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martedì 12 febbraio 2013

GLI ESUBERI DI PERSONALE E LE CATEGORIE PROTETTE


Quesito:
Non sento mai parlare in questo Blog di categorie protette... Sarei curioso di sapere se qualcuno che legge può rispondere a dei quesiti...
In caso di fusione tra due società e qualora vi siano esuberi, che ruolo giocano i lavoratori in tale categoria? E' più difficile farli esodare rispetto ai lavoratori "normali"?
In un'ottica di ristrutturazione che tutele ha un lavoratore appartenente a queste categorie? E se il numero previsto per legge in proporzione ai lavoratori "normali" sia inferiore a quanto previsto cosa accade?
Grazie a quanti di voi potranno fornire dei contributi.

Risposta:
Al momento, mi viene da dire che l'art. 9, comma 2 della legge n. 79 del 1983 (recante norme per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) resta l'articolo di riferimento.
Tale articolo obbliga le imprese che procedono al licenziamento collettivo dei dipendenti a non sottoporre alle procedure di licenziamento un numero di invalidi superiore alla percentuale prevista, per le assunzioni, della legge n. 482 del 1968. Secondo il costante orientamento della Cassazione, tuttavia, tale norma non si applica a tutte le imprese, ma solo a quelle di cui al primo comma del citato art. 9 (e cioè alle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva o soggette ad amministrazione straordinaria, ecc.) (Cass. 23 luglio 1986, n. 4718 in Giur. it. 1987, I, 1, 1006; 11 giugno 1987, n. 5103 in Sett. Giur. 1988, II, 6; 10 novembre 1989, n. 4731 in Mass. giur. lav. 1990, 34; 9 novembre 1990, n. 10802 in Mass. Foro it. 1990; 2 novembre 1991, n. 11661 in Rep. Foro it. 1991). 
Successivamente la legge n. 223 del 1991 (in materia di cassa integrazione, mobilità, ecc.), all'art. 5, comma 2, riguardante la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità impone alle imprese di rispettare i criteri di cui al citato art. 9, comma 2, legge n. 79/1983. L’art. 05 de quo è anche quello citato dall'art. 24, concernete la riduzione di personale di personale nella cd “piccola mobilità”. 
Trattandosi di norma speciale, e difettando abrogazione espressa dalla Monti-Fornero, personalmente ritengo che tali norme siano tutt’ora applicabili.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
Collaboratore Studio Francesco Landi, Ferrara

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