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mercoledì 13 febbraio 2013

PERMESSI ELETTORALI: COME E PERCHE'

Ai sensi dell'art. 119 DPR 361/1957 (come modificato dalla l. 69/92, art. unico), tutti i Lavoratori Dipendenti, chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali, in qualità di Presidente, Segretario, Scrutatore, Rappresentante di lista o di gruppo, in occasione delle consultazioni elettorali, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, usufruendo di particolari trattamenti.
Al Lavoratore compete la normale retribuzione, come se fosse in servizio, per le giornate lavorative, mentre per quelle non lavorative o festive spetta una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva a quella normale, oppure, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativo.
La legge non precisa le modalità di scelta tra queste due possibilità.
Il Lavoratore Dipendente, comunque, è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro, entro un equo e congruo termine, la propria assenza e a presentare copia della documentazione attestante la funzione svolta, e il periodo di presenza al seggio, con specifica indicazione della data di inizio e chiusura delle operazioni.

CASO PRATICO:
Operaio del settore Metalmeccanica Industria chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore il 23/02, il 24/02 e il 25/02.

Sabato       23:  Lavoratore opta per giornata di riposo compensativo (usufruito il 27/02)
Domenica  24:  Lavoratore opta per retribuzione aggiuntiva
Lunedì       25:  Giornata lavorativa
Martedì     26:  Giornata lavorativa.

La legge incentiva la formazione di una fictio iuris.
Il Lavoratore, a causa dell'obbligo di presenziare ai seggi, perderebbe un giorno di lavoro (il lunedì generalmente) a causa dell'obbligo di ottemperare alle funzioni di scrutatore etc. Onde impedire che questa assenza, di fatto determinata da un munus di legge, determini un depauperamento del "patrimonio di ferie/permessi" del Dipendente medesimo, la legge garantisce al Dipendente la retribuibilità di tutte le giornate svolte ai seggi, anche quelle (es. sabato a zero ore e domenica) che pagare non sono.
E' la logica opposta di tutela, rispetto ad altra tipologia di assenze/permessi del Lavoratore Dipendente, come nel volontariato, dove ex. l. 266/1991 tali assenze sono fruibili in relazione alla flessibilità oraria in atto in Azienda (ma in parte è anche per la dislessia). Viceversa, per fruire dei permessi elettorali esiste un canale apposito, distinto dall'ordinaria flessibilità oraria!
Alla fine, al Dipendente è concesso assentarsi dal lavoro nei giorni di voto, scrutinio e operazioni preliminari: con la facoltà alternativa di fruire di un compenso in termini di "retribuzione aggiuntiva" o di un "riposo compensativo" (retribuito) per reintegrare le energie psico-fisiche spese.

Dr. Giorgio Frabetti, Ferrara
Esperto di diritto del lavoro

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