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giovedì 21 febbraio 2013

IL TUTOR NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: IL ROMPICAPO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

La figura del tutor costituisce tuttora una figura di grande rilievo nella gestione della contrattualistica, specie per i percorsi formativi "in affiancamento" (anche se va detto che, in generale, il tutor è una specie di "sorvegliante", di Notaio rispetto al processo formativo dell'apprendista).
Come gestire le anomalie amministrative eventualmente riscontrate in sede ispettiva con riguardo alla figura del tutor?
Al riguardo, il sistema sanzionatorio appare notevolmente articolato: certamente per consentire al massimo livello la conservazione del rapporto, ma che generano incertezze applicative molto rilevanti. Il punto non risulta chiarito dalla Circolare Min. Lav. 05/2013 e merita, pertanto, specifiche considerazioni.
Di massima, il sistema pare articolato in "infrazioni lievi" e "infrazioni gravi": le prime danno semplicemente luogo all'applicazione di sanzioni amministrative, previa applicazione del cd "potere di disposizione" ex. art. 07.02°comma D.lgs. 167/2011; le seconde danno luogo all'applicazione della più grave sanzione contributiva INPS della differenza contributiva, maggiorata del 100%.
Possono definirsi allo stato "lievi" quelle infrazioni che rientrano in "inadempimenti" sanabili vuoi con l'ordinaria diffida ex. art. 13 D.lgs. 124/2004, vuoi con la "disposizione amministrativa" ex. art. 14. Es. può considerarsi sanabile anche con diffida la situazione del tutor che, pur privo di requisiti, sia sostituibile da altro personale in Azienda dotato dei necessari "titoli".
Più complesso, invece, appare la definizione della "gravità" dell'inadempimento, che, come da disposizione di legge attuale (che ricalca, del resto, quella ex. art. 53.04°comma D.lgs. 276/2003), appare ricalcato su una falsariga di "dolo" o "colpa grave", tale cioè da implicare una più complessa e difficile qualificazione di illiceità della condotta datorile. 
Un primo indizio ce lo offre comunque la Circolare Min. Lav. 05/2013, quando codifica le "soglie percentuali" di ore formative. Sotto una determinata soglia come noto il Personale Ispettivo non può applicare la "disposizione amministrativa"  ma procedere immediatamente al disconoscimento dell'apprendistato. Pochi dubbi sembrano residuare sulla circostanza che, in tali casi, il personale ispettivo sia di fatto obbligato ad applicare la sanzione contributiva ex. art. 07.01°comma, avendo il Ministero codificato un caso abbastanza emblematico e conclamato di "inesistenza" della formazione, sicuramente imputabile al Datore di Lavoro.
Negli altri casi, occorrerà procedere con prudenza e probabilmente "a gradi" e progressivamente.
Ad esempio, può aversi il caso del Datore che non abbia voluto nominare il tutor. Se, in questo caso, l'Ispezione interviene a breve distanza dalla stipula del rapporto, e, previa diffida ispettiva, il Datore abbia proceduto a nominare il tutor e investirlo regolarmente delle sue funzioni, lì non si applicherà alcuna sanzione, solo quella amministrativa "lieve". Viceversa, se il Datore si ostina nella violazione o viene sorpreso reiteratamente nella stessa violazione, allora il Personale Ispettivo può disconoscere l'apprendistato e applicare la sanzione contributiva per "mancata erogazione imputabile della formazione".

Dr. Giorgio Frabetti
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro in Ferrara

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