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mercoledì 16 gennaio 2013

IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE SULLE ASSUNZIONI A TERMINE: CHE COSA DICE LA NORMATIVA-01)


Facendo seguito alla Circolare INPS 140/2012 (cui si rinvia al link: http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.pdf), si coglie l'occasione di precisare che, per la generalità dei rapporti a termine in corso al 01/01/2013 (anche se attivati prima di tale data), ai sensi dell'art. 02.28°comma della l. 92/2012, è dovuta l'aliquota aggiuntiva del 1.4%.
Ratio dell'incremento, oltre alla chiara volontà legislativa di penalizzare il ricorso al contratto a termine, il finanziamento dell'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego), il nuovo "ammortizzatore sociale universale" di cui alla riforma Monti-Fornero.
Complessivamente, ne consegue che l'aliquota complessiva di finanziamento dell'ASpI in caso di assunzione di lavoratori a termine si assesta a 3.01% (1.61%+1.40%), fatte salve eventuali riduzioni.
Tale aliquota aggiuntiva è, però, recuperabile nel limite delle ultime 06 mensilità e decorso il periodo di prova:
 
a) Dai Datori di Lavoro in genere, qualora al termine il contratto venga trasformato a tempo indeterminato;
b) Dai Datori di Lavoro che assumono il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 06 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In quest'ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. Pertanto, come precisato dall'INPS, la restituzione piena del contributo aggiuntivo (06 mesi) potrà avvenire solo in caso di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, nonchè nell'ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine (vedi esempio allegato).
 
Sono escluse dal versamento del contributo aggiuntivo (e versano, pertanto, solo il 1.61%):
 
a) Le assunzioni effettuate per le sostituzioni di lavoratori assenti;
b) Le assunzioni effettuate per lo svolgimento di attività stagionali ex DPR 1523/1963;
c) Dal 01/01/2013 al 31/12/2015, le assunzioni (usualmente definite "stagionali") effettuate per lo svolgimento di attività definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31/12/2011 dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
d) Le assunzioni degli apprendisti;
e) Le assunzioni a tempo determinato nella PA.
 
Nel prossimo post, si proporrà un'ipotesi di conto, aperta alla discussione di tutti.

(Fine 1a parte-Continua)

Dr. Giorgio Frabetti-Ferrara

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