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lunedì 19 novembre 2012

LA COLLABORAZIONE OCCASIONALE DEL FARMACISTA

Quesito:
Sono titolare di una Farmacia nel centro della mia città. Ho un problema cronico di copertura dei turni notturni, che finora ha coperto mia figlia, Farmacista anch'essa. Da un pò di tempo, mia figlia, ammalatasi, non riesce più a coprirmi le notti. Nell'indisponibilità del personale, e fino alla completa guarigione di mia figlia, posso "tamponare" questa falla con un contratto di collaborazione occasionale con un Farmacista? Cosa dice la legge al riguardo?

Risposta:

Come noto, le prestazioni occasionali prevedono per essere riconosciute ai fini della legge (art. 61 D.lgs. 276/2003):

a) Lo sviluppo di un reddito da compenso non superiore ad € 5.000 lordi (ai fini dell'esonero INPS, ma non solo come vedremo dopo) di ciascun singolo Committente;
b) La durata della prestazione inferiore a gg. 30 nell'anno solare.

I due requisiti concorrono a definire un criterio per cui la collaborazione occasionale è accettata per sviluppare aspetti produttivi saltuari e marginali: in questo senso il Collaboratore può anche sviluppare redditi superiori a € 5.000 (su cui la contribuzione INPS va pagata per "franchigia"), a condizione però che i numeri non tradiscano un impiego orario/giornaliero non coerente del Lavoratore.
Sulla carta, la collaborazione occasionale è strumento spendibile per il caso della Farmacista de qua, ma con le cautele che qui si diranno.
Detto ciò, dobbiamo anche avvertire che le disposizioni ministeriali recenti hanno introdotto criteri particolarmente severi relativamente alle prestazioni occasionali che, se non motivate con dovuta attenzione, determinano l'applicazione (per presunzione) delle disposizioni contrattuali, retributive, contributive ed assicurative del rapporto di lavoro subordinato. A margine, comunque, precisiamo che, per Farmacisti iscritti all'albo; viceversa, la Risoluzione del Ministero delle Finanze del 23 maggio 1987 impone l'apertura di Partita IVA ed esclude, con ciò, la possibilità di un impiego formalmente occasionale.
Ecco, quindi, che appare necessario (onde fugare dubbi negli organi inquirenti) prefigurare questo impegno in una Scrittura, subordinando l'apporto occasionale (con tanto di impegno numerico) ai soli giorni del "parto".
Ove, però, si dovessero ravvisare esigenze di sostituzione o di gestione del pre e post-parto più complesse e tali da richiedere un tempo maggiore di lavoro in sostituzione, occorre più adeguatamente prendere in considerazione l'ipotesi dell'assunzione a termine in sostituzione di maternità (che. tra l'altro, può contemplare riduzione della contribuzione INPS a carico del Datore di Lavoro pari al 50% recuperabile per compensazione).

Dr. Giorgio Frabetti
Consulente d'Azienda in Ferrara

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