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giovedì 24 gennaio 2013

VOUCHER-DURATA 30 GG., INDICAZIONI OPERATIVE E CRITICITA'


AGGIORNAMENTO: La questione dei "30 gg." è stata oggetto di chiarimenti ministeriali. Per informazioni vai alla Nota della Ns. Pagina FB al seguente link: https://www.facebook.com/notes/studio-landi-cdl-francesco/le-precisazioni-del-ministero-del-lavoro-sui-voucher-i-30-gg/492681057459474

Con la Circolare 04/2013, il Ministero del Lavoro ha precisato che il "buono/voucher", conformemente alle nuove disposizioni della Monti-Fornero, una volta acquistato comporta la possibilità di "impiego" del Lavoratore accessorio fino a 30 gg. Ove il buono, pur acquistato, non sia "impiegato" nei termini, esso decade: per consentire l'impiego effettivo del Lavoratore, il Committente dovrà riacquistarne un altro.
Un simile stato di cose deriva da un'interpretazione invero "coraggiosa" del Ministero del Lavoro, che, però, in parte assesta un dato di prassi preesistente alla Monti-Fornero, quando in sede ispettiva si era riconosciuta ad alcuni atti, come la comunicazione DMA INAIL, la funzione di precostituire una fascia temporale preventiva di utilizzo delvoucherista, che assicurasse quel requisito di "conoscibilità preventiva", che ormai è requisito fondamentale di conoscibilità da parte degli organi ispettivi dello stato di "forza lavoro" interno ad un'Azienda. Evidentemente, l'effetto di queste disposizioni era quello di impedire che il voucher fosse impiegato per "sanare" a posteriori (tramite l'acquisto ex post di voucher) le posizioni di lavoratori "in nero", assolutamente estranei ai circuiti di conoscibilità dell'Amministrazione.
Ora, il Ministero, in via interpretativa (ma senza un consistente appiglio nelle disposizioni di legge) compie un passo ulteriore, fissando non più solo (come in passato) un "termine iniziale" di utilizzo del voucher, ma anche un "termine finale" d'uso.
E' evidente il tentativo del Ministero di modellare il "lavoro accessorio" su alcuni aspetti del "lavoro a chiamata", nel senso di imporre (questa volta contestualmente all'acquisto del voucher) paletti temporali di utilizzo di tale prestazione (anch'essa, come il lavoro a chiamata, saltuaria e a "spot"), impedendo così una piena discrezionalità di utilizzazione del Committente, ritenuta invero sospetta.
Ciononostante, ricordiamo, queste disposizioni ministeriali restano carenti e poco chiarite sul versante delle conseguenze sanzionatorie.
Difettando, nel complesso di norme sul voucher, un apparato sanzionatorio (economico) ad hoc (come succede nel "lavoro a chiamata" dove la mancata comunicazione "di utilizzo" è pesantemente sanzionata, a prescindere dalla trasformazione del rapporto di lavoro), non si capisce proprio cosa potrebbe succedere se il Committente si avvale del Lavoratore con voucher "scaduto" oltre il termine di 30 gg. Nonostante ne parli la Circolare (addirittura richiamando la Circ. 38/2010), è molto difficile ipotizzare la configurazione di "lavoro sommerso" in questi casi, dato che il Lavoratore, oggetto di acquisto del voucher, deve intendersi comunque noto all'Amministrazione: certo, una simile anomalia darà motivo di ispezioni.
Ma a questo riguardo deve precisarsi che la prova del lavoro subordinato e "stabile" resta in capo alla DPL, che ne deve provare minuziosamente modalità e circostanze, senza poterlo presumere dalle mere anomalie amministrative del "lavoro sommerso". Non è detto, ad esempio, che l'acquisto risalente del "buono" provi un'ininterrotta disponibilità del voucherista verso il Committente: che la "durata" possa assumere questo rilievo è circostanza che l'Ispettore dovrà comunque provare e motivare, in presenza di un quadro "indiziario" di lavoro subordinato solido e coerente (ex. art. 2729 Codice Civile).
Questo è il quanto che al momento possiamo dire.
Restiamo a disposizione per chiarimenti e aggiornamenti

Dr. Giorgio Frabetti,
Collaboratore Studio Landi Ferrara

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