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giovedì 24 gennaio 2013

QUALI LIMITI ORARI PER I VOUCHER DI LAVORO ACCESSORIO?


Una notizia che circola con certa insistenza in questi giorni è quella secondo cui la Circolare 04/2013 del Ministero del Lavoro avrebbe previsto un nuovo "limite orario" di utilizzo dei buoni di lavoro accessorio ex. art. 70 ss. D.lgs. 276/03.
Anche qui, occorre fare ordine.
Allo stato attuale della normativa Monti-Fornero, è prevista l'introduzione di una tabellazione che assicuri un rapporto di congruità tra singoli voucher e medie orarie dei settori, ma la sua adozione è rimessa ad un Decreto Ministeriale (da adottarsi in concerto con le "parti sociali") che al momento non è stato posto in essere.
Quindi, è decisamente "discutibile" pensare che la DPL possa discettare nel dettaglio queste problematiche, che, per altro, attengono alla competenza dell'Agenzia delle Entrate.
E certo, valutazioni approfondite e importanti, ai fini del disconoscimento dei voucher, potranno essere effettuate con relativa sicurezza dalla DPL, se essa disporrà di risultanze di accertamenti fiscali (per lo più "induttivi") dai quali può trarsi con sufficiente approssimazione un'indicazione abbastanza completa della media delle ore lavorate e della reale incidenza produttiva di un lavoro, solo "di comodo" qualificato come "marginale", come il "accessorio/occasionale" ex. art. 70 D.lgs. 276/2003.
Ma, in assenza di preesistenti verbali di accertamento fiscale, nell'attesa che il dm provveda ad emanare le "tabellazioni di congruità" dei voucher, all'Ispettorato della DPL residuerà solo un potere di disconoscere le anomalie più gravi e manifeste: come recita la Circolare, gli ispettori potranno disconoscere l'uso di un voucher per più ore di lavoro, atteso l'esiguo valore unitario intrinseco (€10). Ma aldilà di questa indicazione, di carattere meramente "negativo", l'Ispettore pare proprio non poter andare.
Restiamo a disposizione di aggiornamenti

Dr. Giorgio Frabetti
Collaboratore Studio Francesco Landi

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