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martedì 12 febbraio 2013

IL DIPENDENTE SPACCIATORE

Quesito:
Sono Titolare di un'Azienda Metalmeccanica e ho un Dipendente che è stato condannato (sia pure con la condizionale) per spaccio di droga. Posso licenziarlo? Ho letto su Internet che la Cassazione ha recentemente negato la possibilità di licenziare il Dipendente, cosa mi dite?

Risposta:
In effetti, sul punto da Lei citato è intervenuta recentissimamente la Corte di Cassazione, con sentenza 1698/2013, che ha confermato la sentenza con la quale una Corte di Appello aveva negato la legittimità del licenziamento disciplinare del Dipendente condannato per spaccio di droga, ritenendo:

a) L'irrilevanza dei fatti extra-lavorativi occorsi al Dipendente (il Dipendente non aveva posto in essere tale condotta sul luogo di lavoro);
b) La sanzione era sproporzionata, perchè mancavano precedenti disciplinari specifici e perchè i fatti non erano stati motivati in modo coerente e univoco nel senso di configurare una legittima diminuzione dell'affidabilità operativa del Dipendente.

Trattasi di una sentenza, cd "procedurale", che non enuncia direttamente un principio di diritto, valido in via generale e astratta, ma scende in punto di motivazione e valutazione delle prove addotte nel giudizio concreto pro-contro il licenziamento del Dipendente.
Certo è che, se il Dipendente "spaccia", pone in essere una condotta che arreca turbamento grave all'organizzazione aziendale e non serve spiegarlo; e questo indipendentemente che la sostanza sia o meno introdotta in Azienda.
A Ns. modesto avviso, è essenziale che l'Azienda compendi nel Codice Disciplinare le condotte di spaccio (conclamate in sentenze giudiziarie definitive) come condotte passibili di licenziamento disciplinare: chiarendo "a monte" ogni possibile dubbio ed equivoco!

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
Collaboratore Studio Francesco Landi, Ferrara-Consulenza del Lavoro
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