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mercoledì 24 aprile 2013

DETASSAZIONE 2013: E L'ACCORDO DI PRODUTTIVITA' DEL 2005?


Quesito:
Salve, sarei interessata anch'io all'argomento. Mi viene da pensare che l'onere del deposito del contratto di "produttività" dovrebbe avere carattere di periodicità proprio a sottolineare la variabilità..ma da quando? ... Stando così le cose chi non ha recentemente(2012) depositato l'accordo sindacale e/o contratto di produttività ma opera mantenendo in essere quelli antecedenti la riforma 2012 (non essendoci prima l'obbligo di deposito per la detassazione) non potrà usufruire della detassazione nel 2013? Ad esempio accordo del 2005 depositato, e tacito rinnovo fino al 2012. Nel 2013 non usufruirà della detassazione? La linea di demarcazione è data dall'importo , fisso o variabile? Grazie , trovo sempre spunti interessantissimi

Risposta:
Precisiamo in via preliminare che il DPCM 22/01/2013 subordina la detassazione alla vigenza di un accordo "di secondo livello" (territoriale o aziendale) che preveda voci di produttività (fisiologicamente "variabili").
A rigore, la detassazione spetta in costanza della vigenza del contratto.
Il "deposito" e l'acclusa "dichiarazione di conformità" serve, nell'economia della normativa vigente, a rendere opponibile al Fisco l'accordo, in quanto conforme ai presupposti di accesso alla detassazione. Ma una volta che il Fisco nulla obbietta all'accordo, la detassazione si applica alle voci per tutta la durata dell'accordo, senza che ci sia bisogno di procedere di volta in volta al deposito.
La ratio di "opponibilità" connessa al deposito è tale che se l'accordo non viene meno per disdetta o scadenza, esso rimane opponibile in qualsiasi momento: anche in caso di proroga della detassazione (senza modifiche alla normativa ovviamente). 
Nel caso Suo, ove Lei abbia proceduto al deposito di accordo di produttività nel 2005, dovrà comunque procedere ad una "dichiarazione di conformità" che attesti che le voci dell'accordo sono comunque conformi alla normativa sopravvenuta.
Evidentemente, il mancato deposito/adeguamento della contrattazione in essere al momento dell'entrata in vigore del DPCM preclude la fruizione della detassazione.
Resta inteso che la detassazione si applica ai "lavoratori del settore privato" così come identificati dal DL 93/2008 e succ. modd.


Studio Landi Francesco
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