloce per ricordare al Cliente medesimo la gestione di questi importanti incombenti.
In secondo luogo, non guasta al riguardo codificare una cadenza periodica (trimestrale?) per "imporre" a tutti i Clienti già interessati da Collaborazioni occasionali in anni precedenti di inoltrare le proprie ricevute, affinchè lo Studio che compila la dichiarazione dei redditi sia in grado di effettuare congruamente le necessarie ritenute fiscali e di applicare, ove competa, la necessaria contribuzione INPS. Il Cliente, poi, dovrà essere avvertito che, in caso contrario, ricadrà su di lui la completa responsabilità per ritardati e omessi versamenti di ritenute previdenziali e fiscali.
Si raccomanda, infine, di osservare le nuove disposizioni del DL 78/2010 che, per i noti adempimenti "antiriciclaggio" obbligano all'emissione dell'assegno per il trasferimento di somme superiori ad € 5.000. In questo caso, si deve ricordare ai Sigg.ri Clienti che la tracciabilità si impone anche per "compensi frazionati" durante l'anno (pena le sanzioni amministrative) e che ai fini del raggiungimento di tale soglia deve tenersi conto del reddito "lordissimo" (reddito netto+INPS+IRPEF), a prescindere dal reddito incassato effettivamente "al netto" dal Dipendente. Per eventuali sfasature, per superamenti imprevisti che possono generare problemi sulla "tracciabilità", ci riserveremo ulteriori chiarimenti.

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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