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martedì 19 marzo 2013

ILLEGITTIMO IL CLICK DAY INAIL DEL 2010

Con sentenza num. 1868 del 19/02/2013, il TAR del Lazio ha consolidato alcune delle principali obiezioni insorte in merito alla gestione della procedura cd Click Day INAIL del 2010, per i benefici relativi alla Sicurezza del Lavoro (Avviso 2010).
Tale Avviso prevedeva lo stanziamento di 60 milioni di euro, suddivisi Regione per Regione, a favore delle Imprese che avessero presentato progetti di investimento per migliorare gli standard di Sicurezza sul lavoro in ex. D.lgs. 81/2008.
Le domande avrebbero dovuto essere inoltrate esclusivamente con modalità telematica, collegandosi all'apposito sito web a partire dalle ore 14,00 del 12 gennaio 2011 e fino al 14 febbraio 2011. Il bando già prevedeva l'eventuale chiusura anticipata in caso di esaurimento dei fondi disponibili nel budget assegnato alla Regione. Entro i 15 gg. successivi all'invio telematico, l'impresa avrebbe dovuto far pervenire alla sede INAIL competente la domanda cartacea debitamente sottoscritta, oltre alla documentazione prevista, necessaria per l'ammissione definitiva ai relativi benefici. Si trattava, quindi, di una domanda basata sul cd Click Day, ossia sul meccanismo che prevede l'accoglimento delle sole domande che possono usufruire di risorse stanziate, a partire da un certo momento. Con questo sistema, ogni domanda infatti prenota un quantum di risorse stanziate con corrispondente riduzione dell'ammontare complessivo e progressiva riduzione del numero dei partecipanti. Nell'avviso pubblico, infatti, era stabilito che, a seguito dello stanziamento delle risorse, già in sede di invio telematico delle domande, lo "sportello" sarebbe stato chiuso anche prima del normale termine di chiusura.
Con questo genere di procedure telematiche, nel giro di poche ore, le risorse stanziate vengono in genere usufruite e le domande successive non partecipano nemmeno alla fase istruttoria.
La procedura, indubbiamente efficace sul versante  della semplificazione e della velocità procedurale, cozzava contro canoni consolidati della procedura amministrativa, dove usualmente il razionamento non viene "valutato" a monte delle domande, ma "a valle" ossia nel corso dell'istruttoria medesima e come condizione impeditiva dell'istruttoria, non preclusiva delle domande (per le quali sarebbe occorsa una previsione specifica di legge!).
In effetti, il TAR del Lazio non ha mancato di demolire questa procedura, già largamente criticata e discussa dagli amministrativisti.
La citata sentenza ha, in particolare, rilevato l'illegittimità di simile procedura in relazione all'art. 05.03°comma D.lgs. 123/1998.
Tale decreto individua tre tipologie di procedure amministrative per bandi: la procedura "automatica"; la procedura "valutativa" (a graduatoria o sportello), infine la procedura "Negoziale".
Una volta individuata la procedura de qua come "procedura a sportello", la sentenza ha dedotto la necessità che l'istruttoria dell'agevolazione fosse gestita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonchè la definizione di soglie e condizioni minime, connesse alle finalità dell'intervento, e alle tipologie delle iniziative, come condizione imprescindibile di ammissibilità.
In definitiva, in un procedimento del genere, l'ordine cronologico è quello appunto che deriva dall'istruttoria delle domande, e non è l'ordine delle stesse così come sono ricevute, secondo il criterio della presenza o meno di risorse disponibili.
Ciò posto, secondo il TAR del Lazio, l'INAIL avrebbe dovuto ammettere tutte le domande pervenute, senza limitarle alla capienza dello stanziamento; quindi, procedere all'istruttoria secondo l'ordine cronologico e, una volta raggiunto il limite dei fondi disponibili (ma in corso di istruttoria e non prima del suo inizio) comunicarlo agli interessati.
Quali tutele ha adottato in concreto il TAR?
Vista la sopravvenuta incapienza delle risorse disponibili, il TAR del Lazio ha ritenuto "inutile" l'annullamento degli atti di stanziamento, ma ha imposto all'Istituto il risarcimento del danno, relativo al "danno emergente" subito per le spese di partecipazione alla procedura, ma non aderendo alla tesi che, nella fattispecie de qua, potesse configurarsi anche un "lucro cessante", ovvero un "danno da perdita" di chance, per ragioni prettamente procedurali, di mancata prova.
Come argomenta PIETRO GREMIGNI in Guida al Lavoro nr. 12/2013, questa sentenza, al netto delle limitazioni squisitamente "casistiche" in cui va inevitabilmente calata, può risultare "un precedente importante innanzitutto per procedure selettive pubbliche del genere (comprese soprattutto quelle dell'INAIL), ma anche per tutte quelle che si basano sul cd sistema del click day". Per certi versi, la sorte del click day verrebbe in un certo modo "segnata", nel senso che d'ora in poi queste procedure di stanziamento "telematico" dovranno ammettere anche i ritardatari, i quali potranno essere esclusi solo al momento dell'istruttoria.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pro
Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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