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giovedì 15 novembre 2012

IL CONTRATTO A PROGETTO DOPO LA LEGGE MONTI-FORNERO


Non è semplice preventivare in termini certi un criterio per discriminare con certezza quali contrattualistiche di collaborazione a progetto siano destinate a conservarsi e quali ad essere disconosciute, a seguito dell'introduzione dell'incerta normativa della l. 92/2012 (Monti-Fornero).
Allo stato, anche in assenza di Circolare ministeriale approntata al riguardo, riteniamo, sulla scorta della Ns. personale esperienza operativa, che la legge Monti-Fornero non abbia innovato quello che, almeno a prima vista, era un canovaccio della contrattualistica a progetto fin dalla "legge Biagi". Quando cioè la legge Monti-Fornero mantiene un chiaro riferimento a nozioni come "progetto", "delimitazione delle modalità di collaborazione" etc., tali riferimenti devono intendersi nel senso che lo scrutinio della legittimità delle collaborazione (sia in sede "preventiva" di stipula, sia in sede "consuntiva" di eventuale ispezione) deve condursi ... "mettendosi dalla parte dell'Ispettore", il quale deve essere in grado di estrarre dalla contrattualistica a progetto una ragione organizzativa minimamente apprezzabile tale da giustificarne la stipula in quella foggia.
In questo senso, i dettagli gestionali pagano: più l'Ispettore avrà a disposizione informazioni gestionali specifiche in merito alla giustificazione organizzativa e tecnica della collaborazione, più egli sarà in difficoltà nell'invertire l'onere della prova. Ma è evidente che tali "dettagli gestionali" per poter pesare ai fini dell'eventuale ispezione, dovranno essere compendiati nel contratto in modo sufficientemente esaustivo e chiaro, avendo cura di evitare pericolose "clausole di stile", magari pompose nella forma, ma vuote nella sostanza.
Ci rendiamo conto che con queste parole, rischiamo di entrare in un "campo minato" e di portare l'Ispettore ad apprezzamenti "pericolosi" per i quali egli stesso potrebbe nonessere tecnicamente qualificato. In particolare, non ci nascondiamo alla scomodità di permettere una certa quale "pubblicità" della gestione aziendale. Ma sul punto, crediamo che questo contributo alla "trasparenza", sia per l'Azienda prezzo inevitabile da pagare per salvaguardare una contrattualistica autonoma ritenuta rilevante.
Il "gestionale" fa la parte del leone nella contrattualistica "a progetto", nonostante sembri vero il contrario.
Non induca in errore la circostanza che all'art. 69 (anche vecchia formulazione), la legge escluda il controllo del giudice dall'esame delle ragioni tecniche, organizzative e sostitutive. Tale parte della normativa  (molto controversa) va intesa nel senso che al Giudice è precluso rilevare d'ufficio (in sede di contenzioso) circostanze "gestionali" suscettibili di influenzare la valutazione della contrattualistica. Precluso al Giudice (nella comprensibile preoccupazione legislativa di limitare "abusi" e possibili intrusioni nel potere giudiziario in tale delicata sfera aziendale), ma non alla Parte Committente, che intenda provare avanti agli Ispettori la genuinità del contratto: nè si vede come la prova possa essere offerta, specie per superare le pesanti presunzioni di lavoro subordinato ex. art. 69 D.lgs. 276/03, per altro pesantemente sospettate di incostituzionalità.
Insomma, il "progetto" o è ... "gestionale" ... o non è!
La conferma di questa immedesimazione per altro sembra provenire con grande evidenza dalla stessa legge Fornero, che ha "arricchito" i requisiti di legittimità delle cocopro con requisiti che richiamano proprio tali nozioni ... gestionali!
In effetti, senza presupporre il richiamo a canoni di "buona gestione", ovvero di "controllo di gestione" (di massima), diventa assolutamente incomprensibile (oltrechè mero flatus vocis) il richiamo al "compenso minimo" che la collaborazione deve possedere in relazione alle "mansioni analoghe" (rettamente "comparabili") della contrattazione collettiva. La norma richiama cioè la necessità che l'Ispettore conduca uno scrutinio sul compenso, per valutarne l'attendibilità rispetto alle tendenze di mercato, alla professionalità spesa etc.
In secondo luogo, si segnala la previsione della Monti-Fornero che codifica una presunzione di lavoro subordinato per le cocopro svolte "per compiti meramente esecutivi o ripetitivi". In questa sede, non mette conto di evidenziare come la legge abbia recepito (a livello legislativo) criteri di accertamento già invalsi nella prassi (specie in forza della Circolare Min. Lav. 04/2008), quanto evidenziare che questa disposizione porta con sè una valutazione specifica di non congruità delle mansioni "ripetitive/esecutive" con un quadro gestionale da cococo (confermando quindi che ai fini del giudizio di legittimità/illegittimità della cococo stanno valutazioni di ordine gestionale), superabile, però, se l'Azienda presenta in sede probatoria l'evidenza di un "quadro gestionale" (credibile) che giustifica tale collaborazione, aldilà dei rilievi di ripetitività.
Come si vede, il panorama è molto complesso e sfaccettato ed è difficile dare risposte definitive e certezze alle Aziende, in merito a questa sfuggente e insidiosissima materia.
L'unica certezza che all'Azienda si può dare è questa: più essa cura nel dettaglio la propria contrattualistica di lavoro autonomo, più essa aumenta la probabilità che questa contrattualistica passi indenne il vaglio ispettivo. Evidentemente, c'è un prezzo da pagare in termini di sensibile minore riservatezza delle attività aziendali.
Ma è anche vero che c'è anche una "premialità" per le "buone prassi". In questo senso, siamo a comunicare alle Aziende Clienti che siamo talmente convinti che le linee sopra delineate da Noi siano nella piena e migliore legittimità, da essere disposti a passare al vaglio della "certificazione preventiva" in sede di DPL e premiare così l'Azienda precludendo "a monte" ispezioni in Azienda.
Naturalmente, lo Studio non è disposto a fare da "testa di legno" per "scudare" contratti indeguati, sbagliati o peggio simulati: lo Studio intende solo premiare e dare la necessaria evidenza alle migliori prassi contrattuali. Riteniamo che questo sia un prezzo da pagare, per evitare che la cococo (strumento utile di inserimento in Azienda di profili professionali "particolari" e spesso molto qualificati) possa essere sommersa dalla diffamazione indotta dall'uso distorto e dalla faciloneria mediatico-sindacale. Restiamo comunque a disposizione per valutare se queste linee sono adottabili per le altre contrattualistiche autonome, recentemente "punite" dalla Monti-Fornero (Associazione in Partecipazione, Partite IVA etc.).

  • Dr. Giorgio Frabetti
  • Consulente d'Azienda in Ferrara

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