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martedì 26 marzo 2013

I CONGEDI DEI LAVORATORI PADRI DOPO LA CIRCOLARE INPS 40/2013


Alcune specifiche illustrative di approfondimento, facendo seguito alla Circolare INPS nr. 40/2013, sulle disposizioni ex dm 22/12/2012 sui congedi dei lavoratori padri.
Come già anticipato in Ns. precedente mail, i congedi del Padre Lavoratore Dipendente possono essere obbligatori o facoltativi: in particolare, nell'ipotesi di congedo obbligatorio, il dm riconosce la possibilità del Lavoratore Padre di fruire di un congedo di 01 giorno, in aggiunta a quello (obbligatorio) della madre, con tutela retributiva a carico INPS (come si vedrà nel prosieguo); nel secondo caso, invece, il dm riconosce al Lavoratore Padre un congedo di massimo 02 gg., concesso a condizione che la Lavoratrice madre (che ne abbia già fatto richiesta), sia iscritta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, sia iscritta alla Gestione Separata INPS, rinunci alle giornate corrispondenti tramite apposita dichiarazione di scelta.
Sulla "compresenza" tra "congedo obbligatorio" della Lavoratrice Madre e "congedo obbligatorio" del Lavoratore Padre, la Circolare 40 conferma quanto già emerso in sede di primi commenti al dm e cioè che Lavoratore e Lavoratrice possono fruirne contemporaneamente, nell'ottica di redistribuzione dei carichi familiari che è stata ben conclamata e richiamata nelle occasioni pubbliche in cui questo provvedimento è stato illustrato. L'unica limitazione consiste nell'onere che la legge fa gravare (per motivi squisitamente finanziari di "ammortamento della spesa sociale") sulla Lavoratrice madre in "congedo facoltativo": in questo caso, la contemporanea richiesta del Lavoratore Padre la obbliga a rinunciare ai giorni di congedo corrispondenti chiesi a titolo di congedo dal padre, con ciò realizzando una virtuale traslazione degli oneri indennitari.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 01.06°comma dm, può fruire del congedo obbligatorio de quo anche il padre ammesso al congedo obbligatorio alle speciali condizioni previste dall'art. 28 D.lgs. 151/2001 (morte, infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al Padre). La stessa disposizione non è richiamata in caso di congedo facoltativo.
A margine, va comunque precisato che il congedo facoltativo al Lavoratore Dipendente padre, spetta anche se la Madre abbia deciso di non fruirne.
In realtà, come avremo modo di vedere anche in seguito, i gg. di congedo del Padre sono molto pochi e non sono confrontabili con quelli riconosciuti alla madre, la quale resta, per così dire, la protagonista indiscussa di questa vicenda: una conclusione che rende quantomeno dubbie e indiziate di demagogia le finalità legislative connesse al congedo di "corresponsabilizzazione genitoriale" e che per altro determina pesanti limiti operativi (e qualche volta, anche interpretativi, del provvedimento).
 
Quanto al trattamento economico e alla gestione contabile dell'indennità, la Circolare precisa che, In ogni caso, congedo obbligatorio e congedo facoltativo del Lavoratore dipendente Padre sono indennizzabili al 100% a carico dell'INPS, con anticipo in capo al Datore che provvederà poi al recupero delle somme anticipate nelle modalità usuali fissate dall'INPS per l'indennità di maternità (la Circolare, al riguardo, chiama le disposizioni INPS relative amsg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010). Il computo delle indennità segue le stesse regole già previste per l'indennità di maternità. A questo fine, le giornate confluiranno nel flusso UNIEMENS, secondo disposizioni rispetto alle quali l'INPS si è riservata chiarimenti e specificazioni in un secondo momento. Come l'indennità di maternità normale, il trattamento economico per congedo non va moltiplicato per il numero dei figli in caso di parto plurimo (questo per l'intrinseca ratio dei trattamenti di maternità che indennizzano i lavoratori delle giornate di lavoro perse a causa degli eventi genitoriali, e non sono rivolti ad indennizzare ... le nascite!).
Come già previsto dal dm (art. 03.03°comma) il congedo non è frazionabile ad ore, ma a giorni, per la ben notaratio di tali istituti volti ad indennizzare il Lavoratore per le giornate perse (i permessi orari vanno generalmente gestiti con altri criteri: ROL, banca ore etc.).
 
I congedi si applicano in presenza degli eventi di nascita avvenuti dal 01/01/2013. Il dm ha altresì previsto un termine massimo, oltre il quale deve intendersi preclusa la fruizione dei congedi, ossia entro e non oltre 05 mesi dalla nascita del figlio. Termine fisso, non soggetto, per il Lavoratore Padre (questo il parere INPS) agli "adattamenti mobili" previsti a beneficio della Lavoratrice madre dalla Corte Costituzionale (sentenza 116/2011) in caso di "parto prematuro". Al momento, la posizione INPS è coerente, nella misura in cui pare attenuare (cosa ovvia per il Padre) il rapporto parto-congedo.
 
