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venerdì 1 febbraio 2013

DETASSAZIONE 2013: SI SCRIVE "DETASSAZIONE", SI LEGGE "CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA'"


E' inutile che ce lo nascondiamo: il recente Dpcm 22/01/2013 relativo alla detassazione non può leggersi solo come la riedizione di un istituto ormai noto da un lustro; viceversa, il Decreto segna per la prima volta un significativo "trampolino di lancio" per consolidare o sperimentare importanti innovazioni gestionali nel rapporto di lavoro, anche in settori sensibili come l'orario di lavoro e le mansioni, coperte, dalle vigenti disposizioni di legge, da pesanti condizioni di inderogabilità.
Ma procediamo con ordine, cominciando dalla parte più "conservativa" del Dpcm.
Come abbiamo accennato nella precedente mail, i limiti reddituali etc. sono poco incisi, cosìcchè sul versante della gestione "stipendiale" poco cambia.
Qualche rettifica e non piccola viene alle "voci retributive" detassabili, che, almeno a Ns. modesto parere, non sono sovrapponibili con quelle riconosciute detassabili in passato.
Il comma 01 dell'art. 02 Dpcm, infatti, pare introdurre specifiche abbastanza stringenti per la qualificazione delle suddette voci, configurandole come "voci di produttività/efficienza organizzativa etc.", ma contenenti "indicatori quantitativi di incremento di produttività etc.".
Il punto è di quelli che merita specifiche in sede interpretativa, nell'emananda Circolare dell'Agenzia delle Entrate, ma al momento pare legittimo dedurre la volontà del Dpcm di segnare uno "stacco" con la tendenza invalsa fin dall'ottobre 2008 di comprendere indifferenziatamente nel "mucchio" delle voci detassabili ROL non goduti etc. Parrebbe congruo ritenere che, nell'annualità 2013, la detassazione è subordinata a voci di quantificazione molto più rigorosa: es. percentuale X sul volume d'affari Y e così via.
Il punto merita chiarimenti. E' evidente, però, che, già solo a questo livello, come nota Confindustria, sembrano destinate ad essere inutilizzabili le intese per "produttività" sin qui in essere, che non appaiono più in linea con la contrattualistica "di produttività" descritta nel Dpcm.
Ma è nella seconda parte dell'art. 02.01°comma che si coglie la portata rivoluzionaria del Dpcm.
Sono detassabili, infatti, ai sensi del suddetto decreto anche le voci retributive erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali "che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento:

a) Ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati, finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
b) Introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie, mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie, eccedenti le due settimane;
c) Adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei Lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento di attività lavorative;
d) Attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica".

Il congegno come si può agevolmente constatare è ancora oscuro e macchinoso (cosa vuol dire "almeno una misura in almeno tre aree di intervento"? L'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro dovranno chiarire!), ma è evidente che la detassazione, così come configurata dal Dpcm, intende operare come "trampolino di lancio" per la negletta "contrattazione di prossimità" confezionata dall'art. 08 DL 138/2011 e arenatasi nelle controversie sindacali (che sono addirittura sfociate in una richiesta di referendum abrogativo da celebrarsi, probabilmente, l'anno venturo) e raccomandata da vari analisti (e dalla stessa Commissione UE) per rilanciare la produttività del lavoro dalle pastoie normative che lo bloccano.
Ci vuol poco a capire che le "intese destinate a regolare la fungibilità delle mansioni", le "innovazioni tecnologiche" etc. afferiscono ad aree coperte dalla facoltà di "deroga in pejus" riconosciuta alla contrattazione "di secondo livello" (territoriale ed aziendale).
Si tratta di interventi che possono essere decisivi e strutturali in momenti di crisi e la cui importanza per le singole Aziende si coglie da sè. Interventi finora bloccati in nome della logica della "salvaguardia dei diritti", ma che, ove trovano (come pare con il Dpcm) una specie di "corrispettivo" in denaro, hanno maggiori probabilità di successo (semprechè per qualche machiavello non intervenga un Giudice ad invalidare il tutto su iniziativa della CGIL, ad esempio!). Per di più, la detassazione costituisce un ottimo incentivo a deroghe "virtuose" su settori nevralgici del diritto del lavoro come l'orario di lavoro e le mansioni, finora irrigidite da una normazione collettiva tetragona!
La "scommessa" in termini politico-sindacale è comunque molto alta.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti, tanto più vitali e nevralgici in questa delicatissima e agguerrita frontiera.

Studio Francesco Landi, 
Consulente del Lavoro, Ferrara
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