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giovedì 20 dicembre 2012

IL RECUPERO DELLE RITENUTE SOSPESE CAUSA SISMA EMILIA


Un brevissima riepilogo per fare il punto sulle principali opportunità per Aziende e Lavoratori colpiti dal sisma di maggio 2012 in Emilia, Veneto e Lombardia.
A seguito dell’entrata in vigore del DL 194/2012, il quadro dei trattamenti a favore delle Aziende danneggiate dal Sisma di maggio 2012, in relazione alla prevista sospensione degli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali in relazione al personale Dipendente è quello che segue.
In prima battuta, si conferma la vigenza del DL 174/2012 (recentemente convertito in legge) che all’ar. art. 11, comma 6, del decreto legge n.174 del 10 ottobre 2012 avrebbero dovuto disporre il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati nel periodo della sospensione, stabilendo che il versamento debba effettuarsi in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2012, posticipato al 17 (primo giorno lavorativo successivo) per giorno festivo e da ultimo (legge di conversione) al 20/12.
Si coglie altresì l’occasione di conferma che, In alternativa, è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
Ciò posto, le Aziende danneggiate dal sisma,  che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono chiedere alle banche operanti nei territori del cratere del sisma, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti.
Con decreto legge del 16 novembre 2012 n. 194 sono state dettate disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.
La norma, dopo aver chiarito che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto legge n. 174 del 2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, dispone che il finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 può essere altresì chiesto per il   pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 oggetto di sospensione, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, dai titolari di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
I soggetti interessati dovranno trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità disciplinate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 e 31 ottobre 2012 e 19 novembre 2012.
La quota capitale è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento a partire dal 1° luglio 2013 secondo il  piano  di  ammortamento  definito  nel  contratto di finanziamento.
Si evidenzia che datori di lavoro, committenti o associanti, possono accedere al predetto finanziamento anche per il pagamento delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, nonché dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. In tale eventualità, i datori di lavoro, committenti o associanti, potranno recuperare le predette quote a lavoratori, collaboratori o associati, a decorrere dal mese di luglio 2013 nel corso del piano di ammortamento del finanziamento di cui al comma 7.
E’ evidente che Aziende e Consulenti dovranno valutare attentamente le modalità operative più convenienti per gestire tecnicamente (specie in vista delle necessarie scritturazioni sui prospetti paga) tali sequenze economiche ed amministrative.

Dr. Giorgio Frabetti- Ferrara

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