Agli eventi di nascita sono giuridicamente assimilati affidamento e adozione di minore, ma su questi specifici punti la Circolare non chiarisce del tutto. Se, ad esempio, essa chiarisce i criteri di computo del termine massimo di fruizione del congedo in questi casi, computando il termine finale di 05 anni (dies ad quem), dall'ingresso del minore in famiglia (in caso di affidamento e azione nazionale), e dalla data di ingresso del minore in Italia (in caso di affidamento o adozione internazionali), la Circolare non chiarisce il termine iniziale di decorrenza delle disposizioni dei congedi in questi casi: essi si applicano cioè dalla data del decreto di adozione affidamento (ovvero dal deposito del medesimo)? Ovvero dalla data di ingresso del minore? A seconda della ricostruzione che si adotta, le ricadute sarebbero in effetti sensibili, perchè, per le adozioni/affidi avvenuti a cavallo del cambio di anno 2012/13 può aversi un restringimento o un allargamento del campo di applicazione del dm.
Nel silenzio della Circolare (e del dm) l'unico riferimento per regolare la fattispecie è l'art. 26, che (con assoluta logica e coerenza) collega la fruizione del congedo parentale in caso di adozione all' "effettivo ingresso del minore": di qui, il termine iniziale per la fruizione dei congedi si computa a partire dagli "ingressi" in famiglia avvenuti del minore adottato o affidato, che, per essere interessati dalle disposizioni del dm, devono avvenire dal 01/01/2013. Meno lineare, però, è il coordinamento dei congedi con le azioni/affidamenti internazionali, specie con riguardo all'art. 26.03°comma del D.lgs. 151/2001 il quale ammette l'anticipazione del congedo al periodo di permanenza all'estero del genitore. Nè il dm, nè la Circolare dicono qualcosa al riguardo, e la sensazione più immediata che si trae è che questi congedi siano talmente brevi da non poter essere "utili" per i casi di trasferta all'estero dei lavoratori dipendenti genitori ai fini dell'adozione/affidamento. Non possiamo, però, trascurare una circostanza, ossia che la richiesta del pur breve congedo da parte del Lavoratore padre per queste evenienze, per quanto nella massima parte dei casi, insufficiente a coprire tutto il periodo di "permanenza" all'estero, possa trasformarsi nel "congedo" ex. art. 26.04°comma D.lgs. 151/2001: congedo non retribuito, ma comunque tutelato sul versante della conservazione del posto di lavoro. Il punto dovrà evidentemente essere assestato da successivi chiarimenti amministrativi.
 
La domanda di congedo va richiesta con adeguato preavviso scritto fissato dal dm (art. 03.01°comma) e dalla Circolare INPS 40/2013 in 15 gg. dalla data presunta del parto. Termini, però, che a Ns. modestissimo giudizio, paiono intendersi come eminentemente "amministrativi/perentori", mancando nel corpo del dm (e della Circolare) specifiche sanzioni preclusive, non potendosi, quindi, ritenere per principio vietati successivi "aggiustamenti" o "sanatorie", a condizione, però, che siano seguite sequenze operative e amministrative coerenti, armoniche e trasparenti. E' evidente la massima importanza che il preavviso riveste per il Datore, per adeguare l'organizzazione all'assenza sopravvenuta del Lavoratore Padre e per l'attivazione degli adempimenti amministrativi con l'INPS e i delegati per l'Amministrazione del Personale. E' quindi necessario che i Datori diano disposizioni massimamente tassative su questo ai Lavoratori che fossero interessati. In caso di "congedo facoltativo", il Lavoratore padre dovrà altresì allegare la dichiarazione di "rinuncia" al congedo pro-quota della Madre.
 
Congedi e contribuzione figurativa.
Il congedo (obbligatorio e facoltativo) genera il diritto del Lavoratore Dipendente Padre alla Contribuzione figurativa, in conformità alle norme comuni (art. 30 D.lgs. 151/2001) sul congedo obbligatorio di maternità (sia con rapporto in corso, sia con rapporto chiuso), ovvero nel caso in cui abbia maturato almeno 05 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
 
Congedi e altri trattamenti previdenziali:
Nel silenzio del Dm, la Circolare INPS 40/2013, si occupa dell'eventuale "compresenza" di altri trattamenti previdenziali.
Sull'eventuale "compresenza" tra congedi e ASpI (o mini ASpI), l'INPS si limita a richiamare le norme comuni sui congedi di maternità ex. D.lgs. 151/2001 (art. 24) che fissa il ben noto discrimine dei 60 gg. dalla cessazione del rapporto (prima dei 60 gg. prevale l'indennità di maternità, oltre l'ASpI).
Anche la cessazione del rapporto a termine del Lavoratore Padre va analizzata alla stregua della normativa comune.
Lo stesso dicasi per CIG e mobilità, cui si applicano rispettivamente il 06 e il 07°comma dell'art. 24 D.lgs. 151/2001.
Ai sensi e per gli effetti delle richiamate disposizioni di legge, la lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità. Lo stesso dicasi anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Nel periodo considerato, spettano comunque gli Assegni per il Nucleo Familiare.

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