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mercoledì 13 febbraio 2013

DURC E POSIZIONE IRREGOLARE DEL SOCIO DI SOCIETA' DI CAPITALI- UN PARERE MINISTERIALE SBAGLIATO?


Cosa succede se un Socio di Società di Capitali (es. Socio d'opera iscritto alla Gestione Artigiani INPS) non è in regola con i versamenti contributivi?
Può l'INPS negare il rilascio del DURC alla Società, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge?
Il Ministero del Lavoro ha risposto in senso negativo, con Interpello nr. 02/2013.

"Le Società di Capitali ... in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei Soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio. Ne deriva che, sul patrimonio sociale, non possono trovare soddisfazione i creditori personali del Socio e, al contempo, i creditori sociali non possono escutere il patrimonio personale dei Soci".

In realtà, il rapporto Società-DURC è un vecchio problema operativo e interpretativo, che sorge in relazione alla necessità di cogliere i termini esatti di imputazione degli effetti DURC, in situazioni complesse di parziale-potenziale dissociazione tra persona fisica (Socio d'Opera) e soggetto di diritto (es. Società di Persone).
Per questi ultimi soggetti, il Ministero precisa:

"La posizione dei Soci ... non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del DURC che sia richiesto per effettuare il controllo di regolarità nelle Società di Capitali, nella quale la stessa posizione è rivestita. Tale verifica appare, invece, necessaria in caso di Società di Persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal Socio sulla propria posizione, così come del resto già evidenziato da questo Ministero con la Circolare 05/2008".

Nonostante l'Interpello abbia l'ambizione di dire "l'ultima parola" sul DURC di Socio lavoratore autonomo di Società, esso chiarisce molto meno di quanto sembra, per l'assoluta non linearità e conseguenzialità del procedimento interpretativo adottato.
Anzitutto: il rapporto tra DURC e regime delle obbligazioni sociali descritto nell'Interpello appare patentemente campato "per aria", così come frutto di una miope astrazione la distinzione, ai fini DURC, tra Soci di Società di Persone e Soci di Società di Capitali, dato che i punti di similitudine (vedi le piccole Srl) sono più dei punti di reale differenza, attesa la reale configurazione organizzativa.
In secondo luogo, "come già evidenziato da questo Ministero ..." frase sibillina, ma che tradisce il principale aspetto problematico di questa prospettiva: in primo luogo, la Circolare (come vedremo tra pochissimo) non ha enunciato un simile "principio" del rapporto DURC-Società ma lo ha ricavato in via autonoma l'Interpello sulla base di una ratio legisdedotta dal Ministero contro i "falsi" lavoratori autonomi che non si vede perchè non debba riguardare anche i "Soci autonomi" di Società di Capitali. In terzo luogo, la Circolare 05/2008 non parla di Società, ma di "singoli prestatori iscritti alla Gestione": pertanto, è stata un'estrapolazione ministeriale ad avere incluso in dette posizioni anche i Soci di Società di Persone, così come ad aver escluso i Soci d'opera di Società di Capitali (che a rigore parrebbero inclusi proprio a causa della formulazione della Circolare citata "singoli lavoratori autonomi"!). Da ultimo, tale esito interpretativo, nel silenzio dell'art. 01 non era necessitato, prestandosi anzi il silenzio (dato il carattere patentemente "eccezionale"e pubblicistico dell'istituto) ad essere interpretato come esclusione dei Soci, per la preclusione normale in queste condizioni di interpretazioni analogica ex. art. 14 preleggi.
In ogni modo, anche a voler ipotizzare che il Ministero abbia voluto valorizzare in termini di interpretazione teleologica la portata dell'art. 01 dm 24/10/2007, nella parte in cui gli adempimenti DURC (anche per gli autonomi) sono riferiti alle "gare d'appalto pubbliche", ovvero valorizzare la connessione DURC-appalti pubblici, tale distinzione tra Soci (d'opera) di Società di Capitali non si lascia comprendere. Se questa fosse stata la posizione del fondo del Ministero nell'enunciare la ratio legis, sarebbe stato coerente aspettarsi l'obbligo del DURC anche per il Socio d'opera di Società di Capitali: cosa che, invece, il Ministero non ha fatto ...
Queste evidenze critiche sono tra loro strettamente correlate e credo bastino a dimostrare (almeno a livello virtuale) la fragilità della posizione del Ministero del Lavoro, di fronte a questa complessa normativa.
L'impressione è che, sulla materia, siamo davanti ad una lacuna, che solo un intervento legislativo o normativo chiarificatore potrà dirimere.

Dr. Giorgio Frabetti, Collaboratore Studio Francesco Landi- Ferrara (Consulenza del Lavoro)

